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Maternità autonome

L’indennità di maternità è riconosciuta alle lavoratrici autonome per i due mesi precedenti la data del parto e per i tre mesi successivi alla data medesima.

Ai sensi del Testo Unico sulla maternità e paternità, sono destinatarie di tale beneficio le post-11lavoratrici autonome, coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attività commerciali, le imprenditrici agricole a titolo principale, nonché le pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne, iscritte alle apposite gestioni INPS, nonché tutte le lavoratrici professioniste iscritte alle rispettive casse previdenziali obbligatorie (es. ENPACL, Cassa Forense), salvo alcune disposizioni specifiche che non prevedono tale obbligo, previste in base all’appartenenza all’Ordine professionale.

Con parere n. 9 del 22 settembre 2016, la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro ha evidenziato che a fronte della medesima condizione le norme prevedono due trattamenti diversi:

  • per le lavoratrici dipendenti, l’indennità di maternità a carico dell’Inps, forma reddito fiscale ma non costituisce a sua volta base imponibile per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sul presupposto che tali indennità non hanno natura retributiva;
  • per le lavoratrici autonome, l’indennità di maternità a carico dell’Inps, forma reddito fiscale, e costituisce a sua volta base imponibile per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

Tale differente trattamento nasce dal fatto che la regola generale secondo cui per i lavoratori autonomi la base imponibile previdenziale è costituita dalle somme che formano reddito ai fini Irpef è nata in un’epoca in cui gli autonomi non godevano del diritto a prestazioni analoghe a quelle dei lavoratori dipendenti.


Questa notizia è curata dalla redazione dello Studio Luisa Mariani, consulente del lavoro con sede in Lissone.
La redazione è composta da uno staff di professionisti, dediti alla ricerca e all’approfondimento, sempre al fianco del cliente per offrirgli la più completa consulenza del lavoro e fiscale e garantirgli un costante aggiornamento.

Ferie Part-time

Confprofessioni, con approfondimento del 20 settembre 2016, ha sottolineato che i dipendenti assunti part-time settimanale hanno diritto a 22 o 26 giorni di ferie post-12all’anno a seconda che effettuino la prestazione in regime di settimana corta o meno.

Vi sono tuttavia delle tipologie di part-time che vengono affrontati, ovvero:

  • il caso in cui la prestazione a tempo parziale presenti una riduzione di eguale misura della prestazione lavorativa su base giornaliera;
  • quando la prestazione viene svolta settimanalmente con un orario asimmetrico, vale a dire in accordo da una organizzazione oraria che preveda durate diverse a seconda della giornata;
  • qualora il rapporto a tempo parziale sia configurato come alternanza di mesi lavorati a tempo pieno con altri non lavorati.

In quest’ultimo caso la durata del periodo di ferie va calcolata proporzionalmente ai mesi lavorati nel periodo di maturazione, con la corresponsione della retribuzione intera.

Inoltre, sottolinea l’approfondimento, ogni mese, nei giorni di effettivo servizio e in quelli equivalenti, si matura un dodicesimo del periodo annuale e le frazioni di almeno 15 giorni si considerano mese intero.


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Verifiche sulle attrezzature

L’allegato III, punto 3.7 del D.M. 11.04.2011, prevede che con decreto dirigenziale del direttore generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – di concerto con il direttore generale della Prevenzione Sanitaria del

Safety harness and helmet at construction site

Ministero della Salute e del direttore generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica del Ministero dello Sviluppo Economico – venga adottato il provvedimento di iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati, pubblici o privati, all’effettuazione delle verifiche periodiche sulle attrezzature di cui all’allegato VII del Decreto Legislativo n. 81/2008.

Con Decreto Direttoriale del 9 settembre 2016, è stato pubblicato l’elenco aggiornato dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’articolo 71, comma 11, D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, il quale prevede, per l’appunto, che il datore di lavoro sottoponga le attrezzature di lavoro riportate nel citato allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza.

L’iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati ha validità quinquennale a decorrere dalla data di abilitazione.


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CIGO Edilizia Bollettino meteo

Le imprese edili che intendono fare domanda all’INPS per fruire del trattamento di cassa integrazione a seguito di eventi meteorologici avversi, devono presentare istanza inpscorredata da una relazione tecnica, che illustri le motivazioni per la richiesta di CIGO per intemperie, nonché da un bollettino probatorio sulle condizioni atmosferiche del Comune ove è attivo il cantiere per cui si fa richiesta.

Tale bollettino meteo deve essere reperito ed acquistato dalle aziende presso “organi accreditati”.

Posto che non è chiaro quali siano “gli organi accreditati” deputati al rilascio di tali bollettini, le regioni operano al momento in assenza di precise istruzioni richiedendo in molti casi un contributo economico per il rilascio degli stessi.

Con comunicato stampa del 19 settembre 2016, i Consulenti del Lavoro hanno, quindi, chiesto all’INPS di facilitare il ricorso al trattamento CIGO senza ulteriori oneri ed adempimenti a carico delle imprese.

Si apprende, inoltre, che per il momento il Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ha richiesto, in audizione parlamentare, di prorogare la scadenza dei termini di presentazione delle richieste di CIGO alla fine del mese successivo all’evento meteorologico e tale proposta è stata accolta con favore in quanto permette alle imprese ed a chi le assiste di avere più tempo per preparare le istanze.

Tale soluzione provvisoria non elimina certo le difficoltà tecnico/operative riscontrate sul territorio per reperire i bollettini meteo.

Peraltro – sottolinea il comunicato – questa nuova procedura non tiene conto di quanto previsto dall’art. 15, comma 1, Legge n. 183/2011, che impedisce espressamente alle Amministrazioni Pubbliche di chiedere al cittadino dati ed elementi già in possesso di organi pubblici.

Anche per questo la Categoria ha richiesto alla Direzione Centrale dell’Istituto l’estensione del metodo usato per le richieste di CIGO in agricoltura, in cui l’INPS continua ad acquisire in autonomia i bollettini meteo.


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Garante Privacy Ispezioni

Con provvedimento n. 327 del 28 luglio 2016 il Garante per la Privacy ha comunicato gli post-18indirizzi per l’attività ispettiva di iniziativa curata dal suo Ufficio, con riferimento al II° semestre 2016.

L’attività sarà svolta anche per mezzo della Guardia di Finanza e sarà indirizzata:

  1. a) ad accertamenti in riferimento a profili di interesse generale per categorie di interessati nell’ambito di:
  • trattamenti effettuati da un Consolato italiano all’estero tra quelli che rilasciano il maggior numero di visti e si avvalgono di soggetti esterni per la conduzione di tale attività. Il controllo sarà effettuato in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri;
  • trattamenti effettuati dall’ISTAT, per una verifica preliminare sul SIM (Sistema Integrato di Microdati) e altri sistemi informativi statistici;
  • trattamenti di dati personali effettuati da società per attività di telemarketing;
  • trattamenti di dati personali effettuati da call center;
  • trattamenti effettuati dai Patronati, per la verifica del rispetto delle misure organizzative e di sicurezza adottate nell’ambito della trasmissione della dichiarazione dei redditi precompilata;
  1. b) alla verifica sull’adozione delle misure minime di sicurezza da parte di soggetti, pubblici e privati, che effettuano trattamenti di dati sensibili;
  2. c) a controlli sulla liceità e correttezza dei trattamenti di dati personali con particolare riferimento al rispetto dell’obbligo di informativa e di raccolta del consenso, alla pertinenza e non eccedenza nel trattamento, nonché alla durata della conservazione dei dati nei confronti di soggetti, pubblici o privati, appartenenti a categorie omogenee. Ciò, prestando anche specifica attenzione a profili sostanziali del trattamento che spiegano significativi effetti sulle persone da esso interessate.

Il provvedimento del Garante per la privacy non esclude ulteriori attività istruttorie di carattere ispettivo in ordine a segnalazioni e reclami, nonché a ricorsi, con particolare riguardo a quelle riguardanti violazioni di maggiore gravità.


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