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Privacy controllo di mail e navigazione internet

Con provvedimento n. 303 del 13 luglio 2016, il Garante per la Privacy ha ritenuto che le verifiche indiscriminate sulla posta elettronica e sulla navigazione web del personale post-3sono in contrasto con il Codice della privacy e con lo Statuto dei lavoratori.

A seguito di una segnalazione pervenuta dai dipendenti di un Ateneo il Garante ha, infatti verificato che l’infrastruttura adottata consentiva la verifica costante e indiscriminata degli accessi degli utenti alla rete ed all’e-mail, utilizzando sistemi e software che non possono essere considerati, in base all’art. 4 della Legge n. 300/1970, “strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa”.

Tali software – specifica il provvedimento – in effetti, non erano necessari per lo svolgimento della predetta attività ed operavano con modalità non percepibili dall’utente.

Per il Garante, l’Università avrebbe dovuto privilegiare misure graduali che rendessero assolutamente residuali i controlli più invasivi, legittimati solo in caso di individuazione di specifiche anomalie, come la rilevata presenza di virus e, in ogni caso, si sarebbero dovute prima adottare misure meno limitative per i diritti dei lavoratori.


Questa notizia è curata dalla redazione dello Studio Luisa Mariani, consulente del lavoro con sede in Lissone.
La redazione è composta da uno staff di professionisti, dediti alla ricerca e all’approfondimento, sempre al fianco del cliente per offrirgli la più completa consulenza del lavoro e fiscale e garantirgli un costante aggiornamento.

 

Apprendistato Accordo interconfederale regionale Artigiani Veneto

L’1 settembre 2016, Confartigianato Imprese Veneto, CNA del Veneto, Casartigiani del

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Veneto, CGIL regionale Veneto, CISL regionale Veneto e UIL regionale Veneto, hanno firmato l’accordo interconfederale regionale sull’apprendistato di 1° e 3° livello.

La disciplina dell’accordo avrà efficacia per le assunzioni di apprendisti sulla base dell’art. 43 o dell’art. 45 del D.Lgs. 81/2015, effettuate dalle imprese artigiane e dalle PMI che rientrano nel campo di applicazione dei contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell’accordo stesso ovvero dalle rispettive Confederazioni a livello nazionale.

Tale disciplina potrà essere applicata per le assunzioni, sulla base del CCNL/regolamento adottato, nelle associazioni artigiane del Veneto e negli enti da loro promossi a qualsiasi livello a condizione che aderiscano, direttamente o per il tramite di un’Associazione provinciale, ad un’Associazione regionale firmataria dell’accordo.

La validità dell’accordo è estesa anche alle strutture bilaterali dell’artigianato Veneto derivanti da accordi collettivi a livello regionale.

Retribuzione

Per l’apprendistato di 1° e 3° livello, il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo per le ore di formazione esterna, mentre, per le ore di formazione interna al lavoratore viene riconosciuta una retribuzione oraria pari al 10% di quella dovuta.

La maturazione dei ratei degli istituti contrattuali indiretti o differiti non è prevista durante le ore di formazione interna ed esterna.

Per le ulteriori ore svolte in azienda, non rientranti nella formazione interna, il trattamento economico sarà determinato dall’applicazione delle percentuali indicate di seguito sulla retribuzione tabellare dei contratti di primo livello, relativa alla categoria/livello nel quale lo stesso sarà inquadrato al termine del periodo di apprendistato.

Apprendistato di 1° livello

primo anno inserimento 51%
secondo anno inserimento 56%
terzo anno inserimento 65%
quarto anno inserimento 75%

Con decorrenza dal mese successivo a quello di superamento del 18° anno di età, il trattamento economico dell’apprendista sarà maggiorato di 5 punti percentuali.

Apprendistato di 3° livello

primo anno inserimento 80%
secondo anno inserimento 85%
terzo anno inserimento 90%
eventuali anni successivi al terzo 92%

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Apprendistato Accordo interconfederale Cooperative

Il 26 luglio 2016 è stato firmato tra AGCI, Confcooperative, Legacoop e CGIL, CISL, UIL, l’accordo interconfederale Cooperative sull’apprendistato di 1° e 3° livello.post-1

Apprendistato di 1° livello

L’accordo prevede che all’apprendista di 1° livello vada attribuito un livello di inquadramento contrattuale al fine della determinazione della retribuzione di riferimento e la retribuzione vada stabilita in misura percentuale rispetto a tale livello di inquadramento, come sotto riportata ed in applicazione della tabella allegata all’accordo stesso, cui si rinvia:
Retribuzione della prestazione di lavoro in azienda

Primo anno

non inferiore al 45% della retribuzione di riferimento spettante per il livello di inquadramento

Secondo anno

non inferiore al 55% della retribuzione di riferimento spettante per il livello di inquadramento

Terzo anno

non inferiore al 65% della retribuzione di riferimento spettante per il livello di inquadramento
Quarto anno

non inferiore al 70% della retribuzione di riferimento spettante per il livello di inquadramento

Apprendistato di 3° livello

Per l’apprendistato di 3° livello è previsto l’inquadramento, anche ai fini retributivi ed in coerenza con il percorso formativo, come segue:
per i percorsi di durata superiore all’anno:

  • per la prima metà del periodo di apprendistato, due livelli sotto quello di destinazione finale;
  • per la seconda metà del periodo di apprendistato, un livello sotto quello di destinazione finale;

per i percorsi di durata non superiore all’anno, per tutto il periodo di apprendistato un livello sotto quello di destinazione finale.


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Agroalimentari Protocollo qualità lavoro

Con comunicato congiunto, il 14 settembre 2016 le organizzazioni sindacali di Fai, Flai e Uila nazionali ed i rappresentanti di Assocarni, hanno dato notizia di aver sottoscritto un protocollo d’intesa che ha come finalità la sostenibilità, sull’intero territorio nazionale, della qualità del lavoro e dei processi produttivi, con particolare attenzione alle risorse umane, per migliorare le relazioni industriali e le condizioni organizzative ed economiche delle imprese.
L’accordo prevede di mettere in atto azioni congiunte per contrastare fenomeni di appalti non genuini e favorire la corretta applicazione delle disposizioni dei contratti nazionali e delle leggi, con particolare attenzione alla salute e alla sicurezza sui luoghi di lavoro nonché a prevenire qualsiasi forma di lavoro irregolare.


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Casse Edili Contributo straordinario terremoto

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L’8 settembre 2016, ANCE, ACI Produzione e Lavoro, ANAEPA Confartigianato, CNA Costruzioni, FIAE Casartigiani, CLAAI, ANIEM Confimi, ANIER Confimi, CONFAPI ANIEM e FENEAL UIL, FILCA CISL e FILLEA CGIL, hanno sottoscritto un accordo per l’istituzione di un fondo a sostegno delle popolazioni colpite dal grave sisma del 24 agosto scorso.
Le Casse Edili territoriali verseranno, entro il 31 ottobre 2016, un contributo straordinario pari a 3 euro per ciascun operaio presente nelle denunce relative al periodo al 1° ottobre 2015 – 30 settembre 2016, che potrà essere anche attinto dalle rispettive riserve.
Le parti sociali hanno autorizzato i prelievi operati dagli Enti paritetici territoriali senza la necessità di ulteriori accordi integrativi territoriali.
L’accordo prevede che le somme in tal modo raccolte saranno impiegate per concorrere alla promozione e realizzazione di iniziative volte al recupero urbanistico ed architettonico dei territori colpiti dal terremoto, attraverso l’utilizzo di avanzate tecniche antisismiche.


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