Criteri per l’approvazione dei programmi di CIGO

È in Gazzetta Ufficiale il decreto che stabilisce i criteri per l’approvazione dei programmi inpsdi CIGO (cassa integrazione salariale ordinaria).
Dal 1° gennaio 2016 la CIGO è concessa dalla sede INPS territorialmente competente per le seguenti causali:
a) situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali;
b) situazioni temporanee di mercato.
La transitorietà della situazione aziendale e la temporaneità della situazione di mercato sussistono quando è prevedibile, al momento della presentazione della domanda di CIGO, che l’impresa riprenda la normale attività lavorativa.
La non imputabilità all’impresa o ai lavoratori della situazione aziendale consiste nella involontarietà e nella non riconducibilità ad imperizia o negligenza delle parti.
Per la concessione della CIGO, l’impresa deve redigere una relazione tecnica dettagliata in cui documenti le ragioni che hanno determinato la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e dimostrare, sulla base di elementi oggettivi, che l’impresa continua ad operare sul mercato. Gli elementi oggettivi possono essere supportati da idonea documentazione.
La CIGO può essere concessa nelle unità produttive in cui è in corso una riduzione dell’orario di lavoro a seguito di stipula di contratto di solidarietà, purché si riferisca a lavoratori distinti e non abbia una durata superiore a tre mesi, salvo ipotesi di eventi oggettivamente non evitabili.
Nell’unità produttiva interessata da trattamenti di CIGO e di integrazione salariale straordinaria, ai fini del computo della durata massima complessiva (art. 4, c. 1, D.Lgs 148/2015), le giornate in cui vi è coesistenza tra CIGO e integrazione salariale straordinaria per contratto di solidarietà sono computate per intero e come giornate di CIGO.
Il provvedimento di concessione della CIGO o di rigetto, totale o parziale, della domanda deve contenere una motivazione adeguata che dia conto degli elementi documentali e di fatto presi in considerazione, anche con riferimento alla prevedibilità della ripresa della normale attività lavorativa.
In caso di supplemento di istruttoria, l’INPS può richiedere all’impresa di fornire, entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta, gli elementi necessari al completamento dell’istruttoria e può sentire le organizzazioni sindacali che hanno partecipato alla consultazione sindacale.

Decreto 15 aprile 2016: Gazzetta Ufficiale 14/06/ 2016 n. 137


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