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Assunzioni (Adempimenti, Agevolazioni nelle assunzioni…)

Bonus assunzioni: gli incentivi del 2017

post-2L’approvazione della legge di Bilancio per il 2017 ha definito il quadro delle agevolazioni di cui potranno usufruire le aziende per le nuove assunzioni.

I bonus sono dedicati alle imprese che assumono a tempo indeterminato o in apprendistato giovani che hanno svolto periodi di alternanza scuola lavoro e che hanno ottenuto il titolo di studio da meno di 6 mesi. I giovani devono avere un’età compresa tra i 15 e i 24 anni e, se disoccupati da più di sei mesi, devono avere un’età superiore ai 24 anni.
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Assunzione e creazione di impresa: guida agli incentivi

E’ disponibile la “Guida agli incentivi all’assunzione e alla creazione di impresa” aggiornata all’1 ottobre 2016, pubblicata da Italia Lavoro.post-1
Il documento fornisce una sintesi periodica degli incentivi all’assunzione ed alla creazione d’impresa a livello nazionale, regionale e provinciale.
La Guida è suddivisa in tre sezioni:

– Incentivi all’assunzione previsti dalla normativa nazionale, che raccoglie, attraverso schede di sintesi, gli incentivi previsti dalla normativa nazionale in vigore. Le schede sono suddivise in base alla tipologia dei destinatari (Giovani, Donne, Lavoratori over 50, Lavoratori in CIGS, Lavoratori in mobilità, Lavoratori svantaggiati, Lavoratori disabili), con in più un’ulteriore categoria denominata “Altre agevolazioni” che ricomprende altre tipologie di target e agevolazioni di natura fiscale;
– Incentivi all’assunzione e alla creazione d’impresa previsti dalla normativa regionale, che elenca tutti gli incentivi suddivisi per regioni, previsti dalla normativa regionale;
– Avvisi regionali/provinciali che prevedono incentivi all’assunzione e alla creazione d’impresa che raggruppa, invece, gli avvisi regionali/provinciali e contiene l’elenco dei bandi attivi, emessi dalle Regioni e dalle Province.


Questa notizia è curata dalla redazione dello Studio Luisa Mariani, consulente del lavoro con sede in Lissone.
La redazione è composta da uno staff di professionisti, dediti alla ricerca e all’approfondimento, sempre al fianco del cliente per offrirgli la più completa consulenza del lavoro e fiscale e garantirgli un costante aggiornamento.

Comunicazioni obbligatorie: nuovi standard e nuove istruzioni

Con nota dell’11 agosto 2016 e successiva integrazione del 16 settembre 2016, del imgresMinistero del Lavoro, è stato comunicato che alle ore 17.00 del 30 settembre 2016 entrano in vigore i nuovi standard tecnici relativi alle Comunicazioni obbligatorie, che comprendono tutti i modelli in uso (es: UNI-Lav, UNI-Somm), ed alla piattaforma del sistema nazionale per l’incontro domanda e offerta di lavoro e Garanzia Giovani.

Sul portale cliclavoro, nella sezione download, sono, inoltre, disponibili le nuove istruzioni, relative alle Comunicazioni obbligatorie, in vigore dal 30 settembre 2016.


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Correttivo al Jobs Act Guida operativa

In data 8 ottobre 2016 è entrato in vigore il c.d. correttivo al Jobs Act (D.Lgs. n. 185/2016)post-4 che ha apportato modifiche ai Decreti Legislativi 15 giugno 2015, n. 81 e 14 settembre 2015, n. 148, 149, 150 e 151 ed ha completato il quadro giuridico di riferimento del progetto Jobs Act.

Con una corposa Guida operativa, la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, in data 24 ottobre 2016, ha fornito indicazioni in merito alle novità introdotte, mettendo in evidenza non solo la revisione del testo normativo modificato ma evidenziando, altresì, i cambiamenti sul piano operativo.

La Guida analizza, nello specifico:

  • apprendistato;
  • lavoro accessorio;
  • abrogazione delle norme transitorie;
  • ammortizzatori sociali;
  • semplificazione dell’attività ispettiva in materia di lavoro (INL);
  • politiche attive del lavoro;
  • semplificazione degli adempimenti con riferimento a collocamento obbligatorio, controllo a distanza dei lavoratori e dimissioni telematiche.

La Guida annuncia, inoltre, che nelle prossime settimane la Fondazione CdL effettuerà approfondimenti specifici sulle principali tematiche che sono state oggetto di modifica.


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Apprendistato professionalizzante: vantaggioso se si assume un disoccupato

Il Jobs Act ha esteso il campo di applicazione del contratto di apprendistato post-3professionalizzante all’assunzione di soggetti, di qualunque età, beneficiari di indennità di mobilità o di trattamento di disoccupazione. Si tratta di una misura volta a favorire la riqualificazione e il reinserimento dei soggetti che hanno perso il posto di lavoro. Sono esclusi dal campo di applicazione, invece, i titolari di assegno di ricollocazione, non assimilabile alle misure di sostegno al reddito.

Il D.Lgs.n. 81 del 2015, nell’ambito della riforma operata con il Jobs Act, ha previsto l’estensione della possibilità di stipulare un contratto di apprendistato professionalizzante per i lavoratori disoccupati che siano beneficiari di una indennità di mobilità o un trattamento di disoccupazione (NASpI, ASDI, DIS-COLL).

Si tratta di una opportunità finalizzata all’incentivazione della qualificazione o riqualificazione professionale dei soggetti che hanno perso il posto di lavoro.

Apprendistato professionalizzante e limiti di età

Il contratto di apprendistato professionalizzante, che per legge è destinato ai giovani fino a 30 anni di età, può essere stipulato a prescindere dal limite di età, purchè il lavoratore sia beneficiario di un trattamento di disoccupazione.

In questo caso il datore di lavoro ha diritto:

– alla riduzione contributiva prevista per le ordinarie fattispecie di apprendistato;

– a sotto inquadrare il lavoratore o, in alternativa, ad operare la percentualizzazione della retribuzione dell’apprendista;

ma è obbligato ad erogare almeno 120 ore di formazione all’apprendista: in questo modo il lavoratore disoccupato ha l’occasione di reinserirsi in una nuova realtà aziendale e di formarsi anche per lo svolgimento di una nuova mansione.

Beneficiari di assegno di ricollocazione

Con interpello dello scorso mese di maggio, il Ministero del lavoro ha chiarito che queste disposizioni normative non si applicano ai soggetti disoccupati che siano beneficiari di assegno di ricollocazione o parti del contratto di ricollocazione, qualora gli stessi non siano percettori anche di un trattamento di disoccupazione: questi soggetti disoccupati percepiscono l’indennità oraria per la frequenza di azioni di politica attiva del lavoro.

L’assegno di ricollocazione, quale strumento di politica attiva, viene riconosciuto a coloro che percepiscono l’indennità NASpI da più di quattro mesi, ed è vincolato all’utilizzo esclusivamente presso i Centri per l’impiego o presso gli altri soggetti privati accreditati al fine di ottenere un servizio di assistenza intensiva nella ricerca di un nuovo lavoro. Esso non può essere quindi assimilato a misure di sostegno al reddito.

Peculiarità del contratto

Questa tipologia di apprendistato ha l’obiettivo ultimo quello di garantire al giovane lavoratore un periodo di lavoro, di solito di 3 anni, finalizzato alla formazione e all’apprendimento di un nuovo mestiere o di una nuova professione, per cui, appare evidente che la condizione per l’assunzione di questa categoria di lavoratori, può avvenire solo se inquadrata all’interno di una qualificazione o riqualificazione professionale e solo se vi è un trattamento di disoccupazione.

Ciò significa che il piano formativo, redatto sulla base delle indicazioni fornite dal CCNL, deve tendere o ad una maggiore qualificazione rispetto a quella già posseduta o ad una nuova qualificazione che prescinde da quella in possesso.

Ne deriva che l’apprendistato professionalizzante, nel rispetto del piano formativo elaborato sulla base del contratto collettivo nazionale applicato, può riguardare una qualificazione ulteriore rispetto a quella già posseduta o una riqualificazione professionale.

Va ricordato che, in questa fattispecie, al termine del rapporto di apprendistato non è possibile esercitare il diritto di recesso e non è prevista l’estensione della contribuzione ridotta nell’anno successivo alla trasformazione del rapporto.

Vantaggi per il datore di lavoro

La normativa vigente in materia prevede una serie di vantaggi sotto il profilo:

– contributivo – i vantaggi per un datore di lavoro che assume un disoccupato over 29 come apprendista professionalizzante, sono maggiori rispetto a quelli previsti per l’esonero contributivo biennale. A differenza però del normale apprendistato professionalizzante, quello senza limiti, non prevede l’ulteriore beneficio di 12 mesi per chi trasforma il contratto da apprendistato a tempo indeterminato;

– economico – vista la possibilità di inquadrare il nuovo assunto, al di sotto dell’inquadramento previsto dalla legge, per tutto il periodo formativo, il costo del personale è deducibile dalla base IRAP e tali lavoratori, inoltre, sono esclusi dalla base di calcolo per l’applicazione delle disposizioni, ove i CCNL o la legge, richiedano limiti numerici;

– normativo – in favore dei datori di lavoro che assumono un disoccupato over 29 con contratto di lavoro di apprendistato professionalizzante, è prevista la possibilità, in deroga alla disciplina generale, per entrambe le parti del contratto, di recedere dal rapporto di lavoro prima della scadenza del periodo di formazione, sostituendo in caso il preavviso con la relativa indennità contrattuale, oppure, facendo proseguire l’attività lavorativa, per tutto il preavviso. In quest’ultimo caso, la retribuzione e la contribuzione rimangono le stesse di quelle previste dall’apprendistato.


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