Apprendistato Accordo interconfederale regionale Artigiani Veneto

L’1 settembre 2016, Confartigianato Imprese Veneto, CNA del Veneto, Casartigiani del

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Veneto, CGIL regionale Veneto, CISL regionale Veneto e UIL regionale Veneto, hanno firmato l’accordo interconfederale regionale sull’apprendistato di 1° e 3° livello.

La disciplina dell’accordo avrà efficacia per le assunzioni di apprendisti sulla base dell’art. 43 o dell’art. 45 del D.Lgs. 81/2015, effettuate dalle imprese artigiane e dalle PMI che rientrano nel campo di applicazione dei contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell’accordo stesso ovvero dalle rispettive Confederazioni a livello nazionale.

Tale disciplina potrà essere applicata per le assunzioni, sulla base del CCNL/regolamento adottato, nelle associazioni artigiane del Veneto e negli enti da loro promossi a qualsiasi livello a condizione che aderiscano, direttamente o per il tramite di un’Associazione provinciale, ad un’Associazione regionale firmataria dell’accordo.

La validità dell’accordo è estesa anche alle strutture bilaterali dell’artigianato Veneto derivanti da accordi collettivi a livello regionale.

Retribuzione

Per l’apprendistato di 1° e 3° livello, il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo per le ore di formazione esterna, mentre, per le ore di formazione interna al lavoratore viene riconosciuta una retribuzione oraria pari al 10% di quella dovuta.

La maturazione dei ratei degli istituti contrattuali indiretti o differiti non è prevista durante le ore di formazione interna ed esterna.

Per le ulteriori ore svolte in azienda, non rientranti nella formazione interna, il trattamento economico sarà determinato dall’applicazione delle percentuali indicate di seguito sulla retribuzione tabellare dei contratti di primo livello, relativa alla categoria/livello nel quale lo stesso sarà inquadrato al termine del periodo di apprendistato.

Apprendistato di 1° livello

primo anno inserimento 51%
secondo anno inserimento 56%
terzo anno inserimento 65%
quarto anno inserimento 75%

Con decorrenza dal mese successivo a quello di superamento del 18° anno di età, il trattamento economico dell’apprendista sarà maggiorato di 5 punti percentuali.

Apprendistato di 3° livello

primo anno inserimento 80%
secondo anno inserimento 85%
terzo anno inserimento 90%
eventuali anni successivi al terzo 92%

Questa notizia è curata dalla redazione dello Studio Luisa Mariani, consulente del lavoro con sede in Lissone.
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