Archivi categoria: Varie

Agroalimentari Protocollo qualità lavoro

Con comunicato congiunto, il 14 settembre 2016 le organizzazioni sindacali di Fai, Flai e Uila nazionali ed i rappresentanti di Assocarni, hanno dato notizia di aver sottoscritto un protocollo d’intesa che ha come finalità la sostenibilità, sull’intero territorio nazionale, della qualità del lavoro e dei processi produttivi, con particolare attenzione alle risorse umane, per migliorare le relazioni industriali e le condizioni organizzative ed economiche delle imprese.
L’accordo prevede di mettere in atto azioni congiunte per contrastare fenomeni di appalti non genuini e favorire la corretta applicazione delle disposizioni dei contratti nazionali e delle leggi, con particolare attenzione alla salute e alla sicurezza sui luoghi di lavoro nonché a prevenire qualsiasi forma di lavoro irregolare.


Questa notizia è curata dalla redazione dello Studio Luisa Mariani, consulente del lavoro con sede in Lissone.
La redazione è composta da uno staff di professionisti, dediti alla ricerca e all’approfondimento, sempre al fianco del cliente per offrirgli la più completa consulenza del lavoro e fiscale e garantirgli un costante aggiornamento.

Casse Edili Contributo straordinario terremoto

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L’8 settembre 2016, ANCE, ACI Produzione e Lavoro, ANAEPA Confartigianato, CNA Costruzioni, FIAE Casartigiani, CLAAI, ANIEM Confimi, ANIER Confimi, CONFAPI ANIEM e FENEAL UIL, FILCA CISL e FILLEA CGIL, hanno sottoscritto un accordo per l’istituzione di un fondo a sostegno delle popolazioni colpite dal grave sisma del 24 agosto scorso.
Le Casse Edili territoriali verseranno, entro il 31 ottobre 2016, un contributo straordinario pari a 3 euro per ciascun operaio presente nelle denunce relative al periodo al 1° ottobre 2015 – 30 settembre 2016, che potrà essere anche attinto dalle rispettive riserve.
Le parti sociali hanno autorizzato i prelievi operati dagli Enti paritetici territoriali senza la necessità di ulteriori accordi integrativi territoriali.
L’accordo prevede che le somme in tal modo raccolte saranno impiegate per concorrere alla promozione e realizzazione di iniziative volte al recupero urbanistico ed architettonico dei territori colpiti dal terremoto, attraverso l’utilizzo di avanzate tecniche antisismiche.


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Impianti di videosorveglianza: violazione dello Statuto dei lavoratori

A seguito della nuova formulazione dello Statuto dei lavoratori (art. 4 L. 300/70 come post-16modificato dall’art. 23, c. 1, D.Lgs. 152/2015) il datore di lavoro può utilizzare impianti audiovisivi ed altri strumenti di controllo a distanza dei lavoratori esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale.
L’installazione degli strumenti di controllo, anche nel caso si tratti di un solo impianto di videosorveglianza, può avvenire solo previo accordo con la RSU o le RSA o, in mancanza di accordo, previa autorizzazione della DTL.
Il divieto di installazione, in mancanza dei presupposti di legge, sussiste anche nel caso di:
– apparecchiature installate ma non ancora funzionanti;
– preavviso dato ai lavoratori;
– controllo discontinuo;
– telecamere “finte” montate a scopo meramente dissuasivo.
Qualora l’ispettore accerti l’installazione degli impianti di videosorveglianza, indipendentemente dalla sua utilizzazione, priva dell’accordo sindacale o dell’autorizzazione, deve impartire al datore di lavoro una prescrizione al fine di porre rimedio all’irregolarità riscontrata. Viene assegnato un congruo termine per consentire la rimozione del materiale installato. In caso di inottemperanza è prevista un’ammenda da € 154 a € 1549 o l’arresto da 15 giorni ad un anno.
Qualora nel periodo di tempo fissato dall’ispettore venga siglato l’accordo sindacale ovvero venga rilasciata l’autorizzazione dalla DTL la prescrizione è considerata adempiuta e il datore di lavoro può estinguere la contravvenzione in sede amministrativa con il pagamento, entro 30 giorni, di un’ammenda pari a € 387

Nota Min Lav. 1/06/2016 prot. N. 11241


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Unioni civili: cosa cambia per i datori di lavoro?

Il 5 giugno 2016 è entrata in vigore la L. 76/2016 che regolamenta le unioni civili tra post-8persone dello stesso sesso e le convivenze fra persone maggiorenni.
La legge (art. 1, c. 20 ) stabilisce che “al fine di assicurare l’effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall’unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e contenenti le parole “coniuge”, “coniugi” o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti, negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile”.
Ciò comporta l’estensione alle unioni civili di molte delle tutele in materia di lavoro e di assistenza. In attesa dei decreti di coordinamento che il Governo è delegato ad adottare entro sei mesi, è dato ritenere che dello “status” di parte dell’unione civile dovrà tenersi conto, in particolare, nella liquidazione delle competenze e del TFR in caso di decesso del lavoratore, nel riconoscimento di oneri deducibili e detraibili, nonché per il computo del reddito familiare ai fini ISEE.

Art. 1, c. 20, L. 76/2016


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