Apprendistato professionalizzante: vantaggioso se si assume un disoccupato

Il Jobs Act ha esteso il campo di applicazione del contratto di apprendistato post-3professionalizzante all’assunzione di soggetti, di qualunque età, beneficiari di indennità di mobilità o di trattamento di disoccupazione. Si tratta di una misura volta a favorire la riqualificazione e il reinserimento dei soggetti che hanno perso il posto di lavoro. Sono esclusi dal campo di applicazione, invece, i titolari di assegno di ricollocazione, non assimilabile alle misure di sostegno al reddito.

Il D.Lgs.n. 81 del 2015, nell’ambito della riforma operata con il Jobs Act, ha previsto l’estensione della possibilità di stipulare un contratto di apprendistato professionalizzante per i lavoratori disoccupati che siano beneficiari di una indennità di mobilità o un trattamento di disoccupazione (NASpI, ASDI, DIS-COLL).

Si tratta di una opportunità finalizzata all’incentivazione della qualificazione o riqualificazione professionale dei soggetti che hanno perso il posto di lavoro.

Apprendistato professionalizzante e limiti di età

Il contratto di apprendistato professionalizzante, che per legge è destinato ai giovani fino a 30 anni di età, può essere stipulato a prescindere dal limite di età, purchè il lavoratore sia beneficiario di un trattamento di disoccupazione.

In questo caso il datore di lavoro ha diritto:

– alla riduzione contributiva prevista per le ordinarie fattispecie di apprendistato;

– a sotto inquadrare il lavoratore o, in alternativa, ad operare la percentualizzazione della retribuzione dell’apprendista;

ma è obbligato ad erogare almeno 120 ore di formazione all’apprendista: in questo modo il lavoratore disoccupato ha l’occasione di reinserirsi in una nuova realtà aziendale e di formarsi anche per lo svolgimento di una nuova mansione.

Beneficiari di assegno di ricollocazione

Con interpello dello scorso mese di maggio, il Ministero del lavoro ha chiarito che queste disposizioni normative non si applicano ai soggetti disoccupati che siano beneficiari di assegno di ricollocazione o parti del contratto di ricollocazione, qualora gli stessi non siano percettori anche di un trattamento di disoccupazione: questi soggetti disoccupati percepiscono l’indennità oraria per la frequenza di azioni di politica attiva del lavoro.

L’assegno di ricollocazione, quale strumento di politica attiva, viene riconosciuto a coloro che percepiscono l’indennità NASpI da più di quattro mesi, ed è vincolato all’utilizzo esclusivamente presso i Centri per l’impiego o presso gli altri soggetti privati accreditati al fine di ottenere un servizio di assistenza intensiva nella ricerca di un nuovo lavoro. Esso non può essere quindi assimilato a misure di sostegno al reddito.

Peculiarità del contratto

Questa tipologia di apprendistato ha l’obiettivo ultimo quello di garantire al giovane lavoratore un periodo di lavoro, di solito di 3 anni, finalizzato alla formazione e all’apprendimento di un nuovo mestiere o di una nuova professione, per cui, appare evidente che la condizione per l’assunzione di questa categoria di lavoratori, può avvenire solo se inquadrata all’interno di una qualificazione o riqualificazione professionale e solo se vi è un trattamento di disoccupazione.

Ciò significa che il piano formativo, redatto sulla base delle indicazioni fornite dal CCNL, deve tendere o ad una maggiore qualificazione rispetto a quella già posseduta o ad una nuova qualificazione che prescinde da quella in possesso.

Ne deriva che l’apprendistato professionalizzante, nel rispetto del piano formativo elaborato sulla base del contratto collettivo nazionale applicato, può riguardare una qualificazione ulteriore rispetto a quella già posseduta o una riqualificazione professionale.

Va ricordato che, in questa fattispecie, al termine del rapporto di apprendistato non è possibile esercitare il diritto di recesso e non è prevista l’estensione della contribuzione ridotta nell’anno successivo alla trasformazione del rapporto.

Vantaggi per il datore di lavoro

La normativa vigente in materia prevede una serie di vantaggi sotto il profilo:

– contributivo – i vantaggi per un datore di lavoro che assume un disoccupato over 29 come apprendista professionalizzante, sono maggiori rispetto a quelli previsti per l’esonero contributivo biennale. A differenza però del normale apprendistato professionalizzante, quello senza limiti, non prevede l’ulteriore beneficio di 12 mesi per chi trasforma il contratto da apprendistato a tempo indeterminato;

– economico – vista la possibilità di inquadrare il nuovo assunto, al di sotto dell’inquadramento previsto dalla legge, per tutto il periodo formativo, il costo del personale è deducibile dalla base IRAP e tali lavoratori, inoltre, sono esclusi dalla base di calcolo per l’applicazione delle disposizioni, ove i CCNL o la legge, richiedano limiti numerici;

– normativo – in favore dei datori di lavoro che assumono un disoccupato over 29 con contratto di lavoro di apprendistato professionalizzante, è prevista la possibilità, in deroga alla disciplina generale, per entrambe le parti del contratto, di recedere dal rapporto di lavoro prima della scadenza del periodo di formazione, sostituendo in caso il preavviso con la relativa indennità contrattuale, oppure, facendo proseguire l’attività lavorativa, per tutto il preavviso. In quest’ultimo caso, la retribuzione e la contribuzione rimangono le stesse di quelle previste dall’apprendistato.


Questa notizia è curata dalla redazione dello Studio Luisa Mariani, consulente del lavoro con sede in Lissone.
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