L’Ispettorato Nazionale del Lavoro – INL con la sua prima circolare, la n. 1 del 17 ottobre 2016, ha fornito le indicazioni operative per adempiere i nuovi obblighi di comunicazione per il lavoro accessorio. L’INL chiarisce che l’unica modalità per adempiere all’obbligo di comunicazione è quella dell’invio della e-mail al solo indirizzo di posta elettronica appositamente creato per ciascuna sede territoriale dell’Ispettorato, secondo la struttura Voucher.Sedeterritoriale@ispettorato.gov.it. Infine, anche se la circolare non si occupa di tale aspetto, appare legittimamente argomentabile la possibilità di adottare il provvedimento di sospensione dell’attività.
Il D.Lgs. n. 185/2016 (decreto correttivo al Jobs Act) ha riscritto, come noto, il terzo comma dell’art. 49 del D.Lgs. n. 81/2015, sostituendo la Direzione Territoriale del Lavoro, con la sede territoriale competente dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro, istituito dal D.Lgs. n. 149/2015, di cui al D.P.R. n. 109/2016, quale autorità destinataria della comunicazione preventiva obbligatoria in materia di lavoro accessorio, così, infatti, dall’INL è pervenuta la Circolare n. 1 del 17 ottobre 2016 che ha dettato le prime indicazioni operative in merito al nuovo adempimento.
Forma e contenuto dell’adempimento
L’adempimento deve essere effettuato almeno un’ora prima dell’effettivo inizio della singola prestazione di lavoro accessorio, d’altra parte, però, va subito osservato che la Circolare n. 1/2016 dell’INL evidenzi espressamente che oltre alla e-mail di comunicazione preventiva attuativa dell’art. 49, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2015, come emendato dal D.Lgs. n. 185/2016, resta fermo anche il già previsto obbligo da parte del committente di dichiarazione di inizio attività nei confronti dell’INPS da effettuarsi con le modalità già in essere (v. nota ML 25 giugno 2015, n. 3337 e Circ. INPS n. 149/2015).
Il decreto correttivo, per i committenti imprenditori non agricoli o professionisti, sembra rendere obbligatoria una comunicazione singola ed individuale per ciascuna prestazione giornaliera di lavoro accessorio, facendo realisticamente un passo avanti verso la effettiva tracciabilità delle prestazioni lavorative rese con voucher.
In merito la Circolare n. 1/2016 dell’INL chiarisce che la comunicazione in questione andrà effettuata:
– per gli imprenditori non agricoli e per i professionisti, almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione e dovrà riguardare ogni singolo lavoratore che sarà impegnato in prestazioni di lavoro accessorio e dovrà indicare:
1) i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore;
2) il luogo della prestazione;
3) il giorno di inizio della prestazione;
4) l’ora di inizio e di fine della prestazione.
Mentre con riferimento agli imprenditori agricoli entro lo stesso termine di 60 minuti prima dell’avvio della prestazione dovrà essere effettuata la comunicazione che dovrà indicare:
1) i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore;
2) il luogo della prestazione;
3) la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 3 giorni.
Peraltro, va evidenziato che l’Ispettorato Nazionale del Lavoro nella Circolare n. 1/2016 sancisce anche l’obbligo di comunicare qualsiasi variazione rispetto alle comunicazioni già effettuate (“dovranno essere comunicate anche eventuali modifiche od integrazioni delle informazioni già trasmesse”) e anche tali comunicazioni integrative o correttive “dovranno essere inviate non oltre i 60 minuti prima delle attività cui si riferiscono”.
L’INL chiarisce anche che l’unica modalità per adempiere all’obbligo di comunicazione è quella dell’invio della e-mail al solo indirizzo di posta elettronica appositamente creato per ciascuna sede territoriale dell’Ispettorato (secondo la struttura “Voucher.Sedeterritoriale@ispettorato.gov.it”), al quale il committente, entro 60 minuti prima dell’inizio della prestazione di lavoro, appunto, deve inviare una e-mail priva di qualsiasi allegato, che rechi nell’oggetto il codice fiscale e la ragione sociale del committente e riporti nei contenuti oltre ai dati del committente evidentemente quelli relativi alla prestazione di lavoro accessorio più sopra richiamati.
D’altra parte, non si comprendeva adeguatamente nel testo del D.Lgs. n. 185/2016 se il nuovo obbligo di comunicazione preventiva trovasse immediata applicazione – dovendo comunque lo stesso essere definito sul profilo tecnico in sede amministrativa con provvedimento contenente numero telefonico dedicato per sms e specificazione dell’indirizzo e-mail istituzionale da utilizzare – in quanto il terzo periodo del nuovo art. 49, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2015 afferma che mediante il menzionato decreto del Ministro del Lavoro «possono essere individuate modalità applicative della disposizione», con ciò lasciando la previsione normativa in un limbo, sospesa fra il dover essere immediato (per l’immediata entrata in vigore del decreto correttivo) e il poter agire concreto (rimesso inevitabilmente a interventi della prassi).
In questa prospettiva la Circolare n. 1/2016 dell’INL afferma esplicitamente che, nelle more della adozione del decreto ministeriale cui l’art. 49, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2015 rinvia, la stessa circolare dell’Ispettorato rappresenta le modalità, condivise con il Ministero, “per adempiere ai nuovi obblighi di legge”, con ciò significando una obbligatorietà certa per l’adempimento a far data dal 17 ottobre 2016. Sul punto la stessa circolare espressamente afferma che con il decreto ministeriale, “al termine quindi della creazione di una infrastruttura tecnologica in grado di semplificare il più possibile i nuovi obblighi di comunicazione”, verrà definito l’utilizzo del sistema di comunicazione tramite sms ovvero saranno anche introdotte “ulteriori modalità applicative della disposizione”.
D’altronde, la stessa Circolare n. 1/2016 dell’INL invita le Direzioni del lavoro ad organizzareincontri divulgativi con associazioni datoriali e ordini professionali (anche quale attività di prevenzione e promozione di cui all’art. 8 del D.Lgs. n. 124/2004) allo scopo di “informare i committenti sulle modalità di adempimento dei nuovi obblighi nonché sulla opportunità di conservare copia delle e-mail trasmesse, così da semplificare le attività di verifica da parte del personale ispettivo”.
Profili sanzionatori e ispettivi
Nel sostituire l’intero terzo comma dell’art. 49 del D.Lgs. n. 81/2015, il decreto correttivo sancisce che per ciascun lavoratore accessorio per il quale sia stata omessa la comunicazione preventiva venga applicata una sanzione pecuniaria amministrativa da euro 400 ad euro 2.400, rispetto alla quale viene esclusa la possibilità di applicare la procedura di diffida precettiva di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004.
Ne deriva, dunque, che il committente di lavoro accessorio imprenditore non agricolo o professionista che non provvede alla comunicazione (contenente anche l’ora di inizio e fine) almeno un’ora prima dell’avvio della prestazione di lavoro accessorio ovvero il committente agricolo che nello stesso termine non comunica le prestazioni dei tre giorni successivi, per estinguere l’illecito amministrativo, sarà ammesso al pagamento della sanzione in misura ridotta(art. 16 della legge n. 689/1981), nella misura pari a 800 euro per ciascun lavoratore per il quale risulta omessa la comunicazione.
Peraltro, non soltanto la mera omissione della comunicazione risulta sanzionabile, ma anche l’avere effettuato la comunicazione con modalità e strumenti difformi da quelli previsti dalla legge, ovvero per averla effettuata priva dei contenuti essenziali richiesti dalla norma.
In ogni caso, quale utile indirizzo operativo per le attività ispettive in materia di adempimento dell’obbligo di comunicazione, l’INL nella Circolare n. 1/2016 afferma che il personale ispettivo deve tenere “in debito conto, in relazione alla attività di vigilanza sul rispetto dei nuovi obblighi, l’assenza di indicazioni operative”, nel periodo tra l’8 ottobre (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 185/2016) e il 17 ottobre 2016 (data di pubblicazione della circolare).
Mentre con la stessa Circolare in esame il Capo dell’Ispettorato fa espressa riserva di fornire “ulteriori indicazioni sulla disciplina sanzionatoria dopo un primo monitoraggio sulla applicazione delle nuove disposizioni”.
Questa notizia è curata dalla redazione dello Studio Luisa Mariani, consulente del lavoro con sede in Lissone.
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