Il decreto Dignità modifica la disciplina del contratto a tempo determinato allo scopo di limitare l’utilizzo di questa fattispecie contrattuale considerata sempre più ricorrente e spesso non corrispondente ad una reale necessità dei datori di lavoro. Il decreto riduce la durata massima dei contratti e il numero delle proroghe possibili, reintroduce le clausole giustificatrici, incrementa i costi e i termini per l’impugnazione.
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Assunzione giovani: lo sgravio triennale spiegato dall’INPS
Al fine di promuovere l’occupazione giovanile, la Legge 27 dicembre 2017 n. 205 ha disciplinato un nuovo esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per le nuove assunzioni, effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2018, di lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti.
Detta riduzione opera per un periodo massimo di 36 mesi, a partire dalla data di assunzione del lavoratore e può essere riconosciuta – per l’eventuale periodo residuo – in capo ad altri datori di lavoro che procedano all’assunzione del medesimo soggetto.
L’Inps, con la Circolare n. 40/2018, ha fornito le indicazioni e le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi a detta misura di esonero contributivo.
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Legge di Bilancio 2018 – Assunzioni
In attesa di provvedimenti attuativi – Esonero contributivo del 100% assunzioni a tempo indeterminato nel 2018 al Sud
(L. 205/2017, art. 1, c.893, 894)
I programmi operativi nazionali e complementari possono prevedere per l’anno 2018 misure per favorire nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna l’assunzione con contratto a tempo indeterminato di soggetti che non abbiano compiuto i 35 anni di età, ovvero di soggetti di almeno 35 anni purché privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi. Continua la lettura di Legge di Bilancio 2018 – Assunzioni
Legge di Bilancio 2018 – Alternanza scuola-lavoro
Dal 2018 – Esonero contributivo triennale strutturale del 100% per assunzioni stabili da Alternanza scuola-lavoro o Apprendistato 1°-3° livello
(L. 205/2017, art. 1, c.108, 113, 114)
Per le assunzioni dal 1º gennaio 2018 la precedente disciplina dell’esonero da Alternanza scuola-lavoro o Apprendistato 1° livello di cui alla L. 232/2016, art. 1, c. 308, 309, 310 è abrogata.
Ai datori di lavoro privati che assumono da 01/2018 a tempo indeterminato a tutele crescenti, entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio, studenti che abbiano svolto presso il medesimo datore:
• attività di alternanza scuola-lavoro;
• periodi di apprendistato di 1° e 3° livello;
• l’esonero contributivo “strutturale” (art. 1, c. 100 L. 205/2017) è elevato ad esonero totale dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi INAIL, con il limite massimo di importo pari a 3.000 euro annui e il rispetto del requisito anagrafico (meno di 35 anni per assunti nel 2018 e meno di 30 anni per assunti dal 2019).
È riconosciuto per un periodo massimo di 36 mesi.
Sono esclusi i lavoratori domestici e i rapporti di apprendistato.
Non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi.
Legge di Bilancio 2018 – Assunzioni giovani
Dal 2018 – Esonero contributivo triennale strutturale del 50% assunzioni stabili di giovani
(L. 205/2017, art. 1, c. 100 e seguenti)
Aziende destinatarie
Datori di lavoro privati che assumono dal 01/01/2018.
Nei 6 mesi precedenti non devono essere stati fatti licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi, ai sensi della L. 223/1991, nella stessa unità produttiva. Continua la lettura di Legge di Bilancio 2018 – Assunzioni giovani