Obbligo di fruizione delle ferie relative all’anno 2014

Entro il 30 giugno 2016 i lavoratori devono fruire delle ferie maturate e non godute nell’anno 2014.
In caso contrario il datore di lavoro, oltre a dover versare, entro il 16 agosto, i contributi sulle ferie maturate e non godute al 30 giugno 2016, dovranno pagare anche le relative sanzioni, in quanto le ferie possono essere monetizzate solo alla cessazione del rapporto di lavoro.
L’art. 10 del DLgs. 66/2003 prevede, infatti, che il lavoratore ha diritto ad un periodo di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane e che tale periodo:
– vada concesso, salvo diverse previsioni del CCNL, per due settimane consecutive se richiesto del lavoratore, nel corso dell’anno di maturazione;
– il restante periodo minimo di due settimane debba essere goduto nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione.
La mancata fruizione delle ferie nei termini stabiliti, pone a carico del datore di lavoro una sanzione da € 100 a € 600 per ogni lavoratore cui è riferita la violazione.
Qualora la violazione si riferisca a più di 5 lavoratori o si sia verificata per almeno due anni, la sanzione aumenta da € 400 a € 1.500. Se, infine, la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori o si è verificata per almeno 4 anni, la sanzione aumenta da € 800 a € 4.500.


Questa notizia è curata dalla redazione dello Studio Luisa Mariani, consulente del lavoro con sede in Lissone.
La redazione è composta da uno staff di professionisti, dediti alla ricerca e all’approfondimento, sempre al fianco del cliente per offrirgli la più completa consulenza del lavoro e fiscale e garantirgli un costante aggiornamento.