Legge di Bilancio 2018 – Alternanza scuola-lavoro

alternanza scuola-lavoroDal 2018 – Esonero contributivo triennale strutturale del 100% per assunzioni stabili da Alternanza scuola-lavoro o Apprendistato 1°-3° livello
(L. 205/2017, art. 1, c.108, 113, 114)

Per le assunzioni dal 1º gennaio 2018 la precedente disciplina dell’esonero da Alternanza scuola-lavoro o Apprendistato 1° livello di cui alla L. 232/2016, art. 1, c. 308, 309, 310 è abrogata.
Ai datori di lavoro privati che assumono da 01/2018 a tempo indeterminato a tutele crescenti, entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio, studenti che abbiano svolto presso il medesimo datore:
• attività di alternanza scuola-lavoro;
• periodi di apprendistato di 1° e 3° livello;
• l’esonero contributivo “strutturale” (art. 1, c. 100 L. 205/2017) è elevato ad esonero totale dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi INAIL, con il limite massimo di importo pari a 3.000 euro annui e il rispetto del requisito anagrafico (meno di 35 anni per assunti nel 2018 e meno di 30 anni per assunti dal 2019).
È riconosciuto per un periodo massimo di 36 mesi.
Sono esclusi i lavoratori domestici e i rapporti di apprendistato.
Non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi.

Novità INPS – Legge n. 205 del 27.12.2017