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Voucher per servizi di baby sitting 2016: procedura informatica

Anche nel 2016 la madre lavoratrice può richiedere, al termine dell’astensione obbligatoria post-11per maternità ed entro gli 11 mesi successivi, in alternativa all’astensione facoltativa, voucher per la fruizione di servizi di baby sitting, ovvero un contributo per fare fronte alle spese dei servizi pubblici per l’infanzia (o dei servizi privati accreditati) per un massimo di sei mesi.
Quest’anno non è più possibile ritirare i buoni cartacei presso la sede INPS ma è necessario accedere alla procedura informatica per l’assegnazione dei voucher e per la successiva gestione degli stessi. Per accedere alla procedura la madre dovrà munirsi di PIN anche nel caso in cui la domanda di accesso al beneficio sia presentata tramite patronato, o in alternativa l’accesso è consentito anche mediante autenticazione tramite CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).
L’INPS, con circolare spiega nel dettaglio gli adempimenti da seguire per l’accesso alla procedura e l’assegnazione dei bonus.
La mamma deve procedere all’appropriazione del bonus nel termine di 120 giorni dalla ricevuta di accoglimento della domanda tramite i canali telematici. La mancata appropriazione del bonus nel termine suddetto viene considerata come tacita rinuncia allo stesso.
Entro 24 mesi dall’appropriazione del bonus riconosciutole, la mamma è tenuta a restituire le men-silità di cui non ha usufruito tramite l’apposita funzionalità.

Circ. INPS 6/05/2016 n. 75


Questa notizia è curata dalla redazione dello Studio Luisa Mariani, consulente del lavoro con sede in Lissone.
La redazione è composta da uno staff di professionisti, dediti alla ricerca e all’approfondimento, sempre al fianco del cliente per offrirgli la più completa consulenza del lavoro e fiscale e garantirgli un costante aggiornamento.

Proroga della CIGS in caso di cessazione dell’attività

Il trattamento di CIGS può essere prorogato qualora all’esito di un programma di crisi aziendale, l’impresa cessi l’attività produttiva e proponga concrete prospettive di ministero_lavororapida cessione dell’azienda con il conseguente riassorbimento del personale.
La proroga può essere concessa fino ad un limite massimo complessivo di 12 mesi per le cessazioni di attività intervenute nel 2016 (9 mesi per quelle intervenute nel 2017, 6 mesi per quelle intervenute nel 2018).
La proroga della CIGS può essere autorizzata quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

  • La CIGS sia stata autorizzata su presentazione del programma di crisi aziendale al cui esito, per l’aggravarsi delle iniziali difficoltà e per l’impossibilità di portare a termine il piano di risanamento originariamente predisposto, l’impresa decida di cessare l’attività produttiva e, contestualmente, si evidenzino concrete e rapide prospettive di cessione dell’azienda;
  • sia stipulato uno specifico accordo presso il Ministero del Lavoro con la presenza del Ministero dello Sviluppo economico;
  • sia presentato un piano di sospensioni dei lavoratori ricollegabili nell’entità e nei tempi alla cessione aziendale e ai nuovi interventi programmati;
  • sia presentato un piano per il riassorbimento del personale in capo al cessionario garantito mediante l’espletamento tra le parti della procedura prevista per il trasferimento d’azienda (art. 47, L. 428/90).

Prima della stipula dell’accordo governativo va verificata la sostenibilità finanziaria dell’intervento di CIGS e in sede di accordo va indicato l’onere finanziario necessario a coprire l’intervento di integrazione salariale straordinario, preventivamente verificato.
A seguito della stipula dell’accordo governativo, l’impresa deve presentare istanza di integrazione salariale al Ministero del Lavoro.

DI 25/03/2016 n. 95075


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Domande di prestazioni del Fondo di garanzia

In caso di insolvenza del datore di lavoro per il quale sia stata aperta una procedura inpsfallimentare, il lavoratore può rivolgersi al Fondo di garanzia costituito presso l’INPS per ottenere il TFR, parte dei crediti di lavoro diversi dal TFR (art. 2, L. 297/82) e la posizione previdenziale complementare (art. 5, D.Lgs. n. 80/92), nel caso in cui il datore di lavoro non abbia versato al fondo di previdenza il TFR e l’eventuale contribuzione dovuta.
L’INPS ha chiarito quali sono i documenti che devono essere prodotti per consentire l’istruttoria delle domande di prestazioni a carico del Fondo di garanzia ed ha comunicato le nuove modalità di trasmissione degli stessi.
Tutta la documentazione è reperibile sul sito dell’INPS nella sezione “modulistica”.
Il servizio “Domanda fondo di garanzia”, disponibile sul sito internet nella sezione Servizi online, è stato implementato con una funzione che consente di allegare la documentazione richiesta a corredo della domanda. La procedura richiede obbligatoriamente la dichiarazione di conformità agli originali dei documenti allegati.
I beneficiari della prestazione devono conservare i documenti originali anche perché le strutture INPS effettueranno i controlli sulle autocertificazioni.
I documenti da allegare alla domanda variano a seconda che il datore di lavoro sia:

  • assoggettato a procedura di fallimento, liquidazione coatta amministrativa o amministrazione straordinaria;
  • assoggettato a concordato preventivo;
  • assoggettato a procedura in un altro Stato membro dell’Unione Europea;
  • non assoggettabile a procedura concorsuale.

Infine il messaggio elenca i documenti da allegare quando la domanda per le prestazioni a carico del Fondo di garanzia è presentata dagli eredi del lavoratore (in aggiunta a quelli previsti per lo specifico tipo di intervento) e quelli da allegare alla domanda – sempre in aggiunta a quelli previsti per il tipo di intervento – in presenza di cessione del TFR.

Mess. INPS 11/05/ 2016 n. 2084


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Coincidenza delle ferie programmate con permessi per assistenza del familiare disabile

Rispondendo ad un interpello della CGIL, il Ministero del Lavoro ha precisato che qualora la necessità di usufruire dei 3 giorni mensili di permessi retribuiti per assistere un familiare disabile si verifichi in coincidenza con il periodo di ferie programmate o di fermo produttivo, il datore di lavoro non può negare l’utilizzo dei permessi la cui fruizione sospende il godimento delle ferie.
L’esigenza di assistenza e di tutela del diritto del disabile prevale, infatti, sulle esigenze aziendali , ferma restando la possibilità di verificare l’effettiva indifferibilità della assistenza.
Ciò comporterà, in virtù del principio di effettività delle ferie, la necessità di collocare le ferie non godute in un diverso periodo, previo accordo con il datore di lavoro.

Risp. Interpello Min. Lav. 20/05/2016 n. 20


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Esonero contributivo per nuove assunzioni a tempo indeterminato: precisazioni ministeriali

La legge di Stabilità 2016 ha previsto, con riferimento alle nuove assunzioni a tempo inpsindeterminato effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016, il riconoscimento, per un periodo massimo di 24 mesi, dell’esonero dal versamento del 40% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di un importo pari a 3.250 euro su base annua.
Viene chiesto al Ministero del Lavoro se sia possibile fruire dell’esonero, qualora l’assunzione riguardi lavoratori per i quali, pur essendo già stato concesso il beneficio per una precedente assunzione a tempo indeterminato da parte di altro datore di lavoro in base alla legge di Stabilità 2015, la stessa agevolazione sia stata comunque fruita per un periodo inferiore a 24 mesi a seguito della risoluzione del rapporto.
Il Ministero del Lavoro ha precisato che ciò è possibile, a condizione che il datore di lavoro che assume non sia una società controllata dal precedente datore di lavoro o ad esso collegata ai sensi dell’art. 2359 c.c. o facente capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto e ferme restando le ulteriori condizioni previste dalla norma.

Risp. Interpello Min. Lav. 20/05/2016 n. 17


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