Firmato il decreto relativo alla detassazione sugli aumenti di produttività

Con la firma del DI 25 marzo 2016, la detassazione dei premi di risultato e delle somme post-2erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa introdotta dalla legge di Stabilità 2016 diviene operativa.
E’ prevista, salva espressa rinuncia scritta del lavoratore, una tassazione agevolata, con imposta sostitutiva del 10%, per i premi di risultato di ammontare variabile e per le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa, entro il limite di € 2.000 lordi (€ 2.500 per le aziende che “coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro”) in favore di lavoratori che hanno percepito nell’anno precedente redditi da lavoro dipendente fino a € 50.000 (art. 1, c. 182-189, L. 208/2015).
Affinché possa essere applicata la detassazione i premi di risultato o le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili devono essere erogati in esecuzione di contratti territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale , o dalle loro RSA o dalla RSU.

Tra le novità si segnalano quelle relative ai premi di risultato e ai criteri di misurazione, rispetto al regime operante fino al 2014. Nella nozione di premio vanno oggi ricondotte le sole «somme di ammontare variabile la cui corresponsione è legata ad incrementi di redditività, produttività, qualità, efficienza ed innovazione» e non, quindi, il più ampio concetto di retribuzione di produttività, adottato in passato, in cui venivano incluse, ad esempio, anche eventuali quote o maggiorazioni retributive. Di conseguenza, l’imposizione sostitutiva opera solo nei confronti di somme erogate a seguito del raggiungimento di un effettivo miglioramento dei risultati aziendali, i cui criteri e regole di misurazione devono essere innanzitutto concordati e, conseguentemente, codificati nel contratto collettivo aziendale o territoriale.

E’ richiesto il deposito del contratto aziendale o territoriale (entro 30 giorni dalla sottoscrizione) unitamente alla dichiarazione di conformità del contratto alle disposizioni di legge, redatta sulla base del modello reso disponibile sul sito del Ministero del lavoro.

Le nuove disposizioni sono applicabili alle erogazioni effettuate nel 2016 e nei periodi d’imposta successivi.

Qualora tali erogazioni si riferiscano a premi di risultato o partecipazioni agli utili relativi al 2015, il regime è applicabile solo se vengono rispettate tutte le condizioni dettate dalla Legge di Stabilità e dal Decreto attuativo.

DI 25 marzo 2016


Questa notizia è curata dalla redazione dello Studio Luisa Mariani, consulente del lavoro con sede in Lissone.
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