Tutti gli articoli di admin_LM

Rinvio e sospensione dell’astensione obbligatoria per maternità in caso di ricovero del neonato

Per i parti verificatisi dal 25 giugno 2016, la madre lavoratrice dipendente o iscritta alla post-9gestione separata può chiedere la sospensione dell’astensione obbligatoria dopo il parto, qualora il neonato sia ricoverato in una struttura pubblica o privata, a prescindere dal motivo del ricovero, sempre subordinatamente alla compatibilità delle condizioni di salute della donna con la ripresa del lavoro .

La sospensione dell’astensione obbligatoria può essere chiesta una sola volta per ogni figlio, rinviandone la fruizione dalla data delle dimissioni del bambino, oppure da data antecedente comunicata dalla lavoratrice.

La sospensione dell’astensione obbligatoria può essere richiesta anche in caso di adozione o affidamento di minore (art. 26, c. 6 bis T.U. Maternità). In tal caso l’opzione è possibile solo per le lavoratrici dipendenti e non anche per le lavoratrice iscritte alla gestione separata.

Circ. INPS 28/4/2016 n. 69


Questa notizia è curata dalla redazione dello Studio Luisa Mariani, consulente del lavoro con sede in Lissone.
La redazione è composta da uno staff di professionisti, dediti alla ricerca e all’approfondimento, sempre al fianco del cliente per offrirgli la più completa consulenza del lavoro e fiscale e garantirgli un costante aggiornamento.

Infortunio in itinere in bicicletta sempre indennizzato

L’infortunio in itinere (vale a dire quello occorso durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro) che interessi un lavoratore in bicicletta deve essere sempre indennizzato, a prescindere dal tratto stradale in cui l’evento si verifica.
Infatti l’uso della bicicletta – sebbene mezzo privato – deve essere sempre considerato “necessario” ed è quindi equiparabile al percorso effettuato a piedi o utilizzando i mezzi pubblici (art. 5, c. 4 e 5 della L. 221/2015).
Prima dell’entrata in vigore di tale norma, invece, l’INAIL riconosceva l’infortunio unicamente se l’evento si verificava su pista ciclabile o zona comunque interdetta al traffico e non invece su una qualunque strada nella quale possono circolare i veicoli a motore. Se e quando ciò avveniva l’INAIL riconosceva l’infortunio se veniva provato lo stato di “necessità”. In caso contrario ci si sarebbe trovati di fronte al cosiddetto “rischio elettivo”.

Circ. INAIL 25/3/ 2016 n. 14


Questa notizia è curata dalla redazione dello Studio Luisa Mariani, consulente del lavoro con sede in Lissone.
La redazione è composta da uno staff di professionisti, dediti alla ricerca e all’approfondimento, sempre al fianco del cliente per offrirgli la più completa consulenza del lavoro e fiscale e garantirgli un costante aggiornamento.

Firmato il decreto relativo alla detassazione sugli aumenti di produttività

Con la firma del DI 25 marzo 2016, la detassazione dei premi di risultato e delle somme post-2erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa introdotta dalla legge di Stabilità 2016 diviene operativa.
E’ prevista, salva espressa rinuncia scritta del lavoratore, una tassazione agevolata, con imposta sostitutiva del 10%, per i premi di risultato di ammontare variabile e per le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa, entro il limite di € 2.000 lordi (€ 2.500 per le aziende che “coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro”) in favore di lavoratori che hanno percepito nell’anno precedente redditi da lavoro dipendente fino a € 50.000 (art. 1, c. 182-189, L. 208/2015).
Affinché possa essere applicata la detassazione i premi di risultato o le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili devono essere erogati in esecuzione di contratti territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale , o dalle loro RSA o dalla RSU.

Tra le novità si segnalano quelle relative ai premi di risultato e ai criteri di misurazione, rispetto al regime operante fino al 2014. Nella nozione di premio vanno oggi ricondotte le sole «somme di ammontare variabile la cui corresponsione è legata ad incrementi di redditività, produttività, qualità, efficienza ed innovazione» e non, quindi, il più ampio concetto di retribuzione di produttività, adottato in passato, in cui venivano incluse, ad esempio, anche eventuali quote o maggiorazioni retributive. Di conseguenza, l’imposizione sostitutiva opera solo nei confronti di somme erogate a seguito del raggiungimento di un effettivo miglioramento dei risultati aziendali, i cui criteri e regole di misurazione devono essere innanzitutto concordati e, conseguentemente, codificati nel contratto collettivo aziendale o territoriale.

E’ richiesto il deposito del contratto aziendale o territoriale (entro 30 giorni dalla sottoscrizione) unitamente alla dichiarazione di conformità del contratto alle disposizioni di legge, redatta sulla base del modello reso disponibile sul sito del Ministero del lavoro.

Le nuove disposizioni sono applicabili alle erogazioni effettuate nel 2016 e nei periodi d’imposta successivi.

Qualora tali erogazioni si riferiscano a premi di risultato o partecipazioni agli utili relativi al 2015, il regime è applicabile solo se vengono rispettate tutte le condizioni dettate dalla Legge di Stabilità e dal Decreto attuativo.

DI 25 marzo 2016


Questa notizia è curata dalla redazione dello Studio Luisa Mariani, consulente del lavoro con sede in Lissone.
La redazione è composta da uno staff di professionisti, dediti alla ricerca e all’approfondimento, sempre al fianco del cliente per offrirgli la più completa consulenza del lavoro e fiscale e garantirgli un costante aggiornamento.

Part-time agevolato “in uscita” per dipendenti privati

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto attuativo del c.d. part-time post-17agevolato” in uscita”, i lavoratori privati assunti a tempo pieno indeterminato in possesso di 20 anni di contributi e che matureranno il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia entro il 31 dicembre 2018, possono concordare con il proprio datore di lavoro il passaggio al part-time, con una riduzione dell’orario in misura compresa tra il 40% e il 60%.
Essi riceveranno mensilmente in busta paga l’importo corrispondente ai contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, relativi alla prestazione lavorativa non effettuata: tale somma è omnicomprensiva, non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente e non è assoggettata ad alcuna forma di contribuzione previdenziale, ivi inclusa quella relativa all’assicurazione INAIL.

Per il periodo di riduzione della prestazione lavorativa, lo Stato riconoscerà al lavoratore la contribuzione figurativa corrispondente alla prestazione non effettuata, cosicché alla maturazione dell’età pensionabile il lavoratore percepirà l’intero importo della pensione, senza alcuna penalizzazione.

Per accedere al beneficio il datore di lavoro deve:
– trasmettere alla DTL il contratto di lavoro a tempo parziale agevolato affinché la stessa rilasci il provvedimento di autorizzazione di accesso al beneficio;
– trasmettere istanza telematica all’INPS.
Gli effetti del contratto decorrono dal primo giorno del periodo di paga mensile successivo a quello di accoglimento, da parte dell’INPS, dell’istanza telematica del datore di lavoro.

DECRETO 7 aprile 2016 : GU n.115 del 18-5-2016


Questa notizia è curata dalla redazione dello Studio Luisa Mariani, consulente del lavoro con sede in Lissone.
La redazione è composta da uno staff di professionisti, dediti alla ricerca e all’approfondimento, sempre al fianco del cliente per offrirgli la più completa consulenza del lavoro e fiscale e garantirgli un costante aggiornamento.

Bonus occupazione programma “Garanzia giovani”

Importante opportunità per chi assume giovani lavoratori.

I datori di lavoro che assumono giovani registrati al Programma “Garanzia giovani” (possono registrarsi ragazzi di età compresa tra i 15 e i 29 anni non inseriti in un percorso di studi, non occupati né inseriti in un percorso di formazione) godono di un bonus economico.

Il bonus occupazione spetta per i seguenti rapporti:
– contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione;
– contratto a tempo determinato di durata di almeno 6 mesi, anche a scopo di somministrazione;
– apprendistato professionalizzante o di mestiere;
– trasformazione a tempo indeterminato di precedente rapporto a termine.
Non si applica, invece, per le assunzioni di lavoratori domestici o per rapporti di lavoro intermittente, ripartito e accessorio.

Il bonus occupazione varia in base alla tipologia contrattuale attivata ed alla classe di profilazione attribuita
al giovane:
Bonus occupazione giovani
Nel caso di lavoro a tempo parziale l’importo del bonus è proporzionato alla percentuale di part time.

Circ. INPS 1/04/2016 n. 59


Questa notizia è curata dalla redazione dello Studio Luisa Mariani, consulente del lavoro con sede in Lissone.
La redazione è composta da uno staff di professionisti, dediti alla ricerca e all’approfondimento, sempre al fianco del cliente per offrirgli la più completa consulenza del lavoro e fiscale e garantirgli un costante aggiornamento.