L’infortunio in itinere (vale a dire quello occorso durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro) che interessi un lavoratore in bicicletta deve essere sempre indennizzato, a prescindere dal tratto stradale in cui l’evento si verifica.
Infatti l’uso della bicicletta – sebbene mezzo privato – deve essere sempre considerato “necessario” ed è quindi equiparabile al percorso effettuato a piedi o utilizzando i mezzi pubblici (art. 5, c. 4 e 5 della L. 221/2015).
Prima dell’entrata in vigore di tale norma, invece, l’INAIL riconosceva l’infortunio unicamente se l’evento si verificava su pista ciclabile o zona comunque interdetta al traffico e non invece su una qualunque strada nella quale possono circolare i veicoli a motore. Se e quando ciò avveniva l’INAIL riconosceva l’infortunio se veniva provato lo stato di “necessità”. In caso contrario ci si sarebbe trovati di fronte al cosiddetto “rischio elettivo”.
Questa notizia è curata dalla redazione dello Studio Luisa Mariani, consulente del lavoro con sede in Lissone.
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