CIGS: incremento contribuzione addizionale per mancata rotazione

Qualora durante una verifica ispettiva, anche a seguito di segnalazione da parte delle organizzazioni sindacali o di singoli lavoratori, emerga il mancato rispetto delle modalità di rotazione dei lavoratori sospesi, concordate in sede di esame congiunto ovvero indicate nella domanda di concessione del trattamento di CIGS, il contributo addizionale (art. 5, D.Lgs. 148/2015) è incrementato nella misura dell’1%.
Il Ministero del Lavoro ha precisato che l’incremento in questione vada applicato sul contributo addizionale dovuto per i singoli lavoratori ai quali non è stata applicata la rotazione e limitatamente al periodo temporale per il quale è stata accertata la violazione.
L’INPS provvede ad applicare la sanzione, a seguito di segnalazione da parte della DTL.

DI 10 marzo 2016 n. 94956: Gazzetta Ufficiale 15/06/2016 n. 138


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