Apprendistato Accordo interconfederale Cooperative

Il 26 luglio 2016 è stato firmato tra AGCI, Confcooperative, Legacoop e CGIL, CISL, UIL, l’accordo interconfederale Cooperative sull’apprendistato di 1° e 3° livello.post-1

Apprendistato di 1° livello

L’accordo prevede che all’apprendista di 1° livello vada attribuito un livello di inquadramento contrattuale al fine della determinazione della retribuzione di riferimento e la retribuzione vada stabilita in misura percentuale rispetto a tale livello di inquadramento, come sotto riportata ed in applicazione della tabella allegata all’accordo stesso, cui si rinvia:
Retribuzione della prestazione di lavoro in azienda

Primo anno

non inferiore al 45% della retribuzione di riferimento spettante per il livello di inquadramento

Secondo anno

non inferiore al 55% della retribuzione di riferimento spettante per il livello di inquadramento

Terzo anno

non inferiore al 65% della retribuzione di riferimento spettante per il livello di inquadramento
Quarto anno

non inferiore al 70% della retribuzione di riferimento spettante per il livello di inquadramento

Apprendistato di 3° livello

Per l’apprendistato di 3° livello è previsto l’inquadramento, anche ai fini retributivi ed in coerenza con il percorso formativo, come segue:
per i percorsi di durata superiore all’anno:

  • per la prima metà del periodo di apprendistato, due livelli sotto quello di destinazione finale;
  • per la seconda metà del periodo di apprendistato, un livello sotto quello di destinazione finale;

per i percorsi di durata non superiore all’anno, per tutto il periodo di apprendistato un livello sotto quello di destinazione finale.


Questa notizia è curata dalla redazione dello Studio Luisa Mariani, consulente del lavoro con sede in Lissone.
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