Dal 24 settembre 2015, i datori di lavoro che occupano addetti impegnati in lavorazioni a rischio elevato (cioè che comportano il pagamento di un tasso di premio INAIL pari o superiore al 60 per mille) possono autocertificare l’esonero dall’obbligo di assunzione dei disabili per quanto riguarda i medesimi addetti, versando al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili un contributo esonerativo per ciascun lavoratore disabile non occupato.
Il 2 maggio 2016 è stato pubblicato sul portale del Ministero del Lavoro il DI 10 marzo 2016, che stabilisce le modalità di presentazione dell’autocertificazione dell’esonero, la quota massima di esonero fruibile e le modalità del versamento del contributo esonerativo.
L’autocertificazione, che deve essere redatta secondo il modello allegato al decreto, va presentata, entro 60 giorni dall’insorgenza dell’obbligo di assunzione dei lavoratori con disabilità, esclusivamente in via telematica, per mezzo della Banca dati del collocamento mirato.
Nell’autocertificazione il datore di lavoro deve dichiarare:
– la classe occupazionale complessiva di appartenenza,
– la base di computo,
– la quota di riserva,
– il numero dei lavoratori con disabilità occupati,
– il numero degli addetti impegnati in lavorazione a rischio elevato,
– la base netta (base di computo al netto degli addetti impegnati in lavorazioni a rischio elevato) e la quota netta (quota di riserva calcolata sulla base netta),
– la quota di esonero (numero dei lavoratori disabili per cui si autocertifica l’esonero dall’obbligo di assunzione).
Il contributo esonerativo deve essere versato al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili ed è pari a € 30,64 per ogni giorno lavorativo, per ciascun lavoratore con disabilità per cui si autocertifica l’esonero. Indipendentemente dal CCNL applicato, il contributo è calcolato convenzionalmente su cinque giorni lavorativi a settimana, pari a 22 giorni lavorativi al mese ed è, pertanto, stabilito in € 2.022,24 a trimestre.
Il primo versamento deve essere effettuato nei cinque giorni lavorativi precedenti l’autocertificazione e copre il periodo dalla data di presentazione dell’autocertificazione al termine del trimestre.
I versamenti successivi vanno effettuati con cadenza trimestrale entro il giorno 10 del mese successivo al termine del trimestre già coperto da versamento e coprono in ogni caso l’intero trimestre in cui vengono versati.
In sede di prima applicazione l’autocertificazione va presentata entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.
Questa notizia è curata dalla redazione dello Studio Luisa Mariani, consulente del lavoro con sede in Lissone.
La redazione è composta da uno staff di professionisti, dediti alla ricerca e all’approfondimento, sempre al fianco del cliente per offrirgli la più completa consulenza del lavoro e fiscale e garantirgli un costante aggiornamento.