Con riferimento alle operazioni agevolate dall’art. 1 co. 115 ss. della L. 28.12.2015 n. 208
(assegnazione e cessione di beni ai soci, trasformazione in società semplice ed estromissione degli immobili strumentali dell’imprenditore individuale), l’Agenzia delle Entrate ha:
- istituito i codici tributo per il versamento delle imposte sostitutive dovute (ris. 9.2016 n. 73);
- fornito ulteriori chiarimenti in merito alle agevolazioni in materia di imposte dirette e indirette (circ. 16.9.2016 n. 37).
Versamento delle imposte sostitutive
La ris. Agenzia delle Entrate 13.9.2016 n. 73 ha istituito i codici tributo per i versamenti delle imposte sostitutive dovute per le operazioni agevolate in commento.
I codici tributo sono i seguenti:
- “1836”, per l’imposta sostitutiva dell’8% o del 10,5% sulle plusvalenze che emergono a seguito dell’assegnazione o cessione di beni ai soci e della trasformazione in società semplice;
- “1837”, per l’imposta sostitutiva del 13% sulle riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione di beni ai soci e della trasformazione in società semplice;
- “1127”, per l’imposta sostitutiva dell’8% sulle plusvalenze che emergono a seguito dell’estromissione degli immobili strumentali dell’imprenditore individuale.
Le imposte in questione devono essere versate:
- per il 60%, entro il 30.11.2016;
- per la restante parte, entro il 16.6.2017.
Per espressa disposizione di legge, per tali imposte sostitutive si applicano i criteri previsti dal DLgs. 9.7.97 n. 241. Conseguentemente, gli importi a debito possono essere compensati nel modello F24 con crediti tributari e/o contributivi vantati dallo stesso contribuente.
IVA e altre imposte indirette
L’IVA e le imposte di registro, ipotecaria e catastale devono essere versate nei termini ordinari e con i codici tributo previsti per ciascuna di tali imposte (per le quali non vi sono, quindi, codici tributo ad hoc che connotano le operazioni agevolate).
Chiarimenti in materia di imposte dirette e indirette
La circ. Agenzia delle Entrate 16.9.2016 n. 37 ha fornito ulteriori chiarimenti sulle operazioni agevolate in commento, dopo quelli contenuti nella precedente circ. 1.6.2016 n. 26.
I principali chiarimenti della nuova circolare sono i seguenti:
- in caso di assegnazione, è necessario annullare riserve di patrimonio netto in misura pari al valore attribuito al bene in sede di assegnazione, che può essere pari, superiore o inferiore al valore netto di iscrizione in bilancio del bene;
- è possibile compensare le plusvalenze e le minusvalenze da assegnazione solo se l’immobile è un “bene merce”, mentre nella cessione agevolata le plusvalenze e le minusvalenze sono sempre compensabili;
- se viene assegnato un bene con annullamento di una riserva in sospensione d’imposta, il socio di società di capitali realizza un utile in natura, ma può scomputare da questo le somme assoggettate ad imposta sostitutiva del 13% in capo alla società;
- le riserve in sospensione d’imposta possono essere utilizzate solo dopo avere esaurito le altre riserve (di utili o di capitale) presenti in bilancio;
l’opzione per l’imposta di registro sul valore catastale è subordinata alla medesima opzione per l’imposta sostitutiva sulle plusvalenze; per gli immobili abitativi assegnati o ceduti a persone fisiche non imprenditori, invece, sono possibili scelte distinte.
Questa notizia è curata dalla redazione dello Studio Luisa Mariani, consulente del lavoro con sede in Lissone.
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