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Detassazione dei premi di risultato: deposito dei contratti in modalità telematica

Dal 16 maggio 2016, per poter fruire della detassazione agevolata dei premi di risultato prevista nel DI del 25 marzo 2016, il deposito dei contratti aziendali e territoriali di secondo livello deve avvenire esclusivamente in modalità telematica.
La disposizione è contenuta nel suddetto decreto (di cui è stato pubblicato l’avviso nella Gazzetta Ufficiale del 14 maggio n. 112) che disciplina l’erogazione dei premi di risultato e la partecipazione agli utili di impresa con tassazione agevolata e prevede misure di welfare aziendale.
Per avviare la procedura è necessario compilare il modello telematico indicando:

  • i dati del datore di lavoro;
  • il numero dei lavoratori coinvolti;
  • gli indicatori dei parametri prefissati;
  • il contratto aziendale o territoriale in formato pdf.

Con riferimento ai contratti aziendali o territoriali sottoscritti nell’anno 2015 Il termine per effettuare l’invio sarà invece il 15 giugno 2016.

DI 25 marzo 2016


Questa notizia è curata dalla redazione dello Studio Luisa Mariani, consulente del lavoro con sede in Lissone.
La redazione è composta da uno staff di professionisti, dediti alla ricerca e all’approfondimento, sempre al fianco del cliente per offrirgli la più completa consulenza del lavoro e fiscale e garantirgli un costante aggiornamento.

Disabili: versamento del contributo esonerativo

Dal 24 settembre 2015, i datori di lavoro che occupano addetti impegnati in lavorazioni a rischio elevato (cioè che comportano il pagamento di un tasso di premio INAIL pari o superiore al 60 per mille) possono autocertificare l’esonero dall’obbligo di assunzione dei disabili per quanto riguarda i medesimi addetti, versando al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili un contributo esonerativo per ciascun lavoratore disabile non occupato.
Il 2 maggio 2016 è stato pubblicato sul portale del Ministero del Lavoro il DI 10 marzo 2016, che stabilisce le modalità di presentazione dell’autocertificazione dell’esonero, la quota massima di esonero fruibile e le modalità del versamento del contributo esonerativo.
L’autocertificazione, che deve essere redatta secondo il modello allegato al decreto, va presentata, entro 60 giorni dall’insorgenza dell’obbligo di assunzione dei lavoratori con disabilità, esclusivamente in via telematica, per mezzo della Banca dati del collocamento mirato.
Nell’autocertificazione il datore di lavoro deve dichiarare:
– la classe occupazionale complessiva di appartenenza,
– la base di computo,
– la quota di riserva,
– il numero dei lavoratori con disabilità occupati,
– il numero degli addetti impegnati in lavorazione a rischio elevato,
– la base netta (base di computo al netto degli addetti impegnati in lavorazioni a rischio elevato) e la quota netta (quota di riserva calcolata sulla base netta),
– la quota di esonero (numero dei lavoratori disabili per cui si autocertifica l’esonero dall’obbligo di assunzione).
Il contributo esonerativo deve essere versato al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili ed è pari a € 30,64 per ogni giorno lavorativo, per ciascun lavoratore con disabilità per cui si autocertifica l’esonero. Indipendentemente dal CCNL applicato, il contributo è calcolato convenzionalmente su cinque giorni lavorativi a settimana, pari a 22 giorni lavorativi al mese ed è, pertanto, stabilito in € 2.022,24 a trimestre.
Il primo versamento deve essere effettuato nei cinque giorni lavorativi precedenti l’autocertificazione e copre il periodo dalla data di presentazione dell’autocertificazione al termine del trimestre.
I versamenti successivi vanno effettuati con cadenza trimestrale entro il giorno 10 del mese successivo al termine del trimestre già coperto da versamento e coprono in ogni caso l’intero trimestre in cui vengono versati.
In sede di prima applicazione l’autocertificazione va presentata entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.

DI 10 marzo 2016


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Coefficiente di rivalutazione TFR aprile 2016

L’ISTAT ha reso noto che l’indice dei prezzi al consumo per il mese di aprile 2016 è pari a 99,6 punti. Per il mese di aprile 2016, il coefficiente di rivalutazione del TFR è pari a 0,500.

Comunicato stampa ISTAT 13/05/ 2016

Rivalutazione TFR aprile 2016


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Bando ISI INAIL 2015: il 26 maggio il click day

Con il bando ISI 2015 L’INAIL finanzia le spese sostenute dalle imprese (anche individuali) inpsiscritte alla Camera di commercio per la realizzazione di progetti di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
I finanziamenti vengono assegnati fino a esaurimento, secondo l’ordine cronologico di arrivo delle domande. Il contributo, pari al 65% dell’investimento, per un massimo di € 130.000, viene erogato a seguito del superamento della verifica tecnico-amministrativa e la conseguente realizzazione del progetto.
L’INAIL ha reso nota la data del click day per il bando ISI 2015: la domanda di ammissione potrà essere inoltrata in via telematica dalle ore 16 alle ore 16.30 del 26 maggio 2016, comunicando il codice identificativo.
Sul sito dell’INAIL sono pubblicate le regole tecniche per l’invio telematico delle domande.

Bando-Isi-INAIL 2015


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Congedo per donne vittime di violenza

Le lavoratrici dipendenti (escluse le lavoratrici domestiche) che sono state vittime di violenza hanno diritto ad un congedo indennizzato dall’INPS per svolgere percorsi di protezione certificati.
Nel casi di collaboratrici coordinate e continuative è riconosciuto solo un diritto alla sospensione del rapporto di collaborazione che non viene però indennizzato.

Il congedo spetta per un periodo massimo di 3 mesi (equivalenti a 90 giornate di prevista attività lavorativa) entro l’arco temporale di 3 anni.

Non è fruibile né indennizzabile nei giorni in cui non vi è obbligo di prestare attività lavorativa (ad esempio, giorni festivi non lavorativi, periodi di aspettativa o di sospensione dell’attività lavorativa). Nei rapporti di lavoro a tempo determinato oppure in caso di licenziamento il congedo non è fruibile dopo la cessazione del rapporto di lavoro.

La lavoratrice può astenersi dal lavoro su base giornaliera o oraria. In caso di fruizione oraria la lavoratrice si astiene dal lavoro per un numero di ore pari alla metà dell’orario medio giornaliero (contrattuale) del periodo
di paga (quadrisettimanale o mensile) scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo.

Per le giornate di congedo la lavoratrice ha diritto a percepire un’indennità giornaliera, pari al 100% dell’ultima retribuzione da calcolare prendendo a riferimento le sole voci fisse e continuative della retribuzione (art. 23 del T.U. maternità: Dlgs 151/2001).
In caso di fruizione oraria la lavoratrice ha diritto a percepire l’indennità in misura pari alla metà dell’indennità giornaliera.
L’indennità viene pagata ordinariamente mediante anticipazione da parte del datore di lavoro salvo conguaglio con i contributi dovuti all’INPS.

Alla lavoratrice è riconosciuta la contribuzione figurativa.

Circ. INPS 15/04/2016 n. 65


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