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Professionisti e piccoli imprenditori: come recuperare l’IRAP

Una recente sentenza delle Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha stabilito che il post-16professionista che, nello svolgimento della propria attività, si avvale solo di un lavoratore dipendente con mansioni di segreteria ovvero generiche o meramente esecutive, e di beni strumentali minimi non è soggetto all’IRAP: infatti la presenza minimale di strumenti e di collaborazione non costituisce autonoma organizzazione (Cass. SU 10 maggio 2016 n. 9451).
Di seguito riportiamo le modalità per recuperare l’IRAP non dovuto.

▪ Se sono stati versati gli acconti IRAP per il 2015
Si può presentare la dichiarazione IRAP 2016 in bianco, compilando il frontespizio e il quadro IR al fine di indicare gli acconti pagati che risulterebbero così a credito. Sarà così possibile chiederli a rimborso o in compensazione con le altre imposte;

▪ Se non sono stati versati acconti IRAP per il 2015
Non si deve presentare la dichiarazione IRAP. In tal caso però si corre il rischio di vedersi irrogare le sanzioni per mancata presentazione della dichiarazione ed omessi versamenti.

▪ Per il periodo d’imposta 2014
Esistendo la certezza di rientrare nei casi di esclusione dalla soggettività IRAP, il contribuente, entro il 30 settembre 2016, può presentare una dichiarazione integrativa “a favore” e recuperare così l’imposta non dovuta. La dichiarazione dovrà contenere sempre il frontespizio ed il quadro IR dove saranno indicate esclusivamente le imposte versate e non dovute, che saranno poi riportate nel rigo IR27 a credito.

▪ Per gli anni precedenti
Si può presentare istanza di rimborso (art. 38, D.P.R. n. 602/1973) per gli anni precedenti e precisamente per i versamenti effettuati entro 48 mesi.
Per i contribuenti che non sono certi dell’esonero IRAP, è preferibile seguire la via prudenziale di pagare l’imposta determinata presentando la dichiarazione puntualmente presentata e poi avviare l’iter per il rimborso. Con questa scelta si evita l’irrogazione di sanzioni.
Si precisa che il termine di 48 mesi entro cui l’istanza di rimborso IRAP deve essere presentata decorre:
– dalla data di versamento del saldo;
– dalla data di versamento dell’acconto, se quest’ultimo non era dovuto o non era dovuto in quella misura o ancora la relativa disposizione non era applicabile.
Sino ad oggi si possono ancora presentare istanze di rimborso IRAP relative all’anno di imposta 2011, per cui il saldo è stato versato nel giugno/luglio 2012, o relative al periodo di imposta 2012 per cui il primo e il secondo acconto sono stati versati a giugno/luglio e novembre 2012.

L’istanza di rimborso, redatta in carta semplice, deve essere presentata a mano o notificata tramite raccomandata AR all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente in base al domicilio fiscale del soggetto richiedente e deve contenere:
– i dati anagrafici e l’attività svolta dal richiedente,
– le indicazioni in merito alla data, alla natura (saldo o acconti) e all’anno di imposta dei versamenti IRAP di cui si chiede il rimborso,
– le motivazioni per l’insussistenza del presupposto dell’autonoma organizzazione, quindi, in particolare, gli elementi che escludono di fatto un’attività autonomamente organizzata (per esempio l’esiguità di beni strumentali impiegati, l’impiego di un dipendente) e dunque l’obbligo di assoggettamento all’IRAP.
Dal momento che l’onere di provare l’assenza di un’autonoma organizzazione grava sul contribuente, all’istanza devono essere allegati i documenti a supporto delle motivazioni (ad es. il registro dei beni ammortizzabili, il contratto di assunzione dell’unico lavoratore, etc.), nonché copia dei versamenti effettuati.
Trascorsi 90 giorni dalla presentazione dell’istanza di rimborso l’Agenzia delle Entrate deve dare una risposta al contribuente.
In caso di diniego espresso o di rifiuto tacito al rimborso (il silenzio vale rifiuto), il contribuente può intraprendere la via del contenzioso.
Se l’IRAP di cui chiede il rimborso non supera € 20.000, dovrà presentare prima il reclamo. In tal caso il valore della lite è dato dall’IRAP chiesta a rimborso, al netto di interessi o altri accessori. Se la domanda di rimborso riguarda più annualità, il valore della lite è dato dall’importo di ogni singolo periodo d’imposta. Nell’atto di reclamo da notificare all’ufficio, il contribuente dovrà chiedere al giudice tributario il riconoscimento del rimborso.
Decorsi 90 giorni senza che sia stato notificato l’accoglimento del reclamo o si è conclusa la mediazione o in caso di rigetto, il contribuente avrà 30 giorni per depositare il reclamo in CTP, con il contestuale versamento del contributo unificato.


Questa notizia è curata dalla redazione dello Studio Luisa Mariani, consulente del lavoro con sede in Lissone.
La redazione è composta da uno staff di professionisti, dediti alla ricerca e all’approfondimento, sempre al fianco del cliente per offrirgli la più completa consulenza del lavoro e fiscale e garantirgli un costante aggiornamento.

Obbligo di repêchage: orientamenti giurisprudenziali

Recentemente la Cassazione è intervenuta più volte sulla questione dell’obbligo di post-5repêchage nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
Per consolidata giurisprudenza una delle condizioni di legittimità del licenziamento per giustificato motivo è, infatti, il rispetto dell’obbligo di repêchage, che pone a carico del datore di lavoro di provare, oltre al venir meno dell’utilizzabilità del lavoratore licenziato nelle mansioni assegnate, anche l’impossibilità di un suo diverso utilizzo nell’ambito aziendale.

Obbligo di repêchage e mansioni inferiori
Due recenti sentenze hanno affrontato il problema se l’alternativo utilizzo del lavoratore da licenziare possa riguardare anche mansioni inferiori, giungendo sul punto a conclusioni solo apparentemente diverse.
La prima (Cass 8/3/2016 n. 4509) stabilisce che vi è il rispetto dell’obbligo di repêchage quando il datore di lavoro, adducendo a fondamento del licenziamento la soppressione del posto di lavoro cui era addetto il lavoratore licenziato, abbia provato non solo che al momento del licenziamento non sussisteva alcuna posizione di lavoro analoga a quella soppressa, ma anche di aver prospettato al licenziato, senza ottenerne il consenso, la possibilità di un suo impiego in mansioni inferiori rientranti nel suo bagaglio professionale, purché tali mansioni inferiori siano compatibili con l’assetto organizzativo aziendale insindacabilmente stabilito dall’imprenditore.
La seconda (Cass. 10/5/2016 n. 9467) conclude, invece, per l’inesistenza di un obbligo del datore di lavoro di offrire al lavoratore tutte le mansioni vacanti e disponibili, anche quelle del tutto incompatibili con quelle svolte in precedenza dal lavoratore. Le mansioni inferiori, perché sorga l’obbligo di offrirle, devono rientrare nel bagaglio professionale del lavoratore da ricollocare o quantomeno essere compatibili con il medesimo, a nulla rilevando che il dipendente si sia dichiarato disponibile a svolgerle. Se non hanno tali caratteristiche, non sorge alcun obbligo a carico del datore di lavoro e non può essere ravvisata alcuna violazione del dovere di ricollocazione in alternativa al licenziamento
In realtà, a ben vedere, le due decisioni non sono così divergenti come sembrerebbe a una prima lettura.
Entrambe approdano in fondo alla medesima conclusione: l’obbligo di repêchage non può estendersi a qualsiasi mansione inferiore, ma solo a quelle che presentino caratteristiche di compatibilità e omogeneità con le precedenti.

Ripartizione dell’onere della prova
In merito alla ripartizione dell’onere della prova in tema di possibilità o meno di un utilizzo alternativo del lavoratore si segnalano due sentenze che giungono a conclusioni divergenti.
La prima (Cass. 22/03/2016 n. 5592), in contrasto con un orientamento ormai consolidato negli ultimi anni, riporta integralmente (ed esclusivamente) in capo al datore di lavoro l’onere di provare l’impossibilità di un diverso utilizzo del lavoratore, senza che a quest’ultimo possa chiedersi in alcun modo di collaborare nel relativo accertamento.
A distanza di poco più di un mese, però, la Cassazione sembra tornare sui suoi passi, riproponendo il dovere di collaborazione del lavoratore che impugni il licenziamento nell’accertamento di un possibile repêchage, mediante l’allegazione di posizioni lavorative di possibile ricollocazione (Cass. 10/5/2016 n. 9467). La questione, quindi, è tutt’altro che chiusa.

Conseguenze della violazione dell’obbligo di repechage
Quanto invece alle conseguenze della accertata violazione dell’obbligo di repêchage, la giurisprudenza appare ormai consolidata nell’affermare che essa non comporti la tutela reintegratoria, ma solo quella indennitaria (art. 18, c.5, L 300/70).
Laddove l’impossibilità di ricollocazione non risulti provata, si rientra in quelle “altre ipotesi” di insussistenza del giustificato motivo oggettivo che comportano la mera condanna al pagamento di una indennità. Questo per i lavoratori già assunti alla data del 7 marzo 2015.
Per quelli assunti dopo, ai quali si applica il nuovo regime delle tutele crescenti, il problema non si pone, data l’esclusività della tutela indennitaria nei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo.


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Patologie oncologiche o cronico degenerative: diritti dei lavoratori

I lavoratori affetti da patologie oncologiche o da altre gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa (anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita), hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale (art. 8, c. 3, Dlgs 81/2015).
Per malattie cronico-degenerative ingravescenti si intendono quelle patologie che si aggravano progressivamente; non sempre è facile distinguere tali malattia rispetto a quelle che, seppure croniche, non peggiorano gradualmente nel corso del tempo.
La trasformazione può essere concessa a condizione che la malattia parzialmente invalidante sia accertata da una commissione medica istituita presso l’ASL territorialmente competente.
La richiesta del lavoratore non può essere negata sulla base di contrastanti esigenze aziendali; le parti si devono accordare sul nuovo orario di lavoro e sulla sua collocazione temporale, che può essere di tipo orizzontale, verticale o misto ma che deve prioritariamente tenere in considerazione le specifiche esigenze del lavoratore (Circ. Min. Lav. 22/12/ 2005 n. 40).
Su richiesta del lavoratore il rapporto a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto a tempo pieno.
Qualora non si possa o voglia ricorrere al part-time l’INPS (Circ. 25/07/2003 n. 136) ha considerato sufficiente un’unica certificazione del medico curante che attesti la necessità di trattamenti ricorrenti comportanti incapacità lavorativa e che li qualifichi l’uno ricaduta dell’altro. Gli interessati devono inviare la certificazione prima dell’inizio della terapia, fornendo anche l’indicazione dei giorni previsti per l’esecuzione. A tale certificazione dovranno far seguito, sempre a cura degli interessati, periodiche dichiarazioni della struttura sanitaria riportanti il calendario delle prestazioni effettivamente eseguite, le sole che danno titolo all’indennità.

Nel caso che le suddette patologie oncologiche o cronico-degenerative ingravescenti riguardino il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice e questi abbiano necessità di assistenza continua non vi è il diritto di chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale; in tal caso il dipendente ha solo la priorità nella trasformazione del contratto, da tempo pieno a tempo parziale (art. 8, c. 4, Dlgs 81/2015).
Tale priorità può essere fatta valere anche in caso di lavoratore o lavoratrice:
– che assiste una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa definita grave e che abbia, quindi, necessità di assistenza continua.
– con figlio convivente di età non superiore a 13 anni o con figlio convivente portatore di handicap.

La legge, a differenza di alcuni contratti collettivi (come ad esempio il contratto per i dirigenti dipendenti dalle imprese creditizie e finanziarie) non prevede, invece, alcuna maggiorazione del periodo di comporto (ossia del periodo massimo di malattia che consente la conservazione del posto di lavoro) in caso di malattia oncologica o di altra grave patologia cronico-degenerativa.


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Part-time agevolato: presentazione delle istanze on line

Dal 2 giugno 2016 i datori di lavoro potranno presentare on line le istanze di post-18autorizzazione al part-time agevolato per i lavoratori privati assunti a tempo pieno indeterminato (in possesso di 20 anni di contributi e che matureranno il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia entro il 31 dicembre 2018), che abbiano concordato con il proprio datore di lavoro il passaggio al part-time, con una riduzione dell’orario in misura compresa tra il 40% e il 60%.
Due sono i benefici per il lavoratore che stipula il part-time agevolato:
– il ricevimento mensile in busta paga dell’importo corrispondente ai contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, relativi alla prestazione lavorativa non effettuata. Tale somma è omnicomprensiva, non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente e non è assoggettata ad alcuna forma di contribuzione previdenziale, ivi inclusa quella relativa all’assicurazione INAIL;
– il riconoscimento, per il periodo di riduzione della prestazione lavorativa, della contribuzione figurativa corrispondente alla prestazione non effettuata, cosicché alla maturazione dell’età pensionabile il lavoratore percepirà l’intero importo della pensione, senza alcuna penalizzazione.

Il procedimento relativo all’ammissione al beneficio si articola, in due fasi:
– stipula del contratto di lavoro part-time;
– presentazione dell’istanza da parte del datore di lavoro all’INPS.
L’INPS, con circolare operativa, illustra gli adempimenti da seguire nell’ambito di queste fasi.
1) Acquisizione in via telematica da parte del lavoratore della certificazione idonea a comprovare l’avvenuto raggiungimento del requisito contributivo nonché la maturazione, entro il 31 dicembre 2018, del requisito anagrafico per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia.
2) Stipula tra datore di lavoro e lavoratore del contratto di lavoro part-time agevolato.
3) Trasmissione del contratto da parte del datore di lavoro alla competente DTL affinché la medesima, rilasci apposito provvedimento di autorizzazione;
4) Ricevuta l’autorizzazione della DTL inoltro della domanda da parte del datore di lavoro sul sito internet dell’INPS.
Sulla base delle verifiche effettuate dall’INPS, e comunque entro 5 giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione dell’istanza, l’Istituto accoglie o rigetta la medesima.

La fruizione del beneficio cessa, in ogni caso, al momento della maturazione, da parte del lavoratore, del requisito anagrafico per il conseguimento del diritto al predetto trattamento pensionistico di vecchiaia e qualora siano modificati i termini dell’accordo come sopra indicati.
In caso di cessazione anticipata del beneficio relativo al “part-time agevolato” a causa di modifica dei termini dell’accordo stipulato tra datore di lavoro e lavoratore, sarà onere del datore di lavoro comunicare all’Istituto e alla competente DTL la cessazione del rapporto di lavoro a tempo parziale agevolato.
La circolare conclude con istruzioni per la compilazione delle denunce retributive/contributive.

Circ. INPS 26/05/2016 n. 90


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ANF: nuovi livelli di reddito 1° luglio 2016 – 30 giugno 2017

L’INPS rende noti i nuovi livelli di reddito validi per la corresponsione dell’ANF per il inpsperiodo 1° luglio 2016 – 30 giugno 2017, precisando che restano fermi per l’anno 2016 i livelli reddituali contenuti nelle tabelle relative all’anno 2015 (v. Circ. INPS 27/05/2015 n. 109), nonché i corrispondenti importi mensili della prestazione, da applicare dal 1° luglio 2016 al 30 giugno 2017, alle diverse tipologie di nuclei familiari.
Gli stessi livelli di reddito avranno validità per la determinazione degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione.

Circ. INPS 27/05/2016 n. 9


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