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Dimissioni telematiche: sistema bloccato e ripristinato

Con riferimento alle dimissioni volontarie ed alla risoluzione consensuale del rapporto di post-18lavoro da effettuare esclusivamente con modalità telematiche, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota prot. n. 5456 del 5 ottobre 20156, ha comunicato che a causa dell’indisponibilità temporanea del sistema dovuta a ragioni di natura tecnica, per adempiere all’obbligo di legge l’utente dovrà compilare e trasmettere il modello allegato alla nota stessa, scegliendo una delle seguenti modalità operative:

– recandosi presso la Direzione Territoriale del Lavoro competente, che dovrà farsi carico del supporto operativo all’utenza, dell’identificazione della stessa e del deposito della documentazione prodotta;
– recandosi presso i soggetti abilitati, che dovranno farsi carico del supporto operativo all’utenza, dell’identificazione della stessa e del deposito della documentazione prodotta;
– compilando il modello in autonomia e trasmettendolo, dalla propria casella di posta elettronica, al seguente indirizzo: sdv@lavoro.gov.it. In tal caso sarà necessario allegare al modello in formato .pdf anche la copia del proprio documento di riconoscimento.

Specifica la nota ministeriale che saranno considerate valide le comunicazioni, effettuate tramite una delle modalità sopra descritte, riferite ad eventi avvenuti a partire dal 3 ottobre 2016.
In data 6 ottobre 2016, con nota integrativa prot. n. 5499, è stato, inoltre, specificato che le DTL ed i soggetti abilitati dovranno farsi carico anche del deposito e conservazione della documentazione prodotta e della trasmissione della stessa.

La documentazione dovrà essere inviata, tramite posta elettronica, alla casella del datore di lavoro e, per conoscenza, al lavoratore stesso nonché all’indirizzo: infosdv@lavoro.gov.it.

Specifica, infine, il Ministero che il modulo di dimissioni, debitamente compilato in ogni sua parte, dovrà essere firmato sia dal lavoratore, sia dall’operatore che accompagnerà l’utente nella procedura in questione.
In data 11 ottobre 2016, sempre il ministero del Lavoro annuncia la piena funzionalità del sito Cliclavoro, dopo la sospensione della procedura online.
Quindi è nuovamente possibile inviare il modulo online per le dimissioni e le risoluzioni consensuali. Dalle ore 18 dell’11 ottobre 2016, tutte le comunicazioni indirizzate alla casella di posta sdv@lavoro.gov.it (che ha fatto da sostituto alla procedura online) non sono valide, poiché è stata ripristinata la procedura ordinaria.


Questa notizia è curata dalla redazione dello Studio Luisa Mariani, consulente del lavoro con sede in Lissone.
La redazione è composta da uno staff di professionisti, dediti alla ricerca e all’approfondimento, sempre al fianco del cliente per offrirgli la più completa consulenza del lavoro e fiscale e garantirgli un costante aggiornamento.

Infortunio di un giorno: obbligo da aprile 2017

Nonostante l’entrata in vigore il 12 ottobre 2016 del SINP (Sistema informativo nazionale post-25per la prevenzione nei luoghi di lavoro), l’obbligo dei datori di lavoro di comunicare telematicamente all’INAIL e all’IPSEMA, nonché al SINP, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni, scatta a partire dal 12 aprile 2017.

Infatti il comma 1-bis dell’articolo 18, Dlgs 81/2008, prevede che tale obbligo decorra dalla scadenza del termine di sei mesi dall’adozione del decreto di istituzione del SINP.


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Correttivo del Jobs Act in vigore

Con la pubblicazione in “Gazzetta Ufficiale” n. 235 del 7/10/2016 del D.Lgs. n. 185 del 24 settembre 2016, entra in vigore l’8 ottobre 2016 il correttivo del c.d. Jobs Act.post-4
Nello specifico le novità interessano principalmente:

– il contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca e quello per la qualifica e per il diploma professionale;
– il lavoro accessorio;
– il procedimento per la concessione della CIGO;
– la decorrenza della sospensione/riduzione dell’orario per la CIGS;
– i contratti di solidarietà espansiva;
– interventi per le imprese di rilevante interesse strategico per l’economia nazionale;
– la NASpI per gli stagionali;
– la percentuale di risorse che le regioni e le province autonome possono utilizzare per la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga;
– il c.d. collocamento obbligatorio.

Voucher Comunicazione
I committenti imprenditori non agricoli o professionisti che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio sono tenuti a comunicare, mediante sms o posta elettronica, alla sede della DTL competente, almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, il luogo, il giorno e l’ora di inizio e di fine della prestazione.
I committenti imprenditori agricoli dovranno effettuare la comunicazione nello stesso termine e con le stesse modalità, riportando i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione, con riferimento ad un arco temporale non superiore a tre giorni.
La violazione del nuovo obbligo comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa che va da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione.
Al caso di specie non si applica la procedura di diffida di cui all’articolo 13, D.Lgs. n. 124/2004.

Computo disabili
Si segnala che vanno computati nella quota di riserva i lavoratori, già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro ed anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio, purché abbiano una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60% (prima la percentuale doveva essere superiore al 60%) o minorazioni ascritte dalla 1^ alla 6^ categoria di cui alle tabelle annesse al T.U. delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con DPR n. 915/1978, o con disabilità intellettiva e psichica, con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%.

Sanzione
La sanzione per non aver assunto soggetti appartenenti alle categorie protette, entro sessanta giorni dalla data in cui insorge l’obbligo, è, adesso, pari ad una somma pari a cinque volte la misura del contributo esonerativo di cui all’articolo 5, comma 3-bis, L. n. 68/199 (e non più euro 57,17), al giorno, per ciascun lavoratore disabile che risulta non occupato nella medesima giornata.
Nel caso di specie è applicabile la procedura di diffida ex art. 13, D.Lgs. n. 124/2004, e la diffida dovrà prevedere, in relazione alla quota d’obbligo non coperta, la presentazione agli uffici competenti della richiesta di assunzione o la stipula del contratto di lavoro con il disabile avviato dagli Uffici.

Ammortizzatori sociali
Le principali modifiche apportate dal D.Lgs. n. 185/2016 al T.U. sugli ammortizzatori sociali, sono relative a CIGO, CIGS, Contratto di solidarietà espansiva e Imprese di rilevante interesse strategico.
CIGO – Ai sensi del comma 2 dell’art. 15, D.Lgs. n. 148/2015, la domanda per l’ammissione al trattamento ordinario di integrazione salariale deve essere presentata entro il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
L’art. 2, comma 1, lett a), D.Lgs. n. 158/2015, ha stabilito che alla regola generale fanno eccezione le domande per eventi oggettivamente non evitabili, per le quali si applica il termine della fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento.
CIGS – Per quanto concerne la CIGS, la sospensione o la riduzione dell’orario concordata tra le parti ha inizio entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale.
CdS espansiva – Grazie al correttivo del Jobs Act, i contratti di solidarietà difensivi in corso da almeno dodici mesi e quelli stipulati prima del 1° gennaio 2016, possono adesso essere trasformati in contratti di solidarietà espansiva, a condizione che la riduzione complessiva dell’orario di lavoro non sia superiore a quella già concordata.
Nel caso di specie ai lavoratori spetta un trattamento di integrazione salariale di importo pari al 50% della misura dell’integrazione salariale prevista prima della trasformazione del contratto ed il datore di lavoro integra tale trattamento almeno sino alla misura dell’integrazione originaria.
Imprese di rilevante interesse strategico – Il Legislatore ha, inoltre, previsto, la possibilità per le imprese di rilevante interesse strategico per l’economia nazionale, che abbiano concluso accordi in sede governativa entro il 31 luglio 2015, di richiedere la reiterazione della riduzione contributiva per i lavoratori interessati alla riduzione dell’orario, per la durata stabilita da apposita commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e comunque entro il limite di 24 mesi.


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Assicurazione Inail per addetti alla navigazione e pesca marittima

Con circolare n. 35 del 4 ottobre 2016, l’INAIL ha fornito istruzioni sull’integrazione dei post-23servizi istituzionali dell’assicurazione degli addetti alla navigazione marittima e alla pesca marittima nei suoi sistemi.
Posto che è confermato che dal 3 ottobre 2016 tutti i servizi sono disponibili nel sito dell’Istituto – ad eccezione del servizio online denuncia di infortunio che sarà operativo dal 10 ottobre 2016 – viene chiarito che, sempre dal 3 ottobre, la gestione dei rapporti assicurativi del settore navigazione e pesca marittima, sia per quanto riguarda i premi che le prestazioni assicurative, è ricondotta ai criteri di ripartizione della competenza territoriale applicati alle altre gestioni assicurative.

Pertanto dalla predetta data la competenza è stabilita come segue:

– per le posizioni assicurative e per i servizi ad esse correlati (assicurazione dell’equipaggio, regolarità contributiva, pagamento dei premi, ruoli esattoriali, ecc.) è competente la Sede dell’INAIL nel cui ambito territoriale insiste la sede legale dell’armatore;
– per gli infortuni sul lavoro e le altre prestazioni assicurative è competente la Sede nel cui territorio l’infortunato ha stabilito il proprio domicilio.

Per ogni certificato esistente nell’archivio del settore navigazione e pesca marittima, cioè per ogni posizione assicurativa, sarà generato un numero di Posizione Assicurativa Navigazione (PAN) correlato al numero di certificato, che continua a essere utilizzato a fini assicurativi e continuerà quindi ad essere generato per le PAN di nuova istituzione.
Il numero di certificato non è collegato all’armatore, per cui qualora la nave venga armata da un nuovo soggetto il numero di certificato attribuito alla nave rimarrà invariato.
Anche i datori di lavoro marittimo devono adesso effettuare i pagamenti tramite il modello di pagamento unificato F24.
Tuttavia, i pagamenti per i quali gli armatori sono già in possesso di MAV, come a esempio la quarta rata dell’autoliquidazione da versare entro il 16 novembre 2016, in via transitoria e comunque non oltre il 31 dicembre 2016, possono essere effettuati oltre che con il modello F24 anche con il predetto MAV.
La circolare INAIL si sofferma, inoltre, su:

– nuove modalità di pagamento delle rendite degli addetti alla navigazione e alla pesca marittima;
– nuovi servizi telematici e abilitazioni per l’accesso;
– modulistica.


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Sistema Informativo per la Prevenzione nei luoghi di lavoro

Sul portale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è data notizia della imgrespubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2016 (Supplemento Ordinario n. 42) del Decreto Interministeriale n. 183 del 25 maggio 2016 che definisce le regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP), nonché le regole per il trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 8, comma 4, D.Lgs. n. 81/2008.

Sottolinea la news ministeriale che il SINP fornirà dati utili a orientare, programmare, pianificare e valutare l’efficacia dell’attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, relativamente ai lavoratori iscritti e non iscritti agli Enti assicurativi pubblici, anche indirizzando l’attività di vigilanza, attraverso l’utilizzo integrato delle informazioni disponibili negli attuali sistemi informativi.

Il Decreto entrerà in vigore il 12 ottobre 2016.


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