Con la ris. 28.9.2016 n. 83, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità di equiparare le fatture emesse dalle società di car sharing ai documenti che attestano il sostenimento delle spese di trasporto, come ad esempio le ricevute del taxi o dei mezzi di trasporto pubblico, il cui rimborso non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 51 co. 5 del TUIR.
RIMBORSI SPESE DI TRASPORTO ALL’INTERNO DEL COMUNE
L’art. 51 co. 5 del TUIR, in relazione alle trasferte effettuate nel medesimo Comune ove è ubicata la sede di lavoro, dispone che “le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell’ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto, comprovate da documenti provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito”.
Pertanto, nell’ipotesi in cui la trasferta o missione si svolga all’interno del Comune ove è ubicata la sede di lavoro, sono esclusi da tassazione i soli rimborsi delle spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore, mentre sono da assoggettare a tassazione le indennità e i rimborsi di altre spese di viaggio.
RIMBORSI SPESE PER IL SERVIZIO DI CAR SHARING
La risoluzione in commento ha chiarito che i rimborsi delle spese sostenute dai dipendenti per l’utilizzo del servizio di car sharing, in occasione di trasferte effettuate nell’ambito del territorio comunale in cui è ubicata la sede di lavoro, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 51 co. 5 del TUIR.
A tal fine, il documento rilasciato al dipendente dalla società che fornisce il servizio deve attestare l’effettivo spostamento dalla sede di lavoro e l’utilizzo del servizio da parte del dipendente, analogamente ai documenti provenienti dal vettore.
La suddetta esenzione opera anche nell’ipotesi in cui la società/datore di lavoro è intestataria della fattura emessa dalla società di car sharing ed al lavoratore è rimborsata la spesa sostenuta per l’utilizzo del veicolo (c.d. “utilizzo incrociato”).
Questa notizia è curata dalla redazione dello Studio Luisa Mariani, consulente del lavoro con sede in Lissone.
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