Con riferimento alle dimissioni volontarie ed alla risoluzione consensuale del rapporto di
lavoro da effettuare esclusivamente con modalità telematiche, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota prot. n. 5456 del 5 ottobre 20156, ha comunicato che a causa dell’indisponibilità temporanea del sistema dovuta a ragioni di natura tecnica, per adempiere all’obbligo di legge l’utente dovrà compilare e trasmettere il modello allegato alla nota stessa, scegliendo una delle seguenti modalità operative:
– recandosi presso la Direzione Territoriale del Lavoro competente, che dovrà farsi carico del supporto operativo all’utenza, dell’identificazione della stessa e del deposito della documentazione prodotta;
– recandosi presso i soggetti abilitati, che dovranno farsi carico del supporto operativo all’utenza, dell’identificazione della stessa e del deposito della documentazione prodotta;
– compilando il modello in autonomia e trasmettendolo, dalla propria casella di posta elettronica, al seguente indirizzo: sdv@lavoro.gov.it. In tal caso sarà necessario allegare al modello in formato .pdf anche la copia del proprio documento di riconoscimento.
Specifica la nota ministeriale che saranno considerate valide le comunicazioni, effettuate tramite una delle modalità sopra descritte, riferite ad eventi avvenuti a partire dal 3 ottobre 2016.
In data 6 ottobre 2016, con nota integrativa prot. n. 5499, è stato, inoltre, specificato che le DTL ed i soggetti abilitati dovranno farsi carico anche del deposito e conservazione della documentazione prodotta e della trasmissione della stessa.
La documentazione dovrà essere inviata, tramite posta elettronica, alla casella del datore di lavoro e, per conoscenza, al lavoratore stesso nonché all’indirizzo: infosdv@lavoro.gov.it.
Specifica, infine, il Ministero che il modulo di dimissioni, debitamente compilato in ogni sua parte, dovrà essere firmato sia dal lavoratore, sia dall’operatore che accompagnerà l’utente nella procedura in questione.
In data 11 ottobre 2016, sempre il ministero del Lavoro annuncia la piena funzionalità del sito Cliclavoro, dopo la sospensione della procedura online.
Quindi è nuovamente possibile inviare il modulo online per le dimissioni e le risoluzioni consensuali. Dalle ore 18 dell’11 ottobre 2016, tutte le comunicazioni indirizzate alla casella di posta sdv@lavoro.gov.it (che ha fatto da sostituto alla procedura online) non sono valide, poiché è stata ripristinata la procedura ordinaria.
Questa notizia è curata dalla redazione dello Studio Luisa Mariani, consulente del lavoro con sede in Lissone.
La redazione è composta da uno staff di professionisti, dediti alla ricerca e all’approfondimento, sempre al fianco del cliente per offrirgli la più completa consulenza del lavoro e fiscale e garantirgli un costante aggiornamento.
per la prevenzione nei luoghi di lavoro), l’obbligo dei datori di lavoro di comunicare telematicamente all’INAIL e all’IPSEMA, nonché al SINP, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni, scatta a partire dal 12 aprile 2017.
servizi istituzionali dell’assicurazione degli addetti alla navigazione marittima e alla pesca marittima nei suoi sistemi.
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2016 (Supplemento Ordinario n. 42) del Decreto Interministeriale n. 183 del 25 maggio 2016 che definisce le regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP), nonché le regole per il trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 8, comma 4, D.Lgs. n. 81/2008.