Esonero contributivo per nuove assunzioni a tempo indeterminato: precisazioni ministeriali

La legge di Stabilità 2016 ha previsto, con riferimento alle nuove assunzioni a tempo inpsindeterminato effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016, il riconoscimento, per un periodo massimo di 24 mesi, dell’esonero dal versamento del 40% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di un importo pari a 3.250 euro su base annua.
Viene chiesto al Ministero del Lavoro se sia possibile fruire dell’esonero, qualora l’assunzione riguardi lavoratori per i quali, pur essendo già stato concesso il beneficio per una precedente assunzione a tempo indeterminato da parte di altro datore di lavoro in base alla legge di Stabilità 2015, la stessa agevolazione sia stata comunque fruita per un periodo inferiore a 24 mesi a seguito della risoluzione del rapporto.
Il Ministero del Lavoro ha precisato che ciò è possibile, a condizione che il datore di lavoro che assume non sia una società controllata dal precedente datore di lavoro o ad esso collegata ai sensi dell’art. 2359 c.c. o facente capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto e ferme restando le ulteriori condizioni previste dalla norma.

Risp. Interpello Min. Lav. 20/05/2016 n. 17


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