Archivi categoria: Assunzioni

Assunzioni (Adempimenti, Agevolazioni nelle assunzioni…)

Ricollocazione mamme – Regione Lazio

La Regione Lazio ha pubblicato un bando che si propone di aiutare le mamme con un post-9figlio a carico di età inferiore ai sei anni, rimaste senza lavoro, offrendo strumenti concreti per la loro ricollocazione nel mondo del lavoro, attraverso soggetti accreditati.

Sono destinatarie dei servizi di supporto le donne in possesso dei seguenti requisiti:

  • in cerca di occupazione, ai sensi della circolare n. 34/2015 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
  • disoccupate alla data di registrazione ed alla data della presa in carico con rilascio della DID;
  • con almeno un figlio di età inferiore a 6 anni compiuti (6 anni e 364 giorni) alla data della registrazione;
  • residenti nel Lazio.

Possono partecipare anche donne con cittadinanza non comunitaria in possesso di regolare permesso di soggiorno aventi i suddetti sopra descritti.

Le risorse stanziate sono pari a 900 mila euro per un numero massimo di donne destinatarie degli interventi pari a 500.

Sarà il soggetto accreditato a prendere in carico la neomamma con l’onere di avviare un percorso di orientamento specialistico volto all’inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro tenendo conto delle singole competenze.

In caso di scelta di accompagnamento al lavoro autonomo è, invece, prevista una formazione imprenditoriale e l’assistenza alla creazione di impresa.

Le domande devono essere presentate, esclusivamente in via telematica, entro le ore 12 del 20 dicembre 2016.


Questa notizia è curata dalla redazione dello Studio Luisa Mariani, consulente del lavoro con sede in Lissone.
La redazione è composta da uno staff di professionisti, dediti alla ricerca e all’approfondimento, sempre al fianco del cliente per offrirgli la più completa consulenza del lavoro e fiscale e garantirgli un costante aggiornamento.

Jobs Act Lavoro accessorio Ammortizzatori Disabilità

post-4Il Consiglio dei Ministri si è riunito in data 23 settembre 2016 ed ha approvato in via definitiva un decreto legislativo recante modifiche al Jobs Act, inerenti il lavoro accessorio, gli ammortizzatori sociali, la normativa sulla disabilità, l’INL, l’ISFOL e l’ANPAL.

Lavoro accessorio

Per quanto concerne il lavoro accessorio la novità consiste nell’obbligo che avranno i committenti imprenditori non agricoli o professionisti a comunicare, mediante sms o posta elettronica, alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione di lavoro accessorio:

  • i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore;
  • il luogo, il giorno e l’ora di inizio e di fine della prestazione.

Per i committenti imprenditori agricoli il medesimo obbligo sarà inerente:

  • i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore;
  • il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 3 giorni.

In caso di violazione degli obblighi di comunicazione si applicherà la sanzione amministrativa da euro 400 a 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione.

Ammortizzatori sociali

Le principali modifiche approvate al c.d. T.U. sugli ammortizzatori sociali consistono in:

  • possibilità di trasformare i contratti di solidarietà «difensivi» in contratti di solidarietà «espansivi»;
  • possibilità per le imprese di rilevante interesse strategico per l’economia nazionale, che abbiano concluso accordi in sede governativa entro il 31 luglio 2015, di richiedere la reiterazione della riduzione contributiva per i lavoratori interessati alla riduzione dell’orario, per la durata stabilita da apposita commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e comunque entro il limite di 24 mesi;
  • miglioramento della NASpI riconosciuta ai lavoratori con qualifica di stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • l’ampliamento, per l’anno 2016, della percentuale delle risorse finanziarie non spese che le Regioni e le Province autonome possono utilizzare per la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga. In alternativa, le Regioni e Province autonome possono destinare le risorse non spese ad azioni di politica attiva;
  • aumento del finanziamento destinato al pagamento della CIGS per le imprese sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata o destinatarie di interdittiva antimafia;
  • possibilità di autorizzare un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, per non più di 12 mesi, per le imprese operanti nelle c.d. aree di crisi complessa già individuate. Per accedere alla misura le imprese dovranno presentare un piano di recupero occupazionale che prevede appositi percorsi di politiche attive del lavoro concordati con la regione e finalizzati alla rioccupazione dei lavoratori.

Altro

Con riferimento ai decreti legislativi nn. 149, 150 e 151 del 2015, dal comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 131 del 2016, si apprende che sono state previste precisazioni riguardanti questioni organizzative e gestionali dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, dell’ISFOL e dell’ANPAL, nonché la disciplina in materia di diritto al lavoro delle persone con disabilità.


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Apprendistato Accordo interconfederale regionale Artigiani Veneto

L’1 settembre 2016, Confartigianato Imprese Veneto, CNA del Veneto, Casartigiani del

Close-up of businesswoman holding pen in hands and writing a note.

Veneto, CGIL regionale Veneto, CISL regionale Veneto e UIL regionale Veneto, hanno firmato l’accordo interconfederale regionale sull’apprendistato di 1° e 3° livello.

La disciplina dell’accordo avrà efficacia per le assunzioni di apprendisti sulla base dell’art. 43 o dell’art. 45 del D.Lgs. 81/2015, effettuate dalle imprese artigiane e dalle PMI che rientrano nel campo di applicazione dei contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell’accordo stesso ovvero dalle rispettive Confederazioni a livello nazionale.

Tale disciplina potrà essere applicata per le assunzioni, sulla base del CCNL/regolamento adottato, nelle associazioni artigiane del Veneto e negli enti da loro promossi a qualsiasi livello a condizione che aderiscano, direttamente o per il tramite di un’Associazione provinciale, ad un’Associazione regionale firmataria dell’accordo.

La validità dell’accordo è estesa anche alle strutture bilaterali dell’artigianato Veneto derivanti da accordi collettivi a livello regionale.

Retribuzione

Per l’apprendistato di 1° e 3° livello, il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo per le ore di formazione esterna, mentre, per le ore di formazione interna al lavoratore viene riconosciuta una retribuzione oraria pari al 10% di quella dovuta.

La maturazione dei ratei degli istituti contrattuali indiretti o differiti non è prevista durante le ore di formazione interna ed esterna.

Per le ulteriori ore svolte in azienda, non rientranti nella formazione interna, il trattamento economico sarà determinato dall’applicazione delle percentuali indicate di seguito sulla retribuzione tabellare dei contratti di primo livello, relativa alla categoria/livello nel quale lo stesso sarà inquadrato al termine del periodo di apprendistato.

Apprendistato di 1° livello

primo anno inserimento 51%
secondo anno inserimento 56%
terzo anno inserimento 65%
quarto anno inserimento 75%

Con decorrenza dal mese successivo a quello di superamento del 18° anno di età, il trattamento economico dell’apprendista sarà maggiorato di 5 punti percentuali.

Apprendistato di 3° livello

primo anno inserimento 80%
secondo anno inserimento 85%
terzo anno inserimento 90%
eventuali anni successivi al terzo 92%

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Assunzione di disabili: richiesta telematica degli incentivi

Sono state diramate le istruzioni dell’INPS sugli incentivi previsti a favore dei datori di post-18lavoro che assumono lavoratori disabili, in vigore dal 1° gennaio 2016, a seguito delle novità introdotte dal Jobs Act (art. 13 L. 68/99 come modificato dall’art. 10 D.Lgs. 151/2015).
Le novità riguardano sia la misura degli incentivi, sia le modalità di richiesta che sono gestite direttamente dall’INPS attraverso apposite procedure telematiche.

Campo di applicazione
L’incentivo è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati (anche non imprenditori), compresi quelli non soggetti all’obbligo di assunzione dei disabili e può essere fruito per l’assunzione delle seguenti categorie di lavoratori:
– disabili con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria;
– disabili con una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79% o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria;
– con disabilità intellettiva e psichica che comporta una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%.
L’incentivo spetta per le assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine, anche part-time, decorrenti dal 1° gennaio 2016.
Per i lavoratori con disabilità intellettiva e psichica, inoltre, l’incentivo può essere riconosciuto (per tutta la durata del contratto) anche per le assunzioni a tempo determinato, purché tali rapporti abbiano una durata non inferiore a 12 mesi. L’incentivo spetta anche per:
– i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro;
– i rapporti di lavoro a domicilio;
– le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione (con missione a tempo determinato o indeterminato).

Condizioni
L’incentivo è subordinato:
– alla regolarità degli obblighi contributivi, all’osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e al rispetto degli altri obblighi di legge e degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali;
– alla realizzazione dell’incremento netto dell’occupazione, rispetto alla media dei lavoratori occupati nei 12 mesi precedenti l’assunzione o la trasformazione;
– alle condizioni generali di compatibilità con il mercato interno.
Misura e durata
L’incentivo varia in relazione al grado di disabilità del lavoratore e viene calcolato in misura percentuale sulla retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, come indicato nella seguente tabella.

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Domanda
La domanda deve essere inoltrata utilizzando l’apposito modulo di istanza on line “151-2015”, presente all’interno dell’applicazione “DiResCo – Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”.
La richiesta può essere inviata sia per le assunzioni in corso – con data di decorrenza dal 1° gennaio 2016 – che per i rapporti di lavoro non ancora iniziati.
L’INPS, a seguito di verifica di disponibilità di risorse, comunica la prenotazione in favore del datore di lavoro dell’importo massimo dell’incentivo, proporzionato alla retribuzione indicata, per il lavoratore segnalato nella domanda preliminare.
Entro 7 giorni dalla ricezione della comunicazione di prenotazione positiva dell’INPS, il datore di lavoro deve stipulare il contratto di assunzione (o di trasformazione) e – entro i successivi 7 giorni – deve comunicare l’avvenuta stipulazione del contratto di lavoro, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore.
L’INPS effettua i necessari controlli e attribuisce un esito positivo o negativo alla domanda definitiva di ammissione al beneficio.
L’incentivo è fruito dal datore di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili (trimestrali nel caso di datori di lavoro agricoli che operano con il sistema DMAG).
Per i datori di lavoro che operano con il sistema UniEmens, il conguaglio decorre dal periodo di competenza di giugno 2016. Il recupero del beneficio relativo ai mesi pregressi (gennaio 2016 – maggio 2016) per assunzioni incentivate già effettuate può essere operato – mediante esposizione nelle denunce contributive – entro il 16 settembre 2016.
Circ. INPS 13/06/2016 n. 99


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Superbonus per la trasformazione dei tirocini: istruzioni INPS

post-2Allo scopo di promuovere la trasformazione dei tirocini in contratti di lavoro è stato istituito un nuovo incentivo nell’ambito del Programma “Garanzia Giovani”, il “Super Bonus Occupazione – trasformazione tirocini” (Decr. Dir. 3/2/2016 n. 16; Decr. Dir. 8/4/2016 n. 79).
Il nuovo incentivo trova applicazione per le assunzioni effettuate nell’intero territorio nazionale, ad esclusione di quelle con sede di lavoro nella Provincia di Bolzano.
Di seguito riportiamo le principali indicazioni operative che l’INPS ha fornito per il godimento dell’incentivo.

Datori di lavoro e lavoratori interessati
Il superbonus può essere riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori che assumono un lavoratore che abbia svolto o stia svolgendo un tirocinio extracurriculare rientrante nell’ambito del Programma “Garanzia Giovani”, a prescindere dal fatto che il tirocinio sia stato o meno realizzato presso il medesimo datore di lavoro.
Il superbonus spetta per l’assunzione di giovani che, all’inizio del percorso di tirocinio extracurriculare siano in possesso del requisito di NEET ossia non siano inseriti in un percorso di studi e non siano occupati.
In favore dello stesso lavoratore l’incentivo può essere riconosciuto per un solo rapporto: una volta concesso, non è possibile rilasciare nuove autorizzazioni per nuove assunzioni effettuate dallo stesso o da altro datore di lavoro.
Si precisa, al riguardo, che non è possibile riconoscere il superbonus per assunzioni che si riferiscano allo stesso giovane per la cui assunzione si sia già fruito del bonus ordinario.

Rapporti incentivati
Il superbonus può essere riconosciuta per le assunzioni effettuate tra il 1°marzo ed il 31 dicembre 2016 riguardanti lavoratori che abbiano avviato e/o concluso un tirocinio extracurriculare entro il 31 gennaio 2016.
Spetta per le assunzioni a tempo indeterminato (anche a tempo parziale, purché sia concordato un orario di lavoro pari o superiore al 60% dell’orario normale), anche a scopo di somministrazione, nonché per i rapporti di apprendistato professionalizzante.
L’incentivo inoltre è riconoscibile per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro.
Sono invece escluse le seguenti tipologie contrattuali:
– apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
– apprendistato di alta formazione e di ricerca;
– lavoro domestico, intermittente e accessorio.

Misura dell’incentivo.
L’importo dell’incentivo è determinato dalla classe di profilazione (indicatore con cui si stima il grado di difficoltà del giovane nella ricerca di un’occupazione) attribuita al momento dell’iscrizione al Programma “Iniziativa Occupazione Giovani” secondo il seguente schema:

classe profilazione

Per l’apprendistato professionalizzante Il bonus corrisponde a quello previsto per i rapporti a tempo indeterminato, se il rapporto ha una durata pari o superiore a 12 mesi; se invece la durata del periodo formativo inizialmente concordata è inferiore a 12 mesi, l’importo complessivo del beneficio è proporzionalmente ridotto.
L’incentivo è fruibile in 12 quote mensili di pari importo e, in caso di conclusione anticipata del rapporto, va proporzionato alla durata effettiva dello stesso.
In caso di rapporto a tempo parziale gli importi sono proporzionalmente ridotti.
Adempimenti per l’ammissione all’incentivo
Il datore di lavoro deve inoltrare all’INPS una domanda preliminare di ammissione all’incentivo, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line “GAGI”.
Verificati i presupposti per l’ammissione e la disponibilità delle risorse, l’INPS comunica che è stato prenotato in favore del datore di lavoro l’importo dell’incentivo per il lavoratore indicato nell’istanza preliminare. Ricevuta la comunicazione il datore di lavoro deve:
– effettuare l’assunzione, entro 7 giorni lavorativi;
– comunicare l’avvenuta assunzione, entro 14 giorni lavorativi, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore.
L’istanza di conferma costituisce domanda definitiva di ammissione al beneficio.
L’incentivo è autorizzato dall’Inps in base all’ordine cronologico di presentazione delle istanze.

Fruizione
Il datore di lavoro la cui istanza di conferma viene accolta riceverà l’indicazione della misura complessiva dell’incentivo spettante che dovrà essere fruito, in 12 quote mensili di pari importo, ferma restando la permanenza del rapporto di lavoro. In caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro, il super bonus dovrà essere proporzionato alla durata effettiva dello stesso.
L’incentivo viene fruito mediante conguaglio/compensazione operato sulle denunce contributive (UniEmens o DMAG, per i lavoratori agricoli).

Circ. INPS 24/05/ 2016 n. 89


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