Rimborso per il car sharing utilizzato dai dipendenti per trasferte all’interno del comune sede di lavoro – esclusione dal reddito di lavoro dipendente

Con la ris. 28.9.2016 n. 83, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla post-2possibilità di equiparare le fatture emesse dalle società di car sharing ai documenti che attestano il sostenimento delle spese di trasporto, come ad esempio le ricevute del taxi o dei mezzi di trasporto pubblico, il cui rimborso non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 51 co. 5 del TUIR.

RIMBORSI SPESE DI TRASPORTO ALL’INTERNO DEL COMUNE
L’art. 51 co. 5 del TUIR, in relazione alle trasferte effettuate nel medesimo Comune ove è ubicata la sede di lavoro, dispone che “le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell’ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto, comprovate da documenti provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito”.

Pertanto, nell’ipotesi in cui la trasferta o missione si svolga all’interno del Comune ove è ubicata la sede di lavoro, sono esclusi da tassazione i soli rimborsi delle spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore, mentre sono da assoggettare a tassazione le indennità e i rimborsi di altre spese di viaggio.

RIMBORSI SPESE PER IL SERVIZIO DI CAR SHARING
La risoluzione in commento ha chiarito che i rimborsi delle spese sostenute dai dipendenti per l’utilizzo del servizio di car sharing, in occasione di trasferte effettuate nell’ambito del territorio comunale in cui è ubicata la sede di lavoro, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 51 co. 5 del TUIR.
A tal fine, il documento rilasciato al dipendente dalla società che fornisce il servizio deve attestare l’effettivo spostamento dalla sede di lavoro e l’utilizzo del servizio da parte del dipendente, analogamente ai documenti provenienti dal vettore.

La suddetta esenzione opera anche nell’ipotesi in cui la società/datore di lavoro è intestataria della fattura emessa dalla società di car sharing ed al lavoratore è rimborsata la spesa sostenuta per l’utilizzo del veicolo (c.d. “utilizzo incrociato”).


Questa notizia è curata dalla redazione dello Studio Luisa Mariani, consulente del lavoro con sede in Lissone.
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