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Soggetti delle Regioni Lazio, Marche, Abruzzo e Umbria colpiti dal terremoto del 24.8.2016 – Sospensione dei termini per gli adempimenti fiscali

In considerazione degli eccezionali eventi sismici verificatisi il 24.8.2016 nei territori delle Regioni Lazio, Marche, Abruzzo e Umbria, con il DM 1.9.2016 (pubblicato sulla G.U. 5.9.2016 n. 207) sono stati sospesi i termini:post-2
– relativi ai versamenti e agli altri adempimenti tributari (es. presentazione delle dichiarazioni), inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli Agenti della Riscossione e da accertamenti esecutivi (art. 29 del DL 31.5.2010 n. 78, conv. L. 30.7.2010 n. 122);
– scadenti nel periodo compreso tra il 24.8.2016 e il 16.12.2016.

TERRITORI INTERESSATI
La sospensione in esame riguarda un totale di 17 Comuni, di cui:
– 3 nella Regione Lazio: Accumoli (RI); Amatrice (RI); Cittareale (RI);
– 5 nella Regione Marche: Acquasanta Terme (AP); Arquata del Tronto (AP); Montefortino (FM); Montegallo (AP); Montemonaco (AP);
– 5 nella Regione Abruzzo: Montereale (AQ); Capitignano (AQ); Campotosto (AQ); Valle Castellana (TE); Rocca Santa Maria (TE);
– 4 nella Regione Umbria: Cascia (PG); Monteleone di Spoleto (PG); Norcia (PG); Preci (PG).

L’elenco dei Comuni interessati:
– è riportato in allegato al presente DM;
– potrà essere oggetto di successive modifiche.

SOGGETTI INTERESSATI
La suddetta sospensione si applica nei confronti:
– delle persone fisiche che, alla data del 24.8.2016, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei suddetti Comuni colpiti dal sisma;
– dei soggetti diversi dalle persone fisiche, aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio dei predetti Comuni.

VERSAMENTI GIÀ EFFETTUATI
Quanto già versato non può comunque essere rimborsato.

ESCLUSIONE DELLE RITENUTE
La sospensione in esame non si applica alle ritenute, le quali devono essere operate e versate dai sostituti d’imposta.
In caso di impossibilità dei sostituti d’imposta ad effettuare i versamenti delle predette ritenute nei termini previsti, è applicabile l’art. 6 co. 5 del DLgs. 18.12.97 n. 472, relativo alla non punibilità per forza maggiore.

EFFETTUAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI SOSPESI
Gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati, in un’unica soluzione, entro il 20.12.2016.


Questa notizia è curata dalla redazione dello Studio Luisa Mariani, consulente del lavoro con sede in Lissone.
La redazione è composta da uno staff di professionisti, dediti alla ricerca e all’approfondimento, sempre al fianco del cliente per offrirgli la più completa consulenza del lavoro e fiscale e garantirgli un costante aggiornamento.

Assegnazione e cessione di beni ai soci e trasformazione in società semplice

Con riferimento alle operazioni agevolate dall’art. 1 co. 115 ss. della L. 28.12.2015 n. 208

Male and female business people shaking hands

(assegnazione e cessione di beni ai soci, trasformazione in società semplice ed estromissione degli immobili strumentali dell’imprenditore individuale), l’Agenzia delle Entrate ha:

  • istituito i codici tributo per il versamento delle imposte sostitutive dovute (ris. 9.2016 n. 73);
  • fornito ulteriori chiarimenti in merito alle agevolazioni in materia di imposte dirette e indirette (circ. 16.9.2016 n. 37).

Versamento delle imposte sostitutive

La ris. Agenzia delle Entrate 13.9.2016 n. 73 ha istituito i codici tributo per i versamenti delle imposte sostitutive dovute per le operazioni agevolate in commento.

I codici tributo sono i seguenti:

  • “1836”, per l’imposta sostitutiva dell’8% o del 10,5% sulle plusvalenze che emer­go­no a seguito dell’assegnazione o cessione di beni ai soci e della trasfor­ma­zione in società semplice;
  • “1837”, per l’imposta sostitutiva del 13% sulle riserve in sospensione d’imposta an­nullate per effetto dell’assegnazione di beni ai soci e della trasformazione in so­cietà semplice;
  • “1127”, per l’imposta sostitutiva dell’8% sulle plusvalenze che emergono a seguito dell’estromissione degli immobili strumentali dell’imprenditore individuale.

Le imposte in questione devono essere versate:

  • per il 60%, entro il 30.11.2016;
  • per la restante parte, entro il 16.6.2017.

Per espressa disposizione di legge, per tali imposte sostitutive si applicano i criteri pre­visti dal DLgs. 9.7.97 n. 241. Conseguentemente, gli importi a debito possono essere compensati nel modello F24 con crediti tributari e/o contributivi vantati dallo stesso contribuente.

IVA e altre imposte indirette

L’IVA e le imposte di registro, ipotecaria e catastale devono essere versate nei termini ordinari e con i codici tributo previsti per ciascuna di tali imposte (per le quali non vi so­no, quindi, codici tributo ad hoc che connotano le operazioni agevolate).

Chiarimenti in materia di imposte dirette e indirette

La circ. Agenzia delle Entrate 16.9.2016 n. 37 ha fornito ulteriori chiarimenti sulle ope­ra­zioni agevolate in commento, dopo quelli contenuti nella precedente circ. 1.6.2016 n. 26.

I principali chiarimenti della nuova circolare sono i seguenti:

  • in caso di assegnazione, è necessario annullare riserve di patrimonio netto in misura pari al valore attribuito al bene in sede di assegnazione, che può essere pari, superiore o inferiore al valore netto di iscrizione in bilancio del bene;
  • è possibile compensare le plusvalenze e le minusvalenze da assegnazione solo se l’immobile è un “bene merce”, mentre nella cessione agevolata le plusvalenze e le minusvalenze sono sempre compensabili;
  • se viene assegnato un bene con annullamento di una riserva in sospensione d’imposta, il socio di società di capitali realizza un utile in natura, ma può scom­putare da questo le somme assoggettate ad imposta sostitutiva del 13% in capo alla società;
  • le riserve in sospensione d’imposta possono essere utilizzate solo dopo avere esaurito le altre riserve (di utili o di capitale) presenti in bilancio;

l’opzione per l’imposta di registro sul valore catastale è subordinata alla me­de­sima op­zione per l’imposta sostitutiva sulle plusvalenze; per gli immobili abitativi as­se­gna­ti o ceduti a persone fisiche non imprenditori, invece, sono possibili scelte distinte.


Questa notizia è curata dalla redazione dello Studio Luisa Mariani, consulente del lavoro con sede in Lissone.
La redazione è composta da uno staff di professionisti, dediti alla ricerca e all’approfondimento, sempre al fianco del cliente per offrirgli la più completa consulenza del lavoro e fiscale e garantirgli un costante aggiornamento.

Infortuni sul lavoro, denuncia e cruscotto Inail

post-25A decorrere dal 23 dicembre 2015, il datore di lavoro non ha più l’obbligo della tenuta del Registro infortuni (decreto semplificazioni, ossia decreto legislativo n. 151/2015, articolo 21, comma 4, che ha abolito l’obbligo e l’applicazione delle relative disposizioni sanzionatorie).

Resta fermo che nulla è mutato rispetto all’obbligo del datore di lavoro di denunciare all’Inail gli infortuni occorsi ai dipendenti prestatori d’opera (articolo 53 del Dpr n. 1124/1965, modificato dal d.lgs. n. 151/2015).

Denuncia infortuni all’Inail

Dal 22 marzo 2016, qualunque medico presti assistenza ad un lavoratore infortunato sul lavoro o affetto da malattia professionale è obbligato a rilasciare il certificato ai fini degli obblighi di denuncia ed a trasmetterlo esclusivamente per via telematica all’Istituto assicuratore.

Il datore di lavoro:

  • è esonerato dall’obbligo della trasmissione del certificato medico;
  • è esonerato dall’obbligo di trasmissione all’autorità di Pubblica Sicurezza delle informazioni relative alle denunce di infortunio in cooperazione applicativa, per gli infortuni mortali o con prognosi superiore a trenta giorni, posto ora a carico dell’Inail;
  • ha l’obbligo di trasmettere la denuncia d’infortunio entro 2 giorni all’Inail (5 giorni in caso di malattia professionale).

Quanto alla denuncia di infortunio: si devono indicare i riferimenti del certificato medico telematico che sono resi disponibili, sempre telematicamente, dall’Istituto (attraverso la funzione “Ricerca Certificati Medici” disponibile all’interno dei Servizi Denunce di Infortunio, Malattia professionale e Silicosi/Asbestosi):numero identificativo del certificato medico; data di rilascio del certificato medico.

A tal proposito:

  • il lavoratore deve fornire al datore di lavoro il numero identificativo del certificato, la data della sua emissione e i giorni di prognosi;
  • il datore di lavoro deve ricercare il certificato inserendo, nell’apposito applicativo messo a disposizione dall’Inail, il codice fiscale del lavoratore, il numero identificativo del certificato medico e la data di emissione dello stesso.

I termini per la presentazione delle denunce decorrono dalla data in cui il datore di lavoro ha ricevuto i riferimenti del certificato medico dal lavoratore.

Cruscotto infortuni, istituzioni e datori di lavoro

Dalla semplificazione è nata la necessità di offrire agli organi preposti all’attività di vigilanza uno strumento alternativo in grado di fornire dati e informazioni utili a orientare l’azione ispettiva.

In quest’ottica l’Inail ha predisposto un nuovo applicativo: il “Cruscotto infortuni”.

Attraverso l’applicativo, i dati sugli infortuni occorsi, a partire dal 23 dicembre 2015, ai dipendenti prestatori d’opera e denunciati dal datore di lavoro all’Inail, sono consultabili:

  • dagli Organi ispettivi dell’Inail, delle Aziende sanitarie locali e del Ministero del lavoro;
  • dai datori di lavoro (e soggetti delegati) e dai loro intermediari (di cui all’art. 1 della legge n. 12/1979).

Datori di lavoro

Il percorso per i datori di lavoro (e soggetti delegati) e i loro intermediari: sul sito, dall’area riservata dei servizi online dell’Inail, dopo l’autenticazione con le proprie credenziali, già in possesso dei predetti soggetti per l’accesso al servizio della denuncia di infortunio in modalità telematica, nel menù a destra “Denunce di Infortunio e Malattia”, il primo sottomenù è il “Cruscotto infortuni”.

All’interno sono raggruppate tutte le aziende in delega che è possibile richiamare: per codice ditta, per cognome e nome o ragione sociale, per ordine alfabetico.

Scelta l’azienda, occorre selezionare la provincia, il comune e, se caricata, l’unità produttiva dove è avvenuto l’infortunio.

Il servizio in questione prevede per l’utente la possibilità di visionare i soli dati infortunistici relativi alla propria azienda o alle ditte di cui gli intermediari hanno la delega.

La consultazione è in relazione alla:

  • unità produttiva di un’azienda in caso di datori di lavoro in gestione ordinaria e Pubbliche Amministrazioni titolari di specifico rapporto assicurativo;
  • struttura dell’amministrazione statale in caso di datori di lavoro in gestione per conto dello Stato;
  • località per il settore agricoltura.

L’Inail mette a disposizione dell’utente:

  • un manuale aggiornato disponibile online sul sito istituzionale (https://www.inail.it/cs/internet/accedi-ai-servizi-online/moduli-online.html);
  • il Contact Center Multicanale (numero verde gratuito da rete fissa 803.164 o numero a pagamento 06/164.164 da rete mobile);
  • servizio “Inail risponde” (disponibile nell’area Contatti del portale).

Decorrenza infortuni consultabili

Per il 2015 gli infortuni consultabili saranno solo quello occorsi dal 23/12, in quanto fino al 22/12 era ancora obbligatorio trascrivere gli stessi sul registro cartaceo.

Se per l’anno selezionato sono presenti infortuni il sistema produce un file Pdf che riepiloga tutti i dati degli stessi, secondo la sequenza presente nel vecchio standard cartaceo.

I predetti dati l’Inail li recupera dalle denunce d’infortunio che riceve in occasione di ogni evento.

Norme e prassi

Decreto legislativo n. 151 del 14 settembre 2015

Inail, circolare n. 31 del 2 settembre 2016

Inail, circolare n. 10 del 21 marzo 2016


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Pensioni Firmato verbale condiviso

In data 28 settembre 2016 Governo e sindacati hanno firmato, presso il Ministero del post-19Lavoro, un verbale condiviso sul sistema pensionistico che rappresenta la sintesi del lavoro fatto con i sindacati negli ultimi mesi.

Tuttavia, come commentato dai rappresentanti sindacali firmatari, è stata affrontata solo una parte dei problemi per cui i lavori devono proseguire.

Come chiarito dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio, il confronto proseguirà sui lavoratori precoci e per definire la platea che potrà usufruire dell’Ape sociale anche se la Cgil non condivide il prestito pensionistico.

Per lo Spi Cgil, finalmente si danno risposte ai pensionati e ai pensionandi con interventi su:

  • quattordicesima;
  • no tax area;
  • lavori usuranti;
  • lavoratori precoci;
  • ricongiunzioni onerose.

Ad ogni modo, il verbale sottoscritto con le Organizzazioni sindacali prevede due fasi di cui la prima contiene interventi che saranno realizzati con la prossima legge di bilancio mentre la seconda fase riguarda interventi strutturali più complessi che necessitano di approfondimento.

La news del Ministero del Lavoro del 28 settembre 2016 elenca i punti da realizzare nella prima fase, ovvero:

  • riduzione delle imposte sulle persone fisiche per i redditi da pensione;
  • aumento dei trattamenti pensionistici di importo basso;
  • cumulo gratuito dei periodi contributivi;
  • lavoratori precoci;
  • lavori usuranti;
  • nuova forma di sostegno all’uscita flessibile dal mercato del lavoro – APE;
  • uscite anticipate e flessibilità della previdenza complementare – RITA.

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Casellario assistenza Elenco variazione lavoratori agricoli

Con news del 28 settembre 2016, l’INPS ha comunicato che è stato completato l’avvio inpsdelle altre due componenti del Casellario dell’assistenza: la Banca dati delle prestazioni sociali e la Banca dati delle valutazioni multidimensionali, in aggiunta alla Banca dati delle prestazioni sociali agevolate, condizionate ad ISEE.

Più nello specifico:

  • la Banca dati delle prestazioni sociali, raccoglierà le informazioni sui beneficiari e sulle prestazioni sociali non condizionate ad ISEE;
  • la Banca dati delle Valutazioni multidimensionali raccoglierà le informazioni sulle valutazioni multidimensionali, incluse le caratteristiche socio-demografiche del beneficiario e del suo nucleo familiare, nel caso in cui all’erogazione di una prestazione sociale sia associata una presa in carico da parte del servizio sociale professionale.

La piattaforma informatica sarà disponibile sul sito dell’Istituto a partire dal 7 novembre 2016.

Inoltre, con ulteriore news della medesima data è data notizia della disponibilità on line del secondo elenco 2016 di variazione dei lavoratori agricoli il quale sarà visualizzabile fino al 3 ottobre 2016.


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