Archivi categoria: Contratti di lavoro particolari

Contratti di lavoro particolari (Lavoratori a tempo determinato, Part-time, lavoratori intermittenti, lavoratori somministrati, collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori disabili, Dirigenti, minori, apprendisti, stagisti, Stranieri, lavoratori all’estero…)

Correttivo del Jobs Act in vigore

Con la pubblicazione in “Gazzetta Ufficiale” n. 235 del 7/10/2016 del D.Lgs. n. 185 del 24 settembre 2016, entra in vigore l’8 ottobre 2016 il correttivo del c.d. Jobs Act.post-4
Nello specifico le novità interessano principalmente:

– il contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca e quello per la qualifica e per il diploma professionale;
– il lavoro accessorio;
– il procedimento per la concessione della CIGO;
– la decorrenza della sospensione/riduzione dell’orario per la CIGS;
– i contratti di solidarietà espansiva;
– interventi per le imprese di rilevante interesse strategico per l’economia nazionale;
– la NASpI per gli stagionali;
– la percentuale di risorse che le regioni e le province autonome possono utilizzare per la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga;
– il c.d. collocamento obbligatorio.

Voucher Comunicazione
I committenti imprenditori non agricoli o professionisti che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio sono tenuti a comunicare, mediante sms o posta elettronica, alla sede della DTL competente, almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, il luogo, il giorno e l’ora di inizio e di fine della prestazione.
I committenti imprenditori agricoli dovranno effettuare la comunicazione nello stesso termine e con le stesse modalità, riportando i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione, con riferimento ad un arco temporale non superiore a tre giorni.
La violazione del nuovo obbligo comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa che va da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione.
Al caso di specie non si applica la procedura di diffida di cui all’articolo 13, D.Lgs. n. 124/2004.

Computo disabili
Si segnala che vanno computati nella quota di riserva i lavoratori, già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro ed anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio, purché abbiano una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60% (prima la percentuale doveva essere superiore al 60%) o minorazioni ascritte dalla 1^ alla 6^ categoria di cui alle tabelle annesse al T.U. delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con DPR n. 915/1978, o con disabilità intellettiva e psichica, con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%.

Sanzione
La sanzione per non aver assunto soggetti appartenenti alle categorie protette, entro sessanta giorni dalla data in cui insorge l’obbligo, è, adesso, pari ad una somma pari a cinque volte la misura del contributo esonerativo di cui all’articolo 5, comma 3-bis, L. n. 68/199 (e non più euro 57,17), al giorno, per ciascun lavoratore disabile che risulta non occupato nella medesima giornata.
Nel caso di specie è applicabile la procedura di diffida ex art. 13, D.Lgs. n. 124/2004, e la diffida dovrà prevedere, in relazione alla quota d’obbligo non coperta, la presentazione agli uffici competenti della richiesta di assunzione o la stipula del contratto di lavoro con il disabile avviato dagli Uffici.

Ammortizzatori sociali
Le principali modifiche apportate dal D.Lgs. n. 185/2016 al T.U. sugli ammortizzatori sociali, sono relative a CIGO, CIGS, Contratto di solidarietà espansiva e Imprese di rilevante interesse strategico.
CIGO – Ai sensi del comma 2 dell’art. 15, D.Lgs. n. 148/2015, la domanda per l’ammissione al trattamento ordinario di integrazione salariale deve essere presentata entro il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
L’art. 2, comma 1, lett a), D.Lgs. n. 158/2015, ha stabilito che alla regola generale fanno eccezione le domande per eventi oggettivamente non evitabili, per le quali si applica il termine della fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento.
CIGS – Per quanto concerne la CIGS, la sospensione o la riduzione dell’orario concordata tra le parti ha inizio entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale.
CdS espansiva – Grazie al correttivo del Jobs Act, i contratti di solidarietà difensivi in corso da almeno dodici mesi e quelli stipulati prima del 1° gennaio 2016, possono adesso essere trasformati in contratti di solidarietà espansiva, a condizione che la riduzione complessiva dell’orario di lavoro non sia superiore a quella già concordata.
Nel caso di specie ai lavoratori spetta un trattamento di integrazione salariale di importo pari al 50% della misura dell’integrazione salariale prevista prima della trasformazione del contratto ed il datore di lavoro integra tale trattamento almeno sino alla misura dell’integrazione originaria.
Imprese di rilevante interesse strategico – Il Legislatore ha, inoltre, previsto, la possibilità per le imprese di rilevante interesse strategico per l’economia nazionale, che abbiano concluso accordi in sede governativa entro il 31 luglio 2015, di richiedere la reiterazione della riduzione contributiva per i lavoratori interessati alla riduzione dell’orario, per la durata stabilita da apposita commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e comunque entro il limite di 24 mesi.


Questa notizia è curata dalla redazione dello Studio Luisa Mariani, consulente del lavoro con sede in Lissone.
La redazione è composta da uno staff di professionisti, dediti alla ricerca e all’approfondimento, sempre al fianco del cliente per offrirgli la più completa consulenza del lavoro e fiscale e garantirgli un costante aggiornamento.

Lavoro accessorio, le FAQ di Fondazione Studi

A seguito dell’emanazione della Circolare n.1/16 da parte dell’Ispettorato nazionale del post-20lavoro relativa alle nuove comunicazioni per il lavoro accessorio, così come introdotte dal DLgs n.185/16 (correttivo del Jobs Act) dall’8 ottobre 2016, Fondazione studi emana una serie di FAQ per chiarire alcuni punti ancora controversi.

1. A quale sede dell’Ispettorato devo inviare l’email con la nuova comunicazione, nell’ipotesi in cui la sede legale non coincida con il luogo di lavoro?
Nell’individuazione della sede dell’Ispettorato competente occorre riferirsi alla lettura del combinato disposto di cui agli art. 410 e 413 cpc. Per cui, anche in linea con la finalità ispettiva, ci si deve riferire alla sede competente per il luogo ove la prestazione si è svolta. Sul punto si veda anche la nota del Ministero del lavoro n. 14773 del 26 luglio 2016 sulla competenza territoriale in materia di vigilanza. Comunque si ritiene che ove la comunicazione venga indirizzata ad altra sede, il committente non può essere passibile di sanzioni, in quanto la comunicazione risulta effettuata. Ovviamente è sempre estremamente opportuno conservare copia delle email trasmesse.

2. Quanti lavoratori al massimo possono comunicare nell’email?
La comunicazione dovrà riguardare ogni singolo lavoratore, ma non si riscontra alcun limite di soggetto per ogni email.

3. E’ possibile effettuare la trasmissione dell’ email all’Ispettorato anche dall’indirizzo email del Consulente del Lavoro?
Si. Questo sia in analogia con le regole sul lavoro intermittente , sia perché la circolare n.1/16 non esclude espressamente questa possibilità.

4. Per l’invio dell’ email posso utilizzare la posta elettronica ordinaria o devo inviare una PEC?
L’invio può avvenire con posta elettronica ordinaria. Questo anche perché l’indirizzo che riceve non risulta essere un indirizzo PEC.

5. Quale regime sanzionatorio vige per il periodo dall’8 ottobre 2016 (data di entrata in vigore del DLgs correttivo) al 17 ottobre 2016 (data di emanazione della circolare dell’Ispettorato?
Sul tema si esprime espressamente la circolare 1/16 dell’INL. L’assenza di indicazioni operative nel corso di questo periodo ha impedito l’assolvimento dell’obbligo e la vigilanza dovrà tenerne conto.

6. Posso inviare un SMS invece dell’ email con i dati richiesti dalle nuove regole?
No. Fino alla creazione di un’apposita infrastruttura tecnologica, l’unica modalità ammessa dall’Ispettorato è quella indicata, cioè l’ email.

7. L’ email sostituisce l’attivazione del voucher (dichiarazione di inizio attività) all’Inps?
No. Si tratta di un adempimento aggiuntivo.

8. Le modifiche e le integrazioni come e quando vanno comunicate all’Ispettorato?
Per email e non oltre 60 minuti prima dell’attività alla quale si riferiscono, andranno comunicate anche modifiche e/o integrazioni.


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Comunicazione del lavoro accessorio: le indicazioni operative

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro – INL con la sua prima circolare, la n. 1 del 17 ottobrepost-16 2016, ha fornito le indicazioni operative per adempiere i nuovi obblighi di comunicazione per il lavoro accessorio. L’INL chiarisce che l’unica modalità per adempiere all’obbligo di comunicazione è quella dell’invio della e-mail al solo indirizzo di posta elettronica appositamente creato per ciascuna sede territoriale dell’Ispettorato, secondo la struttura Voucher.Sedeterritoriale@ispettorato.gov.it. Infine, anche se la circolare non si occupa di tale aspetto, appare legittimamente argomentabile la possibilità di adottare il provvedimento di sospensione dell’attività.

Il D.Lgs. n. 185/2016 (decreto correttivo al Jobs Act) ha riscritto, come noto, il terzo comma dell’art. 49 del D.Lgs. n. 81/2015, sostituendo la Direzione Territoriale del Lavoro, con la sede territoriale competente dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro, istituito dal D.Lgs. n. 149/2015, di cui al D.P.R. n. 109/2016, quale autorità destinataria della comunicazione preventiva obbligatoria in materia di lavoro accessorio, così, infatti, dall’INL è pervenuta la Circolare n. 1 del 17 ottobre 2016 che ha dettato le prime indicazioni operative in merito al nuovo adempimento.

Forma e contenuto dell’adempimento

L’adempimento deve essere effettuato almeno un’ora prima dell’effettivo inizio della singola prestazione di lavoro accessorio, d’altra parte, però, va subito osservato che la Circolare n. 1/2016 dell’INL evidenzi espressamente che oltre alla e-mail di comunicazione preventiva attuativa dell’art. 49, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2015, come emendato dal D.Lgs. n. 185/2016, resta fermo anche il già previsto obbligo da parte del committente di dichiarazione di inizio attività nei confronti dell’INPS da effettuarsi con le modalità già in essere (v. nota ML 25 giugno 2015, n. 3337 e Circ. INPS n. 149/2015).

Il decreto correttivo, per i committenti imprenditori non agricoli o professionisti, sembra rendere obbligatoria una comunicazione singola ed individuale per ciascuna prestazione giornaliera di lavoro accessorio, facendo realisticamente un passo avanti verso la effettiva tracciabilità delle prestazioni lavorative rese con voucher.

In merito la Circolare n. 1/2016 dell’INL chiarisce che la comunicazione in questione andrà effettuata:

– per gli imprenditori non agricoli e per i professionisti, almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione e dovrà riguardare ogni singolo lavoratore che sarà impegnato in prestazioni di lavoro accessorio e dovrà indicare:

1) i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore;

2) il luogo della prestazione;

3) il giorno di inizio della prestazione;

4) l’ora di inizio e di fine della prestazione.

Mentre con riferimento agli imprenditori agricoli entro lo stesso termine di 60 minuti prima dell’avvio della prestazione dovrà essere effettuata la comunicazione che dovrà indicare:

1) i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore;

2) il luogo della prestazione;

3) la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 3 giorni.

Peraltro, va evidenziato che l’Ispettorato Nazionale del Lavoro nella Circolare n. 1/2016 sancisce anche l’obbligo di comunicare qualsiasi variazione rispetto alle comunicazioni già effettuate (“dovranno essere comunicate anche eventuali modifiche od integrazioni delle informazioni già trasmesse”) e anche tali comunicazioni integrative o correttive “dovranno essere inviate non oltre i 60 minuti prima delle attività cui si riferiscono”.

L’INL chiarisce anche che l’unica modalità per adempiere all’obbligo di comunicazione è quella dell’invio della e-mail al solo indirizzo di posta elettronica appositamente creato per ciascuna sede territoriale dell’Ispettorato (secondo la struttura “Voucher.Sedeterritoriale@ispettorato.gov.it”), al quale il committente, entro 60 minuti prima dell’inizio della prestazione di lavoro, appunto, deve inviare una e-mail priva di qualsiasi allegato, che rechi nell’oggetto il codice fiscale e la ragione sociale del committente e riporti nei contenuti oltre ai dati del committente evidentemente quelli relativi alla prestazione di lavoro accessorio più sopra richiamati.

D’altra parte, non si comprendeva adeguatamente nel testo del D.Lgs. n. 185/2016 se il nuovo obbligo di comunicazione preventiva trovasse immediata applicazione – dovendo comunque lo stesso essere definito sul profilo tecnico in sede amministrativa con provvedimento contenente numero telefonico dedicato per sms e specificazione dell’indirizzo e-mail istituzionale da utilizzare – in quanto il terzo periodo del nuovo art. 49, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2015 afferma che mediante il menzionato decreto del Ministro del Lavoro «possono essere individuate modalità applicative della disposizione», con ciò lasciando la previsione normativa in un limbo, sospesa fra il dover essere immediato (per l’immediata entrata in vigore del decreto correttivo) e il poter agire concreto (rimesso inevitabilmente a interventi della prassi).

In questa prospettiva la Circolare n. 1/2016 dell’INL afferma esplicitamente che, nelle more della adozione del decreto ministeriale cui l’art. 49, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2015 rinvia, la stessa circolare dell’Ispettorato rappresenta le modalità, condivise con il Ministero, “per adempiere ai nuovi obblighi di legge”, con ciò significando una obbligatorietà certa per l’adempimento a far data dal 17 ottobre 2016. Sul punto la stessa circolare espressamente afferma che con il decreto ministeriale, “al termine quindi della creazione di una infrastruttura tecnologica in grado di semplificare il più possibile i nuovi obblighi di comunicazione”, verrà definito l’utilizzo del sistema di comunicazione tramite sms ovvero saranno anche introdotte “ulteriori modalità applicative della disposizione”.

D’altronde, la stessa Circolare n. 1/2016 dell’INL invita le Direzioni del lavoro ad organizzareincontri divulgativi con associazioni datoriali e ordini professionali (anche quale attività di prevenzione e promozione di cui all’art. 8 del D.Lgs. n. 124/2004) allo scopo di “informare i committenti sulle modalità di adempimento dei nuovi obblighi nonché sulla opportunità di conservare copia delle e-mail trasmesse, così da semplificare le attività di verifica da parte del personale ispettivo”.

Profili sanzionatori e ispettivi

Nel sostituire l’intero terzo comma dell’art. 49 del D.Lgs. n. 81/2015, il decreto correttivo sancisce che per ciascun lavoratore accessorio per il quale sia stata omessa la comunicazione preventiva venga applicata una sanzione pecuniaria amministrativa da euro 400 ad euro 2.400, rispetto alla quale viene esclusa la possibilità di applicare la procedura di diffida precettiva di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004.

Ne deriva, dunque, che il committente di lavoro accessorio imprenditore non agricolo o professionista che non provvede alla comunicazione (contenente anche l’ora di inizio e fine) almeno un’ora prima dell’avvio della prestazione di lavoro accessorio ovvero il committente agricolo che nello stesso termine non comunica le prestazioni dei tre giorni successivi, per estinguere l’illecito amministrativo, sarà ammesso al pagamento della sanzione in misura ridotta(art. 16 della legge n. 689/1981), nella misura pari a 800 euro per ciascun lavoratore per il quale risulta omessa la comunicazione.

Peraltro, non soltanto la mera omissione della comunicazione risulta sanzionabile, ma anche l’avere effettuato la comunicazione con modalità e strumenti difformi da quelli previsti dalla legge, ovvero per averla effettuata priva dei contenuti essenziali richiesti dalla norma.

In ogni caso, quale utile indirizzo operativo per le attività ispettive in materia di adempimento dell’obbligo di comunicazione, l’INL nella Circolare n. 1/2016 afferma che il personale ispettivo deve tenere “in debito conto, in relazione alla attività di vigilanza sul rispetto dei nuovi obblighi, l’assenza di indicazioni operative”, nel periodo tra l’8 ottobre (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 185/2016) e il 17 ottobre 2016 (data di pubblicazione della circolare).

Mentre con la stessa Circolare in esame il Capo dell’Ispettorato fa espressa riserva di fornire “ulteriori indicazioni sulla disciplina sanzionatoria dopo un primo monitoraggio sulla applicazione delle nuove disposizioni”.


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Lavoro dipendente prestato all’estero – determinazione della base imponibile contributiva

post-3Con la sentenza 6.9.2016 n. 17646, la Corte di Cassazione ha affermato che i contributi dovuti da una società italiana per l’attività svolta da un dipendente in distacco presso una consociata negli Stati Uniti devono essere calcolati prendendo a riferimento le retribuzioni effettivamente corrisposte, e non con il criterio convenzionale.

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Sport professionistico Uniemens

L’INPS, con messaggio n. 3858 del 26 settembre 2016, ha fatto presente che alcune post-1imprese, con alle proprie dipendenze lavoratori sportivi professionisti che abbiano superato il secondo massimale dal mese di gennaio 2015 ad oggi, hanno inviato i flussi Uniemens individuali relativi a detti lavoratori, valorizzando solo i giorni retribuiti e omettendo la valorizzazione dell’imponibile relativo all’elemento <ImpEccMass2Sport> di <EccMassSport>.

Poiché tale comportamento non ha permesso l’adeguamento delle posizioni assicurative, al fine della corretta implementazione del conto individuale del lavoratore, le aziende interessate dovranno sanare l’irregolarità trasmettendo per i suddetti periodi flussi di variazione, inserendo l’imponibile all’interno dell’elemento <ImpEccMass2Sport> e 0 (zero) nell’elemento <ContrEccMass2Sport>


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