Archivi categoria: Contratti di lavoro particolari

Contratti di lavoro particolari (Lavoratori a tempo determinato, Part-time, lavoratori intermittenti, lavoratori somministrati, collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori disabili, Dirigenti, minori, apprendisti, stagisti, Stranieri, lavoratori all’estero…)

Patologie oncologiche o cronico degenerative: diritti dei lavoratori

I lavoratori affetti da patologie oncologiche o da altre gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa (anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita), hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale (art. 8, c. 3, Dlgs 81/2015).
Per malattie cronico-degenerative ingravescenti si intendono quelle patologie che si aggravano progressivamente; non sempre è facile distinguere tali malattia rispetto a quelle che, seppure croniche, non peggiorano gradualmente nel corso del tempo.
La trasformazione può essere concessa a condizione che la malattia parzialmente invalidante sia accertata da una commissione medica istituita presso l’ASL territorialmente competente.
La richiesta del lavoratore non può essere negata sulla base di contrastanti esigenze aziendali; le parti si devono accordare sul nuovo orario di lavoro e sulla sua collocazione temporale, che può essere di tipo orizzontale, verticale o misto ma che deve prioritariamente tenere in considerazione le specifiche esigenze del lavoratore (Circ. Min. Lav. 22/12/ 2005 n. 40).
Su richiesta del lavoratore il rapporto a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto a tempo pieno.
Qualora non si possa o voglia ricorrere al part-time l’INPS (Circ. 25/07/2003 n. 136) ha considerato sufficiente un’unica certificazione del medico curante che attesti la necessità di trattamenti ricorrenti comportanti incapacità lavorativa e che li qualifichi l’uno ricaduta dell’altro. Gli interessati devono inviare la certificazione prima dell’inizio della terapia, fornendo anche l’indicazione dei giorni previsti per l’esecuzione. A tale certificazione dovranno far seguito, sempre a cura degli interessati, periodiche dichiarazioni della struttura sanitaria riportanti il calendario delle prestazioni effettivamente eseguite, le sole che danno titolo all’indennità.

Nel caso che le suddette patologie oncologiche o cronico-degenerative ingravescenti riguardino il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice e questi abbiano necessità di assistenza continua non vi è il diritto di chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale; in tal caso il dipendente ha solo la priorità nella trasformazione del contratto, da tempo pieno a tempo parziale (art. 8, c. 4, Dlgs 81/2015).
Tale priorità può essere fatta valere anche in caso di lavoratore o lavoratrice:
– che assiste una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa definita grave e che abbia, quindi, necessità di assistenza continua.
– con figlio convivente di età non superiore a 13 anni o con figlio convivente portatore di handicap.

La legge, a differenza di alcuni contratti collettivi (come ad esempio il contratto per i dirigenti dipendenti dalle imprese creditizie e finanziarie) non prevede, invece, alcuna maggiorazione del periodo di comporto (ossia del periodo massimo di malattia che consente la conservazione del posto di lavoro) in caso di malattia oncologica o di altra grave patologia cronico-degenerativa.


Questa notizia è curata dalla redazione dello Studio Luisa Mariani, consulente del lavoro con sede in Lissone.
La redazione è composta da uno staff di professionisti, dediti alla ricerca e all’approfondimento, sempre al fianco del cliente per offrirgli la più completa consulenza del lavoro e fiscale e garantirgli un costante aggiornamento.

Part-time agevolato: presentazione delle istanze on line

Dal 2 giugno 2016 i datori di lavoro potranno presentare on line le istanze di post-18autorizzazione al part-time agevolato per i lavoratori privati assunti a tempo pieno indeterminato (in possesso di 20 anni di contributi e che matureranno il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia entro il 31 dicembre 2018), che abbiano concordato con il proprio datore di lavoro il passaggio al part-time, con una riduzione dell’orario in misura compresa tra il 40% e il 60%.
Due sono i benefici per il lavoratore che stipula il part-time agevolato:
– il ricevimento mensile in busta paga dell’importo corrispondente ai contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, relativi alla prestazione lavorativa non effettuata. Tale somma è omnicomprensiva, non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente e non è assoggettata ad alcuna forma di contribuzione previdenziale, ivi inclusa quella relativa all’assicurazione INAIL;
– il riconoscimento, per il periodo di riduzione della prestazione lavorativa, della contribuzione figurativa corrispondente alla prestazione non effettuata, cosicché alla maturazione dell’età pensionabile il lavoratore percepirà l’intero importo della pensione, senza alcuna penalizzazione.

Il procedimento relativo all’ammissione al beneficio si articola, in due fasi:
– stipula del contratto di lavoro part-time;
– presentazione dell’istanza da parte del datore di lavoro all’INPS.
L’INPS, con circolare operativa, illustra gli adempimenti da seguire nell’ambito di queste fasi.
1) Acquisizione in via telematica da parte del lavoratore della certificazione idonea a comprovare l’avvenuto raggiungimento del requisito contributivo nonché la maturazione, entro il 31 dicembre 2018, del requisito anagrafico per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia.
2) Stipula tra datore di lavoro e lavoratore del contratto di lavoro part-time agevolato.
3) Trasmissione del contratto da parte del datore di lavoro alla competente DTL affinché la medesima, rilasci apposito provvedimento di autorizzazione;
4) Ricevuta l’autorizzazione della DTL inoltro della domanda da parte del datore di lavoro sul sito internet dell’INPS.
Sulla base delle verifiche effettuate dall’INPS, e comunque entro 5 giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione dell’istanza, l’Istituto accoglie o rigetta la medesima.

La fruizione del beneficio cessa, in ogni caso, al momento della maturazione, da parte del lavoratore, del requisito anagrafico per il conseguimento del diritto al predetto trattamento pensionistico di vecchiaia e qualora siano modificati i termini dell’accordo come sopra indicati.
In caso di cessazione anticipata del beneficio relativo al “part-time agevolato” a causa di modifica dei termini dell’accordo stipulato tra datore di lavoro e lavoratore, sarà onere del datore di lavoro comunicare all’Istituto e alla competente DTL la cessazione del rapporto di lavoro a tempo parziale agevolato.
La circolare conclude con istruzioni per la compilazione delle denunce retributive/contributive.

Circ. INPS 26/05/2016 n. 90


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Disabili: versamento del contributo esonerativo

Dal 24 settembre 2015, i datori di lavoro che occupano addetti impegnati in lavorazioni a rischio elevato (cioè che comportano il pagamento di un tasso di premio INAIL pari o superiore al 60 per mille) possono autocertificare l’esonero dall’obbligo di assunzione dei disabili per quanto riguarda i medesimi addetti, versando al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili un contributo esonerativo per ciascun lavoratore disabile non occupato.
Il 2 maggio 2016 è stato pubblicato sul portale del Ministero del Lavoro il DI 10 marzo 2016, che stabilisce le modalità di presentazione dell’autocertificazione dell’esonero, la quota massima di esonero fruibile e le modalità del versamento del contributo esonerativo.
L’autocertificazione, che deve essere redatta secondo il modello allegato al decreto, va presentata, entro 60 giorni dall’insorgenza dell’obbligo di assunzione dei lavoratori con disabilità, esclusivamente in via telematica, per mezzo della Banca dati del collocamento mirato.
Nell’autocertificazione il datore di lavoro deve dichiarare:
– la classe occupazionale complessiva di appartenenza,
– la base di computo,
– la quota di riserva,
– il numero dei lavoratori con disabilità occupati,
– il numero degli addetti impegnati in lavorazione a rischio elevato,
– la base netta (base di computo al netto degli addetti impegnati in lavorazioni a rischio elevato) e la quota netta (quota di riserva calcolata sulla base netta),
– la quota di esonero (numero dei lavoratori disabili per cui si autocertifica l’esonero dall’obbligo di assunzione).
Il contributo esonerativo deve essere versato al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili ed è pari a € 30,64 per ogni giorno lavorativo, per ciascun lavoratore con disabilità per cui si autocertifica l’esonero. Indipendentemente dal CCNL applicato, il contributo è calcolato convenzionalmente su cinque giorni lavorativi a settimana, pari a 22 giorni lavorativi al mese ed è, pertanto, stabilito in € 2.022,24 a trimestre.
Il primo versamento deve essere effettuato nei cinque giorni lavorativi precedenti l’autocertificazione e copre il periodo dalla data di presentazione dell’autocertificazione al termine del trimestre.
I versamenti successivi vanno effettuati con cadenza trimestrale entro il giorno 10 del mese successivo al termine del trimestre già coperto da versamento e coprono in ogni caso l’intero trimestre in cui vengono versati.
In sede di prima applicazione l’autocertificazione va presentata entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.

DI 10 marzo 2016


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Part-time agevolato “in uscita” per dipendenti privati

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto attuativo del c.d. part-time post-17agevolato” in uscita”, i lavoratori privati assunti a tempo pieno indeterminato in possesso di 20 anni di contributi e che matureranno il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia entro il 31 dicembre 2018, possono concordare con il proprio datore di lavoro il passaggio al part-time, con una riduzione dell’orario in misura compresa tra il 40% e il 60%.
Essi riceveranno mensilmente in busta paga l’importo corrispondente ai contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, relativi alla prestazione lavorativa non effettuata: tale somma è omnicomprensiva, non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente e non è assoggettata ad alcuna forma di contribuzione previdenziale, ivi inclusa quella relativa all’assicurazione INAIL.

Per il periodo di riduzione della prestazione lavorativa, lo Stato riconoscerà al lavoratore la contribuzione figurativa corrispondente alla prestazione non effettuata, cosicché alla maturazione dell’età pensionabile il lavoratore percepirà l’intero importo della pensione, senza alcuna penalizzazione.

Per accedere al beneficio il datore di lavoro deve:
trasmettere alla DTL il contratto di lavoro a tempo parziale agevolato affinché la stessa rilasci il provvedimento di autorizzazione di accesso al beneficio;
– trasmettere istanza telematica all’INPS.
Gli effetti del contratto decorrono dal primo giorno del periodo di paga mensile successivo a quello di accoglimento, da parte dell’INPS, dell’istanza telematica del datore di lavoro.

DECRETO 7 aprile 2016 : GU n.115 del 18-5-2016


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