Dalla rottamazione dei ruoli alle comunicazioni IVA trimestrali: tutte le novità del decreto fiscale

Sostituzione di Equitalia con un nuovo ente pubblico economico “Agenzia delle Entrate-agenzia_entrate1Riscossione” e contestuale sanatoria dei ruoli dal 2000 al 2015; introduzione, al posto dell’attuale spesometro, di una comunicazione trimestrale analitica di tutte le fatture emesse e ricevute e di una comunicazione trimestrale delle liquidazioni IVA; riapertura della voluntary disclosure sino al 31 luglio 2017, nella veste già attuata lo scorso anno ma con alcuni aggiustamenti nella procedura. Sono questi i tre pilastri su cui poggia il decreto legge che accompagna la legge di Bilancio 2017, ormai prossimo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Dopo la firma del Presidente delle Repubblica, il decreto legge collegato alla legge di Bilancio 2017 è pronto per essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Prendono, dunque, corpo alcune delle novità anticipate nel Consiglio dei Ministri del 15 ottobre 2016 e di cui si è tanto parlato nei giorni scorsi.

Nel decreto legge collegato sono state inserite le misure aventi carattere di particolare urgenza, tra le quali l’avvio del processo di chiusura di Equitalia che verrà sostituita da un nuovo ente pubblico economico, le nuove norme per combattere l’evasione che introducono le comunicazioni IVA trimestrali al posto dello spesometro annuale, la riapertura della voluntary disclosure per chi non ha sfruttato quella precedente, con alcune modifiche sostanziali.

A contorno, oltre ad alcune doverose semplificazioni (quali, ad esempio, l’eliminazione della comunicazione black list), ci sono alcune novità sulle dichiarazioni integrative: in sintesi, si prevede la possibilità di poter utilizzare in compensazione o a rimborso nell’anno successivo il maggior credito che emerge dalla dichiarazione dei integrativa a favore dei redditi, IRAP o dei sostituti.

Soppressione Equitalia

La notizia che più delle altre tiene banco negli ultimi giorni è, senza dubbio, l’abolizione di Equitalia.

Sino ad oggi, si viaggiava a vista, perché non si sapeva bene come tale eliminazione fosse stata architettata; ora, però, la nebbia inizia a diradarsi e l’operazione – alla quale è legata anche la sanatoria dei ruoli pendenti – appare in tutti i suoi dettagli.

Per prima cosa, dal 1° luglio 2017 scompare Equitalia e l’attività di riscossione passa ad un ente pubblico economico, denominato “Agenzia delle Entrate-Riscossione”, sottoposto all’indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell’Economia e delle finanze e monitorato, secondo principi di trasparenza e pubblicità, dall’Agenzia delle Entrate, il cui Direttore diventa anche Presidente del nuovo ente.

L’Agenzia delle entrate-Riscossione subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia ed assume la qualifica di agente della riscossione con i poteri e secondo le disposizioni sulla riscossione contenute nel D.P.R. n. 602/1973.

Per assicurare le funzioni proprie della riscossione senza soluzione di continuità, a decorrere dal 1° luglio 2017 il personale delle società del Gruppo Equitalia con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio alla data di entrata in vigore del decreto, senza soluzione di continuità e con la garanzia della posizione giuridica ed economica maturata alla data del trasferimento, è trasferito al nuovo ente pubblico economico, previo superamento di apposita procedura di selezione e verifica delle competenze, in coerenza con i principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità.

Sempre dal 1° luglio 2017, l’Agenzia delle Entrate acquisterà il 49% delle azioni di Equitalia spa attualmente detenute dall’INPS, divenendo, quindi, l’unico “azionista” del nuovo ente (le azioni di Equitalia Giustizia Spa passeranno, invece, al MEF).

E’ lecito domandarsi, a questo punto, come funzionerà e, soprattutto, come sarà finanziato il nuovo ente: semplice, si stipulerà un atto aggiuntivo alla convenzione triennale stipulata tra MEF e Agenzia delle Entrate. In esso verranno individuati, tra le altre cose, i servizi dovuti e le risorse disponibili, le strategie per la riscossione e gli obiettivi quantitativi da raggiungere.

Quindi, pur strizzando un occhio al miglioramento del rapporto fisco-contribuenti, con l’altro si pensa al conseguimento dei risultati (e non può che essere così parlando di riscossione delle imposte).

Rottamazione ruoli

Strettamente connessa con la chiusura di Equitalia è l’operazione di smaltimento dei ruoli pendenti.

Ai debitori viene data la possibilità, relativamente ai carichi inclusi in ruoli, affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2015, di estinguere il debito senza corrispondere:

– le sanzioni incluse in tali carichi;

– gli interessi di mora (attualmente pari al 4,13% annuo);

– le sanzioni e le somme aggiuntive dovute sui contributi previdenziali.

L’unico importo che viene richiesto, dunque, è costituito:

– dalle somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;

– dalle somme maturate a favore dell’agente della riscossione, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive, nonché di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento.

Il pagamento potrà essere fatto in unica soluzione o in quattro rate (sulle quali sono dovuti gli interessi del 4,5% annuo).

La rottamazione non sarà automatica: per poter definire i carichi pendenti, il contribuente dovrà manifestare all’agente della riscossione la sua volontà di avvalersene, presentando, entro il 90° giorno successivo alla data di entrata in vigore del D.L., una apposita dichiarazione redatta sul modello che verrà pubblicato sul sito di Equitalia.

Presentata la richiesta, l’agente della riscossione comunicherà, entro 180 giorni, l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse; in ogni caso, la prime due rate sono ciascuna pari ad un terzo ciascuna e la terza e la quarta pari a 1/6 ciascuna delle somme dovute, la scadenza della terza rata non può superare il 15 dicembre 2017 e la scadenza della quarta rata non può superare il 15 marzo 2018.

Occorre comunque prestare particolare attenzione ai seguenti aspetti:

– il mancato o insufficiente o tardivo pagamento dell’unica rata o di una di esse determina ladecadenza dalla definizione e tutto torna come prima;

– la definizione non gode delle norme sulla rateizzazione dei debiti con Equitalia ( le rate, in tal caso, sono 72 mensili, con la possibilità di arrivare a 120 rate);

– potranno fruire della definizione anche coloro che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi da Equitalia, purché risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016;

– non rientrano le multe al Codice della strada o meglio, vi rientrano solo gli interessi e le somme aggiuntive per ritardati pagamenti.

Comunicazione trimestrale IVA

Un’altra grossa novità consiste nell’introduzione di nuovi e più stringenti adempimenti ai fini IVA, voluti per combattere l’evasione che, per questa imposta, è molto alta.

Si tratta delle nuove comunicazioni trimestrali che prenderanno il posto dell’attuale spesometro annuale.

Si è detto di comunicazioni al plurale, perché, salvo che l’adempimento non vengo racchiuso in un unico modello, dal 1° gennaio 2017 i contribuenti dovranno presentare, con cadenza trimestrale:

– una comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (art. 21, D.L. n. 78/2010);

– una comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (nuovo art. 21, D.L. n. 78/2010).

La comunicazione delle fatture deve contenere:

  1. a) i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni;
  2. b) la data ed il numero della fattura;
  3. c) la base imponibile;
  4. d) l’aliquota applicata;
  5. e) l’imposta;
  6. f) la tipologia dell’operazione.

L’altra comunicazione, invece, riguarda i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodichedell’imposta, anche se a credito. Restano fermi gli ordinari termini di versamento dell’imposta dovuta in base alle liquidazioni periodiche effettuate.

Sono esonerati dalla presentazione della comunicazione sulle liquidazioni periodiche i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell’anno, non vengano meno le predette condizioni di esonero.

Un cenno va fatto alle sanzioni:

– per l’omessa o errata trasmissione dei dati di ogni fattura, si applica la sanzione di 25 euro, con un massimo di 25.000 euro. Non si applica il concorso di violazioni e la continuazione;.

– per l’omessa, incompleta o infedele comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA, si applica una sanzione da 5.000 a 50.000 euro.

A corollario di queste importanti novità – che costituiscono, sicuramente, un aggravio degli adempimenti (per questo motivo è previsto un credito d’imposta di 100 euro per l’adeguamento tecnologico) – sono stati eliminati alcuni adempimenti, tra cui le comunicazioni black list, mentre per la dichiarazione IVA, il termine di presentazione, a decorrere dal 2017, viene fissato tra il 1° febbraio e il 30 aprile (per il 2016 rimane confermato il mese di febbraio).

Voluntary disclosure

Al D.L. n. 167/1990 viene aggiunto il nuovo art. 5-octies, con il quale si riapre la voluntary disclosure.

In sintesi, le linee guida della nuova voluntary sono le seguenti:

– la procedura sarà utilizzabile dalla data di entrata in vigore della nuova norma fino al 31 luglio 2017;

– si applicano, in linea di massima le stesse regole previste per la voluntary dello scorso anno.

Le particolarità, della nuova operazione, invece, sono le seguenti:

  1. a) le violazioni sanabili sono quelle commesse fino al 30 settembre 2016;
  2. b) i termini di decadenza scadenti a decorrere dal 1° gennaio 2015 sono fissati a l31 dicembre 2018 per le sole attività oggetto di collaborazione volontaria, limitatamente agli imponibili, alle imposte, alle ritenute, ai contributi, alle sanzioni e agli interessi relativi alla procedura di collaborazione volontaria e per tutte le annualità e le violazioni oggetto della procedura stessa e al 30 giugno 2017 per le istanze presentate per la prima volta;
  3. c) per le sole attività oggetto di collaborazione volontaria, gli interessati sono esonerati dalla presentazione del quadro RW per il 2016 e, per la frazione del periodo d’imposta antecedente la data di presentazione dell’istanza, nonché, per quelle suscettibili di generare redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, e per i redditi derivanti dall’investimento in azioni o quote di fondi comuni di investimento non conformi alla direttiva n. 2009/65/CE, per i quali è versata l’IRPEF con l’aliquota massima oltre alla addizionale regionale e comunale, dalla indicazione dei redditi in UNICO, a condizione che le stesse informazioni siano analiticamente illustrate nella relazione di accompagnamento; in tal caso è necessario versare, in unica soluzione, entro il 30 settembre 2017, quanto dovuto a titolo di imposte, interessi e, ove applicabili, sanzioni ridotte per ravvedimento;
  4. d) non si viene puniti per il reato di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter p.);
  5. e) è possibile pagare spontaneamente quanto dovuto in base alla voluntary (imposte, ritenute, contributi, interessi e sanzioni), entro il 30 settembre 2017, senza avvalersi della compensazione; il pagamento deve avvenire entro il 30 settembre 2017 e, se ciò non accade, sono previsti una serie di livelli sanzionatori;
  6. f) in caso contrario, l’Agenzia delle Entrate invia al contribuente l’accertamento con adesione, con l’invito ad adempiere, così come è accaduto per la precedente versione della voluntary.

La nuova voluntary è aperta anche ad altri soggetti diversi da quelli tenuti agli obblighi di monitoraggio (persone fisiche, enti non commerciali e società semplici ed equiparate).

Infine, se la voluntary ha ad oggetto contanti o valori al portatore, i contribuenti devono:

– rilasciare unitamente alla presentazione dell’istanza una dichiarazione in cui attestano che l’origine di tali valori non deriva da condotte costituenti reati diversi da quelli previsti per la voluntary;

– provvedere, entro la data di presentazione della relazione e dei documenti allegati, all’apertura e all’inventario in presenza di un notaio, che ne accerti il contenuto all’interno di un apposito verbale, di eventuali cassette di sicurezza presso le quali i valori oggetto di collaborazione volontaria sono custoditi;

– provvedere, entro la data di presentazione della relazione e dei documenti allegati, al versamento dei contanti e al deposito valori al portatore presso intermediari finanziari, a ciò abilitati, su una relazione vincolata fino alla conclusione della procedura.


Questa notizia è curata dalla redazione dello Studio Luisa Mariani, consulente del lavoro con sede in Lissone.
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