Assegnazione e cessione di beni ai soci e trasformazione in società semplice

Con riferimento alle operazioni agevolate dall’art. 1 co. 115 ss. della L. 28.12.2015 n. 208

Male and female business people shaking hands

(assegnazione e cessione di beni ai soci, trasformazione in società semplice ed estromissione degli immobili strumentali dell’imprenditore individuale), l’Agenzia delle Entrate ha:

  • istituito i codici tributo per il versamento delle imposte sostitutive dovute (ris. 9.2016 n. 73);
  • fornito ulteriori chiarimenti in merito alle agevolazioni in materia di imposte dirette e indirette (circ. 16.9.2016 n. 37).

Versamento delle imposte sostitutive

La ris. Agenzia delle Entrate 13.9.2016 n. 73 ha istituito i codici tributo per i versamenti delle imposte sostitutive dovute per le operazioni agevolate in commento.

I codici tributo sono i seguenti:

  • “1836”, per l’imposta sostitutiva dell’8% o del 10,5% sulle plusvalenze che emer­go­no a seguito dell’assegnazione o cessione di beni ai soci e della trasfor­ma­zione in società semplice;
  • “1837”, per l’imposta sostitutiva del 13% sulle riserve in sospensione d’imposta an­nullate per effetto dell’assegnazione di beni ai soci e della trasformazione in so­cietà semplice;
  • “1127”, per l’imposta sostitutiva dell’8% sulle plusvalenze che emergono a seguito dell’estromissione degli immobili strumentali dell’imprenditore individuale.

Le imposte in questione devono essere versate:

  • per il 60%, entro il 30.11.2016;
  • per la restante parte, entro il 16.6.2017.

Per espressa disposizione di legge, per tali imposte sostitutive si applicano i criteri pre­visti dal DLgs. 9.7.97 n. 241. Conseguentemente, gli importi a debito possono essere compensati nel modello F24 con crediti tributari e/o contributivi vantati dallo stesso contribuente.

IVA e altre imposte indirette

L’IVA e le imposte di registro, ipotecaria e catastale devono essere versate nei termini ordinari e con i codici tributo previsti per ciascuna di tali imposte (per le quali non vi so­no, quindi, codici tributo ad hoc che connotano le operazioni agevolate).

Chiarimenti in materia di imposte dirette e indirette

La circ. Agenzia delle Entrate 16.9.2016 n. 37 ha fornito ulteriori chiarimenti sulle ope­ra­zioni agevolate in commento, dopo quelli contenuti nella precedente circ. 1.6.2016 n. 26.

I principali chiarimenti della nuova circolare sono i seguenti:

  • in caso di assegnazione, è necessario annullare riserve di patrimonio netto in misura pari al valore attribuito al bene in sede di assegnazione, che può essere pari, superiore o inferiore al valore netto di iscrizione in bilancio del bene;
  • è possibile compensare le plusvalenze e le minusvalenze da assegnazione solo se l’immobile è un “bene merce”, mentre nella cessione agevolata le plusvalenze e le minusvalenze sono sempre compensabili;
  • se viene assegnato un bene con annullamento di una riserva in sospensione d’imposta, il socio di società di capitali realizza un utile in natura, ma può scom­putare da questo le somme assoggettate ad imposta sostitutiva del 13% in capo alla società;
  • le riserve in sospensione d’imposta possono essere utilizzate solo dopo avere esaurito le altre riserve (di utili o di capitale) presenti in bilancio;

l’opzione per l’imposta di registro sul valore catastale è subordinata alla me­de­sima op­zione per l’imposta sostitutiva sulle plusvalenze; per gli immobili abitativi as­se­gna­ti o ceduti a persone fisiche non imprenditori, invece, sono possibili scelte distinte.


Questa notizia è curata dalla redazione dello Studio Luisa Mariani, consulente del lavoro con sede in Lissone.
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