A seguito dell’emanazione della Circolare n.1/16 da parte dell’Ispettorato nazionale del lavoro relativa alle nuove comunicazioni per il lavoro accessorio, così come introdotte dal DLgs n.185/16 (correttivo del Jobs Act) dall’8 ottobre 2016, Fondazione studi emana una serie di FAQ per chiarire alcuni punti ancora controversi.
1. A quale sede dell’Ispettorato devo inviare l’email con la nuova comunicazione, nell’ipotesi in cui la sede legale non coincida con il luogo di lavoro?
Nell’individuazione della sede dell’Ispettorato competente occorre riferirsi alla lettura del combinato disposto di cui agli art. 410 e 413 cpc. Per cui, anche in linea con la finalità ispettiva, ci si deve riferire alla sede competente per il luogo ove la prestazione si è svolta. Sul punto si veda anche la nota del Ministero del lavoro n. 14773 del 26 luglio 2016 sulla competenza territoriale in materia di vigilanza. Comunque si ritiene che ove la comunicazione venga indirizzata ad altra sede, il committente non può essere passibile di sanzioni, in quanto la comunicazione risulta effettuata. Ovviamente è sempre estremamente opportuno conservare copia delle email trasmesse.
2. Quanti lavoratori al massimo possono comunicare nell’email?
La comunicazione dovrà riguardare ogni singolo lavoratore, ma non si riscontra alcun limite di soggetto per ogni email.
3. E’ possibile effettuare la trasmissione dell’ email all’Ispettorato anche dall’indirizzo email del Consulente del Lavoro?
Si. Questo sia in analogia con le regole sul lavoro intermittente , sia perché la circolare n.1/16 non esclude espressamente questa possibilità.
4. Per l’invio dell’ email posso utilizzare la posta elettronica ordinaria o devo inviare una PEC?
L’invio può avvenire con posta elettronica ordinaria. Questo anche perché l’indirizzo che riceve non risulta essere un indirizzo PEC.
5. Quale regime sanzionatorio vige per il periodo dall’8 ottobre 2016 (data di entrata in vigore del DLgs correttivo) al 17 ottobre 2016 (data di emanazione della circolare dell’Ispettorato?
Sul tema si esprime espressamente la circolare 1/16 dell’INL. L’assenza di indicazioni operative nel corso di questo periodo ha impedito l’assolvimento dell’obbligo e la vigilanza dovrà tenerne conto.
6. Posso inviare un SMS invece dell’ email con i dati richiesti dalle nuove regole?
No. Fino alla creazione di un’apposita infrastruttura tecnologica, l’unica modalità ammessa dall’Ispettorato è quella indicata, cioè l’ email.
7. L’ email sostituisce l’attivazione del voucher (dichiarazione di inizio attività) all’Inps?
No. Si tratta di un adempimento aggiuntivo.
8. Le modifiche e le integrazioni come e quando vanno comunicate all’Ispettorato?
Per email e non oltre 60 minuti prima dell’attività alla quale si riferiscono, andranno comunicate anche modifiche e/o integrazioni.
Questa notizia è curata dalla redazione dello Studio Luisa Mariani, consulente del lavoro con sede in Lissone.
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