Le lavoratrici dipendenti (escluse le lavoratrici domestiche) che sono state vittime di violenza hanno diritto ad un congedo indennizzato dall’INPS per svolgere percorsi di protezione certificati.
Nel casi di collaboratrici coordinate e continuative è riconosciuto solo un diritto alla sospensione del rapporto di collaborazione che non viene però indennizzato.
Il congedo spetta per un periodo massimo di 3 mesi (equivalenti a 90 giornate di prevista attività lavorativa) entro l’arco temporale di 3 anni.
Non è fruibile né indennizzabile nei giorni in cui non vi è obbligo di prestare attività lavorativa (ad esempio, giorni festivi non lavorativi, periodi di aspettativa o di sospensione dell’attività lavorativa). Nei rapporti di lavoro a tempo determinato oppure in caso di licenziamento il congedo non è fruibile dopo la cessazione del rapporto di lavoro.
La lavoratrice può astenersi dal lavoro su base giornaliera o oraria. In caso di fruizione oraria la lavoratrice si astiene dal lavoro per un numero di ore pari alla metà dell’orario medio giornaliero (contrattuale) del periodo
di paga (quadrisettimanale o mensile) scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo.
Per le giornate di congedo la lavoratrice ha diritto a percepire un’indennità giornaliera, pari al 100% dell’ultima retribuzione da calcolare prendendo a riferimento le sole voci fisse e continuative della retribuzione (art. 23 del T.U. maternità: Dlgs 151/2001).
In caso di fruizione oraria la lavoratrice ha diritto a percepire l’indennità in misura pari alla metà dell’indennità giornaliera.
L’indennità viene pagata ordinariamente mediante anticipazione da parte del datore di lavoro salvo conguaglio con i contributi dovuti all’INPS.
Alla lavoratrice è riconosciuta la contribuzione figurativa.
Questa notizia è curata dalla redazione dello Studio Luisa Mariani, consulente del lavoro con sede in Lissone.
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