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Coefficiente di rivalutazione TFR giugno 2016

L’ISTAT ha reso noto che l’indice dei prezzi al consumo per il mese di giugno 2016 è pari a 99,9 punti.
Per il mese di giugno 2016, il coefficiente di rivalutazione del TFR è pari a 0,750.


Questa notizia è curata dalla redazione dello Studio Luisa Mariani, consulente del lavoro con sede in Lissone.
La redazione è composta da uno staff di professionisti, dediti alla ricerca e all’approfondimento, sempre al fianco del cliente per offrirgli la più completa consulenza del lavoro e fiscale e garantirgli un costante aggiornamento.

Versamento del contributo esonerativo dall’obbligo di assunzione disabili: indicazioni operative

Il Ministero del Lavoro ha fornito indicazioni operative sulle modalità di versamento del ministero_lavorocontributo esonerativo in caso di autocertificazione all’esonero dall’obbligo di assunzione dei disabili per i datori di lavoro che occupano addetti impegnati in lavorazioni a rischio elevato (tasso di premio INAIL pari o superiore al 60 per mille: art. 5, c. 1 lett. b), D.Lgs. 151/2015).
Per potersi avvalere dell’esonero devono verificarsi le seguenti condizioni:
– il datore di lavoro deve occupare addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio INAIL pari o superiore al 60 per mille;
– deve sussistere l’impossibilità ad occupare l’intera quota di riserva; pertanto non ci si può avvalere dell’esonero se il datore di lavoro occupa un numero di lavoratori disabili corrispondente alla misura prevista.
In presenza di queste condizioni, il datore di lavoro può autocertificare l’esonero parziale fino alla misura massima del 60% della quota di riserva.
I datori di lavoro che occupino tra i 15 ed i 35 dipendenti non possono usufruire dell’esonero autocertificato.
L’autocertificazione ai fini dell’esonero deve essere presentata dal legale rappresentante esclusivamente in via telematica collegandosi al sito www.lavoro.gov.it
I datori di lavoro che hanno inviato l’autocertificazione con PEC sono tenuti a presentare l’autocertificazione per il tramite dei servizi messi a disposizione dal Ministero del Lavoro. Nell’autocertificazione deve essere indicata la classe occupazionale di riferimento e per ciascun ambito provinciale in cui si trovano le unità produttive è necessario specificare:
– la base di computo;
– la quota di riserva;
– il numero di lavoratori con disabilità occupati;
– il numero di lavoratori impiegati in lavorazioni ad alto rischio;
– la base netta;
– la quota netta;
– la quota d’esonero.
Il sistema calcola in automatico la quota di riserva, la base netta, la quota netta e la quota massima di esoneri.
Il termine per l’invio dell’autocertificazione in sede di prima applicazione è stato ulteriormente prorogato all’8 agosto 2016.
In caso di variazioni della quota di esonero, l’autocertificazione deve essere ripresentata con le stesse modalità, entro 60 giorni dal momento in cui si è verificata la variazione
Il versamento del contributo esonerativo deve essere effettuato, tramite bonifico bancario ordinario, intestato al Ministero del Lavoro. Nella causale del versamento devono essere indicati il codice fiscale e la denominazione del datore di lavoro.

Nota Min. Lav. 26/7/2016 n. 5113

Nota Min. Lav. 28/7/2016 n. 4372


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Proroga della CIGS in caso di cessazione dell’attività: istruzioni operative

Il trattamento di CIGS può essere prorogato qualora all’esito di un programma di crisi aziendale, l’impresa cessi l’attività produttiva e proponga concrete prospettive dipost-16 rapida cessione dell’azienda con il conseguente riassorbimento del personale (D.Lgs 148/2015; DI 25 marzo 2016 n. 95075).
Il Ministero del Lavoro fornisce le prime indicazione applicative in materia.
La CIGS può essere prorogata sino ad un limite massimo di 12 mesi per le cessazioni di attività intervenute nell’anno 2016 (9 mesi per quelle intervenute nell’anno 2017 e 6 mesi per quelle intervenute nell’anno 2018). Il limite temporale si riferisce all’anno in cui si determina la cessazione.

Il trattamento di integrazione salariale disciplinato dal citato DI è da intendersi come una proroga di un trattamento di CIGS -per crisi aziendale- già in corso. Al fine di poter accedere all’ulteriore periodo di CIGS è necessario che si ravvisino congiuntamente tutte le condizioni indicate dal decreto. È innanzitutto richiesto che l’impresa che intende accedere a tale ulteriore periodo di integrazione salariale per i propri dipendenti, abbia già in corso un trattamento di integrazione salariale e, stante l’aggravarsi delle iniziali difficoltà, si ravveda l’impossibilità di portare a termine il piano di risanamento contenuto nel sopra citato programma. In tali circostanze, se si determina la cessazione dell’attività aziendale e contestualmente si indicano concrete e rapide prospettive di cessione dell’azienda e del trasferimento dei lavoratori, può essere richiesta la proroga del trattamento di CIGS.

Il piano di deve essere articolato in modo tale che sia garantita il più possibile la salvaguardia dei livelli occupazionali. Determinata la cessazione di attività e individuate le prospettive di cessione, l’impresa deve stipulare uno specifico accordo con le parti sociali presso il Ministero del lavoro anche con la presenza del Ministero dello sviluppo economico, nel quale illustri -tra le altre condizioni- come il piano di sospensione dei lavoratori sia motivatamente ricollegabile nei tempi e nei modi alla prospettata cessione di attività. Nella stessa sede va presentato, altresì, un articolato e dettagliato piano per il riassorbimento del personale sospeso.

Verificati i requisiti di accesso a tale ipotesi di proroga del trattamento di CIGS, per il perfezionamento dell’accordo governativo stesso e per la conseguente autorizzazione al trattamento di sostegno al reddito è necessaria la verifica della sostenibilità finanziaria dell’intervento programmato, stante le risorse finanziarie contingentate.

Per poter beneficiare della proroga del trattamento, l’impresa in cessazione -prima del termine del programma di crisi aziendale in corso- deve stipulare con le parti sociali uno specifico accordo, in sede governativa. A tale accordo può partecipare il Ministero dello sviluppo economico laddove sia stato coinvolto nelle fasi di avvio del piano aziendale di cessione dell’attività. Costituiscono oggetto dell’accordo: il piano di sospensioni dei lavoratori motivatamente ricollegabile nei tempi e nei modi alla prospettata cessione di attività, il piano di trasferimento e riassorbimento dei lavoratori sospesi e le misure di gestione per le eventuali eccedenze di personale. L’impresa è tenuta, in tale sede, ad esibire idonea documentazione che comprovi la rapida cessione dell’azienda con finalità di continuazione dell’attività ovvero di ripresa della stessa, indicando gli obiettivi finalizzati anche alla ripresa dell’attività. Il Ministero dello sviluppo economico – in caso di partecipazione – nel confermare la sussistenza di prospettive di rapida cessione e le azioni che saranno adottate per concretizzare il trasferimento, può illustrare la proposta ovvero può dichiarare, in caso di accordo di riservatezza, di possedere le proposte da parte di terzi volte a rilevare l’azienda cedente.

Prima della sottoscrizione dell’accordo deve essere accertato che le risorse finanziarie annualmente destinate siano sufficienti a coprire l’intervento.

Nella medesima sede, effettuata la verifica finanziaria, deve essere indicato il periodo massimo autorizzabile. Il Ministero dello sviluppo economico in caso di partecipazione all’accordo, assicura un costante monitoraggio sul buon esito dell’operazione societaria.

Dopo la stipula dell’accordo la società cedente è tenuta a presentare, in tempi congrui, istanza al Ministero del lavoro per il tramite del sistema informatico di CIGS on line.

Circ. MIn. Lav. 11/07/2016 n. 22


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Procedimento di concessione della Cigo: prime istruzione operative

A seguito del decreto ministeriale (DM 95442/2016) che ha individuato i criteri per l’esame delle domande di concessione dell’integrazione salariale ordinaria (CIGO), L’INPS hainps fornito le prime istruzioni operative riguardo alle modalità di presentazione delle domande e all’avvio dell’istruttoria per la concessione dei programmi di cassa integrazione salariale ordinaria (Cigo).
I caratteri principali della riforma del procedimento di concessione possono essere così riassunti:
– competenza esclusiva delle sedi INPS riguardo la concessione della prestazione con la corrispondente soppressione delle Commissioni provinciali CIGO;
– individuazione di criteri univoci e standardizzati per la valutazione delle domande;
– obbligo delle aziende richiedenti di presentare una relazione tecnica dettagliata, resa come dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, che fornisca gli elementi probatori indispensabili per la concessione;
facoltà in capo all’INPS di un supplemento istruttorio con richiesta di integrazione della documentazione ai fini procedimentali.
I criteri generali per l’accesso al beneficio, delineati dall’art. 11, D. Lgs. 148 del 2015, sono le situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali, ed a situazioni temporanee di mercato. Le aziende beneficiarie possono ricorrere alle integrazioni salariali ordinarie per i motivi definiti nelle causali del decreto ministeriale, corredate dai requisiti probatori ritenuti indispensabili per ciascuna di esse.
L’azienda, ai fini della concessione della CIGO, deve allegare alla domanda una relazione tecnica dettagliata, resa come dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, recante le ragioni che hanno determinato la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa nell’unità produttiva interessata dimostrando, sulla base di elementi oggettivi attendibili, che la stessa continui ad operare sul mercato. Tale relazione tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’azienda o da un suo delegato e inviata telematicamente.
Il decreto precisa che anche le richieste di proroga della domanda originaria devono essere accompagnate dalla relazione tecnica obbligatoria, poiché sono considerate domande distinte e per la loro concessione devono essere presenti gli elementi probatori che rendano manifesto il perdurare delle ragioni di integrazione presentate nella prima istanza.
Inoltre, come supporto probatorio eventuale, l’azienda può supportare gli elementi oggettivi già contenuti ed elencati nella relazione obbligatoria, con ulteriore documentazione da allegare relativa, ad esempio, alla solidità finanziaria dell’impresa o a dati statistici concernenti la situazione temporanea di crisi del settore, oppure alle nuove acquisizioni di ordini o alla partecipazione qualificata a gare di appalto.
Il provvedimento di concessione o di reiezione totale o parziale della CIGO deve contenere una congrua motivazione.
Le comunicazioni tra la sede INPS competente e le aziende dovranno avvenire tramite PEC o cassetto bidirezionale. La mancata risposta a tali richieste entro 15 giorni costituirà un ulteriore indice di valutazione da evidenziare nella stesura della motivazione del provvedimento di reiezione.
La nuova disciplina si applica alle domande presentate dal 29 giugno 2016.
Per le domande presentate dal 29 giugno non corredate dalla relazione tecnica obbligatoria le aziende dovranno procedere all’integrazione documentale.
Per le domande presentate prima del 29 giugno, le Strutture territorialmente competenti, in sede di istruttoria, continuano ad osservare i criteri di esame ed a chiedere l’esibizione della documentazione di corredo come nelle prassi amministrative presenti con il precedente procedimento, gestito dalle Commissioni Provinciali.

Mess. INPS 1/7/2016 n. 2980


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Contratti di secondo livello: proroga deposito telematico

Al fine di fruire delle agevolazioni fiscali previste dalla legge (DI 25 marzo 2016), i datori di lavoro che sottoscrivono contratti integrativi relativi ai premi di risultato, alla post-1partecipazione dei lavoratori agli utili o alle misure di welfare aziendale (contratti di secondo livello), devono obbligatoriamente effettuarne il deposito in modalità telematica, tramite il sito Cliclavoro, secondo le istruzioni fornite dal Ministero del Lavoro.
La scadenza del termine per il deposito dei contratti stipulati prima del 16 maggio 2016 è stata prorogata al 15 luglio 2016.
L’obiettivo del deposito del contratto è quello di effettuare un monitoraggio delle prassi attuate nelle singole imprese o a livello locale, verificandone la conformità alle norme di legge. Quest’anno, infatti, la tassazione agevolata al 10%, sui premi di produttività è soggetta ad un miglioramento effettivo delle performance aziendali che deve essere, quindi, misurabile.
Il Ministero del Lavoro ha precisato che il deposito dei contratti di secondo livello può avvenire con qualsiasi utenza di Cliclavoro associata all’azienda senza che sia più necessario che l’utenza sia associata al Legale rappresentate o all’Amministratore delegato.
Per effettuare il deposito, è necessario compilare il modello telematico indicando:
– i dati del datore di lavoro;
– il numero dei lavoratori coinvolti;
– le misure introdotte;
– gli indicatori previsti per la misurazione dei parametri prefissati.
Al modello va allegato il file del contratto in formato pdf.
Il modello così completo viene inviato automaticamente alla DTL competente e il datore di lavoro dichiara, in questo modo, la conformità del contratto alla legge (art. 1, c. 182-189 L. 208/2015; DI 25 marzo 2016).

https://www.cliclavoro.gov.it/Aziende/Adempimenti/Pagine/Detassazione-Deposito-contratti.aspx


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