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Assunzioni (Adempimenti, Agevolazioni nelle assunzioni…)

Incentivo giovani genitori esteso agli studi professionali

Il Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del lavoro ha avanzato istanza di post-9interpello per conoscere il parere del Ministero del Lavoro in merito alla concessione dell’incentivo per l’assunzione di giovani genitori “precari” riconosciuto alle imprese private (art. 2, c. 1, DM 19 novembre 2010) anche in favore degli studi professionali.
Il Ministero del Lavoro fornisce parere positivo in quanto la nozione di imprenditore/datore di lavoro deve essere intesa in senso ampio, cioè connessa a qualunque soggetto che svolge attività economica e che sia attivo in un determinato mercato, a prescindere dalla forma giuridica assunta, ricomprendendo di conseguenza anche gli studi professionali.

Risp. Interpello Min. Lav. 20/05/2016 n. 16


Questa notizia è curata dalla redazione dello Studio Luisa Mariani, consulente del lavoro con sede in Lissone.
La redazione è composta da uno staff di professionisti, dediti alla ricerca e all’approfondimento, sempre al fianco del cliente per offrirgli la più completa consulenza del lavoro e fiscale e garantirgli un costante aggiornamento.

Esonero contributivo per nuove assunzioni a tempo indeterminato: precisazioni ministeriali

La legge di Stabilità 2016 ha previsto, con riferimento alle nuove assunzioni a tempo inpsindeterminato effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016, il riconoscimento, per un periodo massimo di 24 mesi, dell’esonero dal versamento del 40% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di un importo pari a 3.250 euro su base annua.
Viene chiesto al Ministero del Lavoro se sia possibile fruire dell’esonero, qualora l’assunzione riguardi lavoratori per i quali, pur essendo già stato concesso il beneficio per una precedente assunzione a tempo indeterminato da parte di altro datore di lavoro in base alla legge di Stabilità 2015, la stessa agevolazione sia stata comunque fruita per un periodo inferiore a 24 mesi a seguito della risoluzione del rapporto.
Il Ministero del Lavoro ha precisato che ciò è possibile, a condizione che il datore di lavoro che assume non sia una società controllata dal precedente datore di lavoro o ad esso collegata ai sensi dell’art. 2359 c.c. o facente capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto e ferme restando le ulteriori condizioni previste dalla norma.

Risp. Interpello Min. Lav. 20/05/2016 n. 17


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Bonus occupazione programma “Garanzia giovani”

Importante opportunità per chi assume giovani lavoratori.

I datori di lavoro che assumono giovani registrati al Programma “Garanzia giovani” (possono registrarsi ragazzi di età compresa tra i 15 e i 29 anni non inseriti in un percorso di studi, non occupati né inseriti in un percorso di formazione) godono di un bonus economico.

Il bonus occupazione spetta per i seguenti rapporti:
– contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione;
– contratto a tempo determinato di durata di almeno 6 mesi, anche a scopo di somministrazione;
apprendistato professionalizzante o di mestiere;
trasformazione a tempo indeterminato di precedente rapporto a termine.
Non si applica, invece, per le assunzioni di lavoratori domestici o per rapporti di lavoro intermittente, ripartito e accessorio.

Il bonus occupazione varia in base alla tipologia contrattuale attivata ed alla classe di profilazione attribuita
al giovane:
Bonus occupazione giovani
Nel caso di lavoro a tempo parziale l’importo del bonus è proporzionato alla percentuale di part time.

Circ. INPS 1/04/2016 n. 59


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