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Ispettorato del Lavoro: protocollo avvalimento delle strutture Minlavoro

L’INPS, con messaggio n. 3956 del 3 ottobre 2016, ha comunicato che la Direzione Generale post-1per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro ha emanato la circolare n. 29 del 26 settembre 2016 illustrativa del “Protocollo d’intesa concernente l’avvalimento delle strutture del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali da parte dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro”.

Tale Protocollo rappresenta il primo atto attraverso il quale l’Ispettorato del Lavoro, ancora privo di una struttura amministrativa autonoma, potrà iniziare a dettare le direttive per uniformare tutta l’attività di vigilanza esercitata dal personale ispettivo di provenienza del Ministero, dell’INPS e dell’INAIL.

In questa prima fase, l’Ispettorato si avvarrà prioritariamente della Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del lavoro e delle DIL che continueranno comunque a svolgere l’attività loro demandata dalla normativa vigente.

Evidenzia, inoltre, il messaggio che nel protocollo sono state richiamate anche le attività che le Direzioni sono tenute a svolgere sulla base dell’Atto d’indirizzo e delle direttive del Ministro del Lavoro, con particolare riferimento alla Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione per l’anno 2016, e alla Direttiva in materia di rappresentanza e rappresentatività sindacale del 25/9/2015.

Il Protocollo opererà sino al trasferimento delle risorse umane e finanziarie all’Ispettorato, e comunque non oltre i 24 mesi successivi alla data d’inizio dell’operatività dello stesso che sarà individuata con apposito decreto ministeriale.


Questa notizia è curata dalla redazione dello Studio Luisa Mariani, consulente del lavoro con sede in Lissone.
La redazione è composta da uno staff di professionisti, dediti alla ricerca e all’approfondimento, sempre al fianco del cliente per offrirgli la più completa consulenza del lavoro e fiscale e garantirgli un costante aggiornamento.

Inail Settore navigazione: nuovi servizi online

Dal portale Inail si apprende che da lunedì 3 ottobre 2016 sono attivi i servizi online del post-18settore navigazione, ad eccezione delle denunce di infortunio che saranno disponibili da lunedì 10 ottobre.

Le istruzioni per l’accesso sono pubblicate nelle aree pre e post login che raccolgono i manuali operativi.

Sono inoltre disponibili, nella sezione Atti e documenti > Moduli e modelli > Gestione rapporto assicurativo, i nuovi modelli da utilizzare per la denucia di iscrizione, esercizio, variazione e cessazione.


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Inpgi: contributo aggiuntivo di disoccupazione

Con circolare del 28 settembre 2016 l’INPGI ha reso noto che il Consiglio di post-2Amministrazione ha approvato un pacchetto di misure in materia previdenziale e contributiva volte a garantire la sostenibilità nel medio-lungo periodo dell’Istituto.

Tra le misure, si segnala l’istituzione di un contributo aggiuntivo di disoccupazione dell’1,4%, a decorrere dal 1° gennaio 2017, per i rapporti a termine, a carico del datore di lavoro, riferito ai soli rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati per causali diverse dalla sostituzione di personale temporaneamente assente.


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Comunicazioni obbligatorie: nuovi standard e nuove istruzioni

Con nota dell’11 agosto 2016 e successiva integrazione del 16 settembre 2016, del imgresMinistero del Lavoro, è stato comunicato che alle ore 17.00 del 30 settembre 2016 entrano in vigore i nuovi standard tecnici relativi alle Comunicazioni obbligatorie, che comprendono tutti i modelli in uso (es: UNI-Lav, UNI-Somm), ed alla piattaforma del sistema nazionale per l’incontro domanda e offerta di lavoro e Garanzia Giovani.

Sul portale cliclavoro, nella sezione download, sono, inoltre, disponibili le nuove istruzioni, relative alle Comunicazioni obbligatorie, in vigore dal 30 settembre 2016.


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Avvisi di addebito inoppugnabili Autotutela INPS

Contro l’iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro inpsentro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento.

Il ricorso va notificato all’ente impositore ed al concessionario.

In assenza di proposizione di ricorso giudiziario nel termine previsto, la cartella (nonché l’avviso di addebito) diventa inoppugnabile.

Con messaggio n. 3913 del 29 settembre 2016, l’INPS fa presente che gli va riconosciuta la possibilità di intervenire in autotutela in presenza di una sentenza dell’Autorità Giudiziaria che, nonostante il decorso del termine per impugnare la cartella/avvisi di addebito notificati, abbia accertato l’inesistenza, totale o parziale, dell’obbligo contributivo.

Quindi, laddove l’A.G. abbia riconosciuto la fondatezza delle ragioni sostanziali del contribuente, la sede INPS territorialmente competente darà seguito alla sentenza anche intervenendo sul titolo inoppugnabile e quindi operando uno sgravio/annullamento, totale o parziale.

Tuttavia, sottolinea il messaggio, anche in assenza di una sentenza di accertamento dell’Autorità Giudiziaria, si ritiene che vada ammessa la possibilità di intervento in autotutela laddove la sede competente verifichi, sulle base delle disposizioni esistenti, la fondatezza delle ragioni sostanziali del contribuente pur di fronte ad un titolo non più impugnabile.

Non sarà, invece, possibile intervenire in autotutela in presenza di un titolo inoppugnabile, laddove il debitore eccepisca l’avvenuta prescrizione del credito previdenziale prima della notifica del titolo stesso, dal momento che la pretesa del contribuente in tale situazione non è basata su motivazioni che legittimino l’attivazione dell’Istituto per ragioni di giustizia sostanziale.


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