Soggetti delle Regioni Lazio, Marche, Abruzzo e Umbria colpiti dal terremoto del 24.8.2016 – Sospensione dei termini per gli adempimenti fiscali

In considerazione degli eccezionali eventi sismici verificatisi il 24.8.2016 nei territori delle Regioni Lazio, Marche, Abruzzo e Umbria, con il DM 1.9.2016 (pubblicato sulla G.U. 5.9.2016 n. 207) sono stati sospesi i termini:post-2
– relativi ai versamenti e agli altri adempimenti tributari (es. presentazione delle dichiarazioni), inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli Agenti della Riscossione e da accertamenti esecutivi (art. 29 del DL 31.5.2010 n. 78, conv. L. 30.7.2010 n. 122);
– scadenti nel periodo compreso tra il 24.8.2016 e il 16.12.2016.

TERRITORI INTERESSATI
La sospensione in esame riguarda un totale di 17 Comuni, di cui:
– 3 nella Regione Lazio: Accumoli (RI); Amatrice (RI); Cittareale (RI);
– 5 nella Regione Marche: Acquasanta Terme (AP); Arquata del Tronto (AP); Montefortino (FM); Montegallo (AP); Montemonaco (AP);
– 5 nella Regione Abruzzo: Montereale (AQ); Capitignano (AQ); Campotosto (AQ); Valle Castellana (TE); Rocca Santa Maria (TE);
– 4 nella Regione Umbria: Cascia (PG); Monteleone di Spoleto (PG); Norcia (PG); Preci (PG).

L’elenco dei Comuni interessati:
– è riportato in allegato al presente DM;
– potrà essere oggetto di successive modifiche.

SOGGETTI INTERESSATI
La suddetta sospensione si applica nei confronti:
– delle persone fisiche che, alla data del 24.8.2016, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei suddetti Comuni colpiti dal sisma;
– dei soggetti diversi dalle persone fisiche, aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio dei predetti Comuni.

VERSAMENTI GIÀ EFFETTUATI
Quanto già versato non può comunque essere rimborsato.

ESCLUSIONE DELLE RITENUTE
La sospensione in esame non si applica alle ritenute, le quali devono essere operate e versate dai sostituti d’imposta.
In caso di impossibilità dei sostituti d’imposta ad effettuare i versamenti delle predette ritenute nei termini previsti, è applicabile l’art. 6 co. 5 del DLgs. 18.12.97 n. 472, relativo alla non punibilità per forza maggiore.

EFFETTUAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI SOSPESI
Gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati, in un’unica soluzione, entro il 20.12.2016.


Questa notizia è curata dalla redazione dello Studio Luisa Mariani, consulente del lavoro con sede in Lissone.
La redazione è composta da uno staff di professionisti, dediti alla ricerca e all’approfondimento, sempre al fianco del cliente per offrirgli la più completa consulenza del lavoro e fiscale e garantirgli un costante aggiornamento.