Rivalsa dell’iva accertata – inapplicabilità del meccanismo dello split payment

Con la ris. 14.9.2016 n. 75, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’IVA versata in sede di definizione dell’accertamento da parte del fornitore della agenzia_entrate1Pubblica amministrazione, e addebitata in via di rivalsa all’ente cessionario/committente ai sensi dell’art. 60 co. 7 del DPR 633/72, non è soggetta allo speciale meccanismo dello split payment, in deroga alle disposizioni di cui all’art. 17-ter del DPR 633/72.

REGOLE DI APPLICAZIONE DELLO SPLIT PAYMENT
L’art. 17-ter del DPR 633/72 stabilisce che, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli enti della Pubblica amministrazione, l’IVA deve essere assolta secondo il meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. split payment).
In base a tale meccanismo, l’obbligo di pagamento dell’IVA viene trasferito al cessionario/ committente, per cui quest’ultimo versa direttamente all’Erario l’imposta addebitata dal fornitore in via di rivalsa.
Chiarimenti della circ. 15/2015
Nell’ambito della circ. 13.4.2015 n. 15, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che lo speciale meccanismo di scissione dei pagamenti si applica anche nell’ipotesi in cui il fornitore della Pubblica amministrazione emetta nota di variazione ai sensi dell’art. 26 del DPR 633/72 al fine di regolarizzare la minore imposta applicata nella fattura originaria.

RAPPORTO FRA SPLIT PAYMENT E ISTITUTO DELLA RIVALSA
Nel caso oggetto della risoluzione in esame, la società interpellante ha rappresentato la difficoltà di applicare la scissione dei pagamenti nella particolare ipotesi in cui il fornitore intenda esercitare il diritto di rivalsa ai sensi dell’art. 60 co. 7 del DPR 633/72, adde-bitando all’ente della Pubblica amministrazione la maggiore imposta già versata in sede di definizione dell’accertamento.
Diritto di rivalsa dell’IVA versata in sede di accertamento
In ossequio al principio di neutralità dell’IVA, l’art. 60 co. 7 del DPR 633/72 stabilisce che, da un lato, il cedente o prestatore soggetto passivo IVA può rivalersi dell’imposta o della maggiore imposta, relativa ad avvisi di accertamento o di rettifica, nei confronti del cessionario o committente, purché abbia preventivamente provveduto al pagamento del tributo, delle sanzioni e degli interessi; dall’altro lato, il cessionario o committente può esercitare il diritto alla detrazione della medesima imposta.
Duplicazione del versamento dell’imposta
Come evidenziato dalla società interpellante, qualora il fornitore emettesse nota di variazione in aumento con applicazione dello split payment nei confronti del cessionario/ committente, si realizzerebbe un doppio versamento a favore dell’Erario:
– una prima volta da parte del fornitore, che versa l’IVA in sede di definizione dell’accertamento;
– una seconda volta da parte dell’ente della Pubblica amministrazione, il quale, in ossequio al meccanismo dello split payment, verserebbe l’IVA direttamente all’Erario.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLA RIVALSA IN CASO DI SPLIT PAYMENT
Rilevando l’incompatibilità del meccanismo della scissione dei pagamenti con l’istituto della rivalsa ex art. 60 co. 7 del DPR 633/72, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che, nell’ipotesi in cui il fornitore della Pubblica amministrazione intenda rivalersi, nei confronti dei clienti, della maggiore IVA accertata e già versata all’Erario in sede di definizione dell’accertamento, l’imposta addebitata nella nota di variazione in aumento deve essere assolta secondo le modalità ordinarie, in deroga alle disposizioni in materia di split pay-ment di cui all’art. 17-ter del DPR 633/72.
Tale deroga trova giustificazione nel fatto che, in caso di riscossione anticipata del credito erariale, viene meno il rischio di mancato incasso dell’IVA e, di conseguenza, anche la necessità di applicare lo split payment.

L’Agenzia precisa, inoltre, che:
– l’Amministrazione finanziaria è legittimata a contestare al fornitore, e non al cliente, la maggiore imposta dovuta, in quanto il meccanismo dello split payment implica il solo trasferimento dell’obbligo di pagamento dell’imposta in capo all’ente della Pubblica amministrazione, non anche il trasferimento della soggettività passiva;
– la modalità di regolarizzazione dell’imposta delineata nella circ. 15/2015, può validamente applicarsi nelle sole ipotesi in cui l’IVA addebitata in via di rivalsa all’ente della Pubblica amministrazione non sia stata ancora versata all’Erario.


Questa notizia è curata dalla redazione dello Studio Luisa Mariani, consulente del lavoro con sede in Lissone.
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