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Malattia: casi di esenzione dall’obbligo di reperibilità

La legge (D.Lgs. n. 151/2015; D.I. 11 gennaio 2016) ha recentemente escluso dall’obbligo di inpsrispettare le fasce di reperibilità durante la malattia previste per il settore privato (dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00) i lavoratori subordinati la cui assenza sia connessa con:
• patologie gravi che richiedono terapie salvavita, comprovate da idonea documentazione della Struttura sanitaria;
• stati patologici sottesi o connessi a situazioni di invalidità riconosciuta, in misura pari o superiore al 67%.
L’INPS ha chiarito che dal campo di applicazione della norma sono esclusi i lavoratori iscritti alla Gestione Separata ed ha sottolineato che, pur venendo meno l’onere della reperibilità alla visita medica di controllo posto a carico del lavoratore nell’ambito delle fasce orarie stabilite dalla legge, rimane confermata la possibilità per l’Istituto di effettuare comunque controlli sulla correttezza formale e sostanziale della certificazione e sulla congruità della prognosi.
In caso di attestati medici telematici che riportino valorizzati i citati campi riferiti a “terapie salvavita” e “invalidità”, i datori di lavoro non possono utilizzare il canale per la richiesta di visite mediche di controllo domiciliare; possono comunque segnalare alla Struttura INPS territorialmente competente, mediante PEC istituzionale, possibili eventi per i quali si ravvisi la necessità di effettuare una verifica.
Sarà poi cura della sede valutare l’opportunità o meno di esercitare l’azione di controllo, dandone notizia al datore di lavoro.

Circ. INPS 7/06/2016 n. 95


Questa notizia è curata dalla redazione dello Studio Luisa Mariani, consulente del lavoro con sede in Lissone.
La redazione è composta da uno staff di professionisti, dediti alla ricerca e all’approfondimento, sempre al fianco del cliente per offrirgli la più completa consulenza del lavoro e fiscale e garantirgli un costante aggiornamento.

Criteri per l’approvazione dei programmi di CIGO

È in Gazzetta Ufficiale il decreto che stabilisce i criteri per l’approvazione dei programmi inpsdi CIGO (cassa integrazione salariale ordinaria).
Dal 1° gennaio 2016 la CIGO è concessa dalla sede INPS territorialmente competente per le seguenti causali:
a) situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali;
b) situazioni temporanee di mercato.
La transitorietà della situazione aziendale e la temporaneità della situazione di mercato sussistono quando è prevedibile, al momento della presentazione della domanda di CIGO, che l’impresa riprenda la normale attività lavorativa.
La non imputabilità all’impresa o ai lavoratori della situazione aziendale consiste nella involontarietà e nella non riconducibilità ad imperizia o negligenza delle parti.
Per la concessione della CIGO, l’impresa deve redigere una relazione tecnica dettagliata in cui documenti le ragioni che hanno determinato la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e dimostrare, sulla base di elementi oggettivi, che l’impresa continua ad operare sul mercato. Gli elementi oggettivi possono essere supportati da idonea documentazione.
La CIGO può essere concessa nelle unità produttive in cui è in corso una riduzione dell’orario di lavoro a seguito di stipula di contratto di solidarietà, purché si riferisca a lavoratori distinti e non abbia una durata superiore a tre mesi, salvo ipotesi di eventi oggettivamente non evitabili.
Nell’unità produttiva interessata da trattamenti di CIGO e di integrazione salariale straordinaria, ai fini del computo della durata massima complessiva (art. 4, c. 1, D.Lgs 148/2015), le giornate in cui vi è coesistenza tra CIGO e integrazione salariale straordinaria per contratto di solidarietà sono computate per intero e come giornate di CIGO.
Il provvedimento di concessione della CIGO o di rigetto, totale o parziale, della domanda deve contenere una motivazione adeguata che dia conto degli elementi documentali e di fatto presi in considerazione, anche con riferimento alla prevedibilità della ripresa della normale attività lavorativa.
In caso di supplemento di istruttoria, l’INPS può richiedere all’impresa di fornire, entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta, gli elementi necessari al completamento dell’istruttoria e può sentire le organizzazioni sindacali che hanno partecipato alla consultazione sindacale.

Decreto 15 aprile 2016: Gazzetta Ufficiale 14/06/ 2016 n. 137


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Coefficiente di rivalutazione TFR maggio 2016

L’ISTAT ha reso noto che l’indice dei prezzi al consumo per il mese di maggio 2016 è pari a 99,7 punti.
Per il mese di maggio 2016, il coefficiente di rivalutazione del TFR è pari a 0,625.

Comunicato stampa ISTAT 14/06/ 2016

Rivalutazione TFR maggio 2016


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CIGS: incremento contribuzione addizionale per mancata rotazione

Qualora durante una verifica ispettiva, anche a seguito di segnalazione da parte delle organizzazioni sindacali o di singoli lavoratori, emerga il mancato rispetto delle modalità di rotazione dei lavoratori sospesi, concordate in sede di esame congiunto ovvero indicate nella domanda di concessione del trattamento di CIGS, il contributo addizionale (art. 5, D.Lgs. 148/2015) è incrementato nella misura dell’1%.
Il Ministero del Lavoro ha precisato che l’incremento in questione vada applicato sul contributo addizionale dovuto per i singoli lavoratori ai quali non è stata applicata la rotazione e limitatamente al periodo temporale per il quale è stata accertata la violazione.
L’INPS provvede ad applicare la sanzione, a seguito di segnalazione da parte della DTL.

DI 10 marzo 2016 n. 94956: Gazzetta Ufficiale 15/06/2016 n. 138


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Unioni civili: cosa cambia per i datori di lavoro?

Il 5 giugno 2016 è entrata in vigore la L. 76/2016 che regolamenta le unioni civili tra post-8persone dello stesso sesso e le convivenze fra persone maggiorenni.
La legge (art. 1, c. 20 ) stabilisce che “al fine di assicurare l’effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall’unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e contenenti le parole “coniuge”, “coniugi” o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti, negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile”.
Ciò comporta l’estensione alle unioni civili di molte delle tutele in materia di lavoro e di assistenza. In attesa dei decreti di coordinamento che il Governo è delegato ad adottare entro sei mesi, è dato ritenere che dello “status” di parte dell’unione civile dovrà tenersi conto, in particolare, nella liquidazione delle competenze e del TFR in caso di decesso del lavoratore, nel riconoscimento di oneri deducibili e detraibili, nonché per il computo del reddito familiare ai fini ISEE.

Art. 1, c. 20, L. 76/2016


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