Archivi categoria: Ferie e permessi

Ferie Part-time

Confprofessioni, con approfondimento del 20 settembre 2016, ha sottolineato che i dipendenti assunti part-time settimanale hanno diritto a 22 o 26 giorni di ferie post-12all’anno a seconda che effettuino la prestazione in regime di settimana corta o meno.

Vi sono tuttavia delle tipologie di part-time che vengono affrontati, ovvero:

  • il caso in cui la prestazione a tempo parziale presenti una riduzione di eguale misura della prestazione lavorativa su base giornaliera;
  • quando la prestazione viene svolta settimanalmente con un orario asimmetrico, vale a dire in accordo da una organizzazione oraria che preveda durate diverse a seconda della giornata;
  • qualora il rapporto a tempo parziale sia configurato come alternanza di mesi lavorati a tempo pieno con altri non lavorati.

In quest’ultimo caso la durata del periodo di ferie va calcolata proporzionalmente ai mesi lavorati nel periodo di maturazione, con la corresponsione della retribuzione intera.

Inoltre, sottolinea l’approfondimento, ogni mese, nei giorni di effettivo servizio e in quelli equivalenti, si matura un dodicesimo del periodo annuale e le frazioni di almeno 15 giorni si considerano mese intero.


Questa notizia è curata dalla redazione dello Studio Luisa Mariani, consulente del lavoro con sede in Lissone.
La redazione è composta da uno staff di professionisti, dediti alla ricerca e all’approfondimento, sempre al fianco del cliente per offrirgli la più completa consulenza del lavoro e fiscale e garantirgli un costante aggiornamento.

Obbligo di fruizione delle ferie relative all’anno 2014

Entro il 30 giugno 2016 i lavoratori devono fruire delle ferie maturate e non godute nell’anno 2014.
In caso contrario il datore di lavoro, oltre a dover versare, entro il 16 agosto, i contributi sulle ferie maturate e non godute al 30 giugno 2016, dovranno pagare anche le relative sanzioni, in quanto le ferie possono essere monetizzate solo alla cessazione del rapporto di lavoro.
L’art. 10 del DLgs. 66/2003 prevede, infatti, che il lavoratore ha diritto ad un periodo di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane e che tale periodo:
– vada concesso, salvo diverse previsioni del CCNL, per due settimane consecutive se richiesto del lavoratore, nel corso dell’anno di maturazione;
– il restante periodo minimo di due settimane debba essere goduto nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione.
La mancata fruizione delle ferie nei termini stabiliti, pone a carico del datore di lavoro una sanzione da € 100 a € 600 per ogni lavoratore cui è riferita la violazione.
Qualora la violazione si riferisca a più di 5 lavoratori o si sia verificata per almeno due anni, la sanzione aumenta da € 400 a € 1.500. Se, infine, la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori o si è verificata per almeno 4 anni, la sanzione aumenta da € 800 a € 4.500.


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Coincidenza delle ferie programmate con permessi per assistenza del familiare disabile

Rispondendo ad un interpello della CGIL, il Ministero del Lavoro ha precisato che qualora la necessità di usufruire dei 3 giorni mensili di permessi retribuiti per assistere un familiare disabile si verifichi in coincidenza con il periodo di ferie programmate o di fermo produttivo, il datore di lavoro non può negare l’utilizzo dei permessi la cui fruizione sospende il godimento delle ferie.
L’esigenza di assistenza e di tutela del diritto del disabile prevale, infatti, sulle esigenze aziendali , ferma restando la possibilità di verificare l’effettiva indifferibilità della assistenza.
Ciò comporterà, in virtù del principio di effettività delle ferie, la necessità di collocare le ferie non godute in un diverso periodo, previo accordo con il datore di lavoro.

Risp. Interpello Min. Lav. 20/05/2016 n. 20


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