
Consulenze pensioni

Sono disponibili sul sito INPS le istruzioni per la pensione anticipata “Opzione Donna” 2023.
La norma si applica alle lavoratrici che, entro il 31 dicembre 2022, abbiano maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un’età anagrafica di almeno 60 anni (requisito ridotto di un anno per figlio nel limite massimo di due anni).
I dettagli: https://bit.ly/41Pvpcu
È possibile presentare le nuove domande DSU (ISEE) 2022 a partire dal 1° gennaio 2023; saranno attestate nei tempi previsti dalla normativa (10 giorni lavorativi) e avranno come data di scadenza il 31 dicembre 2023.
Si ricorda infatti che per le DSU (ISEE) sottoscritte nel 2023 i redditi da inserire devono essere riferiti all’anno 2021, mentre i dati relativi al patrimonio mobiliare e immobiliare devono essere riferiti al 31/12/2021.
Ecco un riepilogo dei documenti necessari:
NB Per i nuovi clienti che non hanno mai fatto 730 o ISEE con noi servono anche i seguenti documenti:
Non ti preoccupare, ci pensiamo noi!
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A decorrere dal 1° marzo 2023 per coloro che, nel corso del periodo gennaio 2022 – febbraio 2023, abbiano presentato una domanda di Assegno Unico e universale per i figli a carico e la stessa non sia stata respinta, revocata o decaduta od oggetto di rinuncia da parte del richiedente, l’INPS continuerà a erogare d’ufficio la prestazione senza la necessità di presentare una nuova domanda.
Al fine del riconoscimento d’ufficio della prestazione, l’Istituto farà riferimento ai dati presenti nelle domande già acquisite e agli altri dati rilevati dall’ISEE o da altri archivi a disposizione dell’INPS.
Gli utenti che avranno una modifica ai requisiti di accesso alla prestazione nel 2023 (ad esempio la nascita di un nuovo figlio, maggiore età ecc.) dovranno comunicarlo all’Istituto utilizzando l’apposita funzione disponibile nella procedura.
Qui i dettagli della circolare INPS: https://bit.ly/3FUej4r
MATERNITÀ – Specifiche sulla flessibilità dell’astensione obbligatoria o interamente dopo il parto.
L’INPS comunica che viene meno l’obbligo di produrre all’istituto la documentazione sanitaria che attesti l’assenza di pregiudizio per la salute della gestante e del nascituro per continuare l’attività lavorativa nel corso dell’ottavo e del nono mese di gravidanza.
Permane, invece, l’obbligo di produrre tale documentazione sanitaria ai datori di lavoro e ai committenti.
Leggi la circolare n° 106 del 29-09-2022 QUI.