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Emergenza COVID: Quando è possibile licenziare? Facciamo chiarezza

Covid e licenziamentiIl decreto Sostegni bis (art. 40 del D.L. n. 73/2021), recante misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali, in vigore dal 26 maggio 2021 per effetto della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 25 maggio 2021, ha stabilito che resta precluso l’avvio delle procedure di licenziamento per tutta la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31 dicembre 2021 e restano altresì sospese nel medesimo periodo le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020.
 
Il Decreto Sostegni-bis prevede che, a partire dal 1° luglio 2021, le aziende (ad esempio settore Industria ed Edile) che non avranno più necessità di ricorrere alla CIG Covid-19 non saranno più soggette al divieto di licenziamento.
 
Resta, invece, la possibilità per le imprese di utilizzare la Cassa integrazione ordinaria, anche dal primo di luglio, senza dover pagare le addizionali fino al 31 dicembre 2021, impegnandosi a non licenziare.
Resta, comunque in vigore, quanto stabilito dal precedente “Decreto Sostegno” che dal 1° luglio al 31 ottobre 2021 per i datori di lavoro (ad esempio settore commercio, artigiani, studi professionali) destinatari del FIS, Cassa integrazione in deroga e Fondi di solidarietà bilaterale, vige ancora il divieto di licenziamento.
 
Esistono delle deroghe alla legge, in cui è possibile licenziare senza incorrere nella violazione del divieto di licenziamento e aprire una procedura di contenzioso con il dipendente.
 
La tabella riassuntiva qui allegata può aiutare ad interpretare in modo corretto il divieto di licenziamento e quando è possibile avvalersi dello stesso”.

DL Ristori e Ristori bis: tutto quello che c’è da sapere per l’accesso ai contributi

OIPContributi a fondo perduto. Decreti Ristori e Ristori bis

Dal 20 novembre e fino al 15 gennaio 2021, è possibile inviare le domande di accesso ai contributi a fondo perduto previsti dai decreti “Ristori” e “Ristori bis” per i contribuenti che non avevano presentato l’istanza al precedente contributo previsto dal decreto “Rilancio”. Per chi aveva già presentato la domanda la scorsa primavera, infatti, l’accredito delle somme sul conto corrente avviene in maniera automatica.

Entrambi i contributi si rivolgono ai titolari di una partita Iva attivata in data antecedente al 25 ottobre 2020 e non cessata al momento della presentazione della domanda. In particolare, gli ulteriori requisiti per richiedere il contributo a fondo perduto del decreto “Ristori” sono due: esercitare come attività prevalente una di quelle rientranti nei codici Ateco elencati nella tabella dell’allegato 1 del decreto e avere avuto l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Quest’ultimo requisito non è invece necessario se la partita Iva era stata attivata a partire dal 1° gennaio 2019.

Il contributo previsto dal Decreto Ristori-bis è destinato esclusivamente ai titolari di partita iva che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità (le cosiddette regioni “rosse”). Gli altri requisiti sono analoghi a quelli del contributo del Decreto Ristori: esercitare come attività prevalente una di quelle rientranti nei codici Ateco elencati nella tabella contenuta questa volta nell’allegato 2 del Decreto Ristori bis; se titolari di una partita Iva aperta prima del 1° gennaio 2019, avere avuto l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Infine, sempre come per il contributo precedente, la partita Iva del richiedente deve essere stata attivata in data antecedente al 25 ottobre 2020 e non deve essere cessata al momento della presentazione della domanda.

Come presentare l’istanza

La domanda di accesso ai contributi va presentata via web mediante il portale “Fatture e corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate oppure attraverso l’utilizzo di un software di compilazione e un successivo invio attraverso l’applicativo “Desktop telematico”. L’autenticazione potrà avvenire con le credenziali Fiscoonline o Entratel dell’Agenzia, tramite Spid, il Sistema Pubblico di Identità Digitale, oppure mediante la Carta nazionale dei Servizi (Cns). Nell’istanza devono essere indicati i codici fiscali del richiedente, dell’eventuale rappresentante o intermediario, le informazioni sulla sussistenza dei requisiti e l’Iban del conto corrente su cui ricedere l’accredito.

Una nuova area tematica per tutti i ristori

Sul sito dell’Agenzia delle Entrate è stata creata una nuova area tematica, raggiungibile direttamente dalla Home page, che raggruppa le informazioni su tutti i contributi a fondo perduto finora istituiti. Al suo interno è possibile trovare informazioni sulla procedura di richiesta del contributo, sul calcolo delle somme spettanti, su cosa fare in caso di errori e sulle deleghe degli intermediari, oltre al riepilogo dei riferimenti normativi e dei provvedimenti emanati dall’Agenzia.

A questo link è possibile scaricare la guida relativa completa dell’Agenzia delle Entrate aggiornata a dicembre 2020.

Lo Studio Luisa Mariani è disponibile per qualsiasi approfondimento e per l’assistenza alla compilazione delle richieste di contributo.