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Omesso versamento delle ritenute: depenalizzazione

Con D.Lgs. 8/2016 il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali operate post-2sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti è stato parzialmente depenalizzato, a decorrere dal 6 febbraio 2016.
L’illecito è considerato amministrativo o penale a seconda dell’importo dell’omissione:
l’omesso versamento per un importo fino a € 10.000 annui è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 10.000 a € 50.000 (fattispecie dequalificata in illecito amministrativo);
l’omesso versamento per un importo superiore a € 10.000 annui è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 1.032 (fattispecie di reato).

Ai fini della identificazione della violazione si dovrà far riferimento all’importo omesso in un arco temporale ben definito, vale a dire il periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Si precisa che, per verificare il superamento della soglia di € 10.000 annui, si devono considerare i versamenti relativi al mese di dicembre dell’anno precedente (con scadenza il 16 gennaio) fino a quelli relativi al mese di novembre (da versare entro il 16 dicembre).
In ogni caso qualora il versamento delle ritenute omesse venga effettuato entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’accertamento della violazione, il datore di lavoro non sarà assoggettato alla sanzione penale (per le omissioni più gravi) o a quella sanzione amministrativa (per le omissioni più lievi).
La sanzione amministrativa si applica anche alle violazioni commesse anteriormente al 6 febbraio 2016 sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.

Procedimento di contestazione dell’illecito amministrativo
La notifica dell’accertamento della violazione costituisce l’avvio del procedimento sanzionatorio e può essere effettuata dal funzionario che ha accertato la violazione stessa.
In caso di omesso versamento delle ritenute di importo non superiore a € 10.000 annui, entro 30 giorni dalla notifica dell’atto di accertamento della violazione, l’interessato può far pervenire all’INPS scritti difensivi e documenti o fare richiesta di audizione.
Con tale atto viene:
– assegnato al datore di lavoro il termine di 3 mesi per il versamento delle ritenute omesse, che, se effettuato nei termini previsti, costituisce causa di non assoggettabilità alla sanzione amministrativa dell’autore dell’illecito;
– data comunicazione che in assenza del versamento delle ritenute omesse troverà applicazione la sanzione amministrativa da € 10.000 a € 50.000;
– comunicato che, ai fini dell’estinzione del procedimento sanzionatorio, l’autore dell’illecito che non provveda al pagamento nel termine dei 3 mesi assegnati, potrà versare, entro il termine dei successivi 60 giorni, l’importo della sanzione amministrativa quantificata nella misura ridotta (art. 16, L. 689/81), pari a € 16.666.
L’INPS sottolinea che il mancato pagamento nei termini assegnati consente l’avvio del procedimento di emissione dell’ordinanza ingiunzione per l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria.

Procedimento di contestazione dell’illecito penale
Qualora l’omissione delle ritenute superi nel corso dell’anno l’importo di € 10.000, seppure l’illecito assume rilevanza penale, si dovrà comunque attendere la conclusione dell’annualità di riferimento quale termine utile per procedere alla configurazione piena del reato.
Anche in tale ipotesi, con l’atto con il quale viene effettuata la notifica dell’avvenuto accertamento della violazione viene assegnato al datore di lavoro il termine di 3 mesi per il versamento delle ritenute omesse. La regolarizzazione effettuata nei termini previsti costituisce causa di non punibilità.
A conclusione del procedimento di regolarizzazione si denuncia il reato all’Autorità giudiziaria anche per l’ipotesi in cui, nei termini assegnati, sia intervenuto il pagamento delle omissioni accertate.
Circ. INPS 05/07/2016 n. 121


Questa notizia è curata dalla redazione dello Studio Luisa Mariani, consulente del lavoro con sede in Lissone.
La redazione è composta da uno staff di professionisti, dediti alla ricerca e all’approfondimento, sempre al fianco del cliente per offrirgli la più completa consulenza del lavoro e fiscale e garantirgli un costante aggiornamento.

Autocertificazioni per esonero obbligo di assunzione dei disabili: proroga del termine

Il Ministero del Lavoro ha reso noto che Il termine per l’invio dell’autocertificazione in caso di richiesta di esonero dall’obbligo di assunzione dei disabili per i datori di lavoro che occupano addetti impegnati in lavorazioni a rischio elevato (tasso di premio INAIL pari o superiore al 60 per mille: art. 5, c. 1 lett. b), D.Lgs. 151/2015) è stato prorogato dal 1° luglio 2016 al 31 luglio 2016.

Nota Min. Lav. 1/07/ 2016 n. 3879


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Impianti di videosorveglianza: violazione dello Statuto dei lavoratori

A seguito della nuova formulazione dello Statuto dei lavoratori (art. 4 L. 300/70 come post-16modificato dall’art. 23, c. 1, D.Lgs. 152/2015) il datore di lavoro può utilizzare impianti audiovisivi ed altri strumenti di controllo a distanza dei lavoratori esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale.
L’installazione degli strumenti di controllo, anche nel caso si tratti di un solo impianto di videosorveglianza, può avvenire solo previo accordo con la RSU o le RSA o, in mancanza di accordo, previa autorizzazione della DTL.
Il divieto di installazione, in mancanza dei presupposti di legge, sussiste anche nel caso di:
– apparecchiature installate ma non ancora funzionanti;
– preavviso dato ai lavoratori;
– controllo discontinuo;
– telecamere “finte” montate a scopo meramente dissuasivo.
Qualora l’ispettore accerti l’installazione degli impianti di videosorveglianza, indipendentemente dalla sua utilizzazione, priva dell’accordo sindacale o dell’autorizzazione, deve impartire al datore di lavoro una prescrizione al fine di porre rimedio all’irregolarità riscontrata. Viene assegnato un congruo termine per consentire la rimozione del materiale installato. In caso di inottemperanza è prevista un’ammenda da € 154 a € 1549 o l’arresto da 15 giorni ad un anno.
Qualora nel periodo di tempo fissato dall’ispettore venga siglato l’accordo sindacale ovvero venga rilasciata l’autorizzazione dalla DTL la prescrizione è considerata adempiuta e il datore di lavoro può estinguere la contravvenzione in sede amministrativa con il pagamento, entro 30 giorni, di un’ammenda pari a € 387

Nota Min Lav. 1/06/2016 prot. N. 11241


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Obbligo di fruizione delle ferie relative all’anno 2014

Entro il 30 giugno 2016 i lavoratori devono fruire delle ferie maturate e non godute nell’anno 2014.
In caso contrario il datore di lavoro, oltre a dover versare, entro il 16 agosto, i contributi sulle ferie maturate e non godute al 30 giugno 2016, dovranno pagare anche le relative sanzioni, in quanto le ferie possono essere monetizzate solo alla cessazione del rapporto di lavoro.
L’art. 10 del DLgs. 66/2003 prevede, infatti, che il lavoratore ha diritto ad un periodo di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane e che tale periodo:
– vada concesso, salvo diverse previsioni del CCNL, per due settimane consecutive se richiesto del lavoratore, nel corso dell’anno di maturazione;
– il restante periodo minimo di due settimane debba essere goduto nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione.
La mancata fruizione delle ferie nei termini stabiliti, pone a carico del datore di lavoro una sanzione da € 100 a € 600 per ogni lavoratore cui è riferita la violazione.
Qualora la violazione si riferisca a più di 5 lavoratori o si sia verificata per almeno due anni, la sanzione aumenta da € 400 a € 1.500. Se, infine, la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori o si è verificata per almeno 4 anni, la sanzione aumenta da € 800 a € 4.500.


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Assunzione di disabili: richiesta telematica degli incentivi

Sono state diramate le istruzioni dell’INPS sugli incentivi previsti a favore dei datori di post-18lavoro che assumono lavoratori disabili, in vigore dal 1° gennaio 2016, a seguito delle novità introdotte dal Jobs Act (art. 13 L. 68/99 come modificato dall’art. 10 D.Lgs. 151/2015).
Le novità riguardano sia la misura degli incentivi, sia le modalità di richiesta che sono gestite direttamente dall’INPS attraverso apposite procedure telematiche.

Campo di applicazione
L’incentivo è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati (anche non imprenditori), compresi quelli non soggetti all’obbligo di assunzione dei disabili e può essere fruito per l’assunzione delle seguenti categorie di lavoratori:
– disabili con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria;
– disabili con una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79% o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria;
– con disabilità intellettiva e psichica che comporta una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%.
L’incentivo spetta per le assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine, anche part-time, decorrenti dal 1° gennaio 2016.
Per i lavoratori con disabilità intellettiva e psichica, inoltre, l’incentivo può essere riconosciuto (per tutta la durata del contratto) anche per le assunzioni a tempo determinato, purché tali rapporti abbiano una durata non inferiore a 12 mesi. L’incentivo spetta anche per:
– i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro;
– i rapporti di lavoro a domicilio;
– le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione (con missione a tempo determinato o indeterminato).

Condizioni
L’incentivo è subordinato:
– alla regolarità degli obblighi contributivi, all’osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e al rispetto degli altri obblighi di legge e degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali;
– alla realizzazione dell’incremento netto dell’occupazione, rispetto alla media dei lavoratori occupati nei 12 mesi precedenti l’assunzione o la trasformazione;
– alle condizioni generali di compatibilità con il mercato interno.
Misura e durata
L’incentivo varia in relazione al grado di disabilità del lavoratore e viene calcolato in misura percentuale sulla retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, come indicato nella seguente tabella.

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Domanda
La domanda deve essere inoltrata utilizzando l’apposito modulo di istanza on line “151-2015”, presente all’interno dell’applicazione “DiResCo – Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”.
La richiesta può essere inviata sia per le assunzioni in corso – con data di decorrenza dal 1° gennaio 2016 – che per i rapporti di lavoro non ancora iniziati.
L’INPS, a seguito di verifica di disponibilità di risorse, comunica la prenotazione in favore del datore di lavoro dell’importo massimo dell’incentivo, proporzionato alla retribuzione indicata, per il lavoratore segnalato nella domanda preliminare.
Entro 7 giorni dalla ricezione della comunicazione di prenotazione positiva dell’INPS, il datore di lavoro deve stipulare il contratto di assunzione (o di trasformazione) e – entro i successivi 7 giorni – deve comunicare l’avvenuta stipulazione del contratto di lavoro, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore.
L’INPS effettua i necessari controlli e attribuisce un esito positivo o negativo alla domanda definitiva di ammissione al beneficio.
L’incentivo è fruito dal datore di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili (trimestrali nel caso di datori di lavoro agricoli che operano con il sistema DMAG).
Per i datori di lavoro che operano con il sistema UniEmens, il conguaglio decorre dal periodo di competenza di giugno 2016. Il recupero del beneficio relativo ai mesi pregressi (gennaio 2016 – maggio 2016) per assunzioni incentivate già effettuate può essere operato – mediante esposizione nelle denunce contributive – entro il 16 settembre 2016.
Circ. INPS 13/06/2016 n. 99


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