Archivi categoria: Retribuzione

Maternità autonome

L’indennità di maternità è riconosciuta alle lavoratrici autonome per i due mesi precedenti la data del parto e per i tre mesi successivi alla data medesima.

Ai sensi del Testo Unico sulla maternità e paternità, sono destinatarie di tale beneficio le post-11lavoratrici autonome, coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attività commerciali, le imprenditrici agricole a titolo principale, nonché le pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne, iscritte alle apposite gestioni INPS, nonché tutte le lavoratrici professioniste iscritte alle rispettive casse previdenziali obbligatorie (es. ENPACL, Cassa Forense), salvo alcune disposizioni specifiche che non prevedono tale obbligo, previste in base all’appartenenza all’Ordine professionale.

Con parere n. 9 del 22 settembre 2016, la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro ha evidenziato che a fronte della medesima condizione le norme prevedono due trattamenti diversi:

  • per le lavoratrici dipendenti, l’indennità di maternità a carico dell’Inps, forma reddito fiscale ma non costituisce a sua volta base imponibile per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sul presupposto che tali indennità non hanno natura retributiva;
  • per le lavoratrici autonome, l’indennità di maternità a carico dell’Inps, forma reddito fiscale, e costituisce a sua volta base imponibile per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

Tale differente trattamento nasce dal fatto che la regola generale secondo cui per i lavoratori autonomi la base imponibile previdenziale è costituita dalle somme che formano reddito ai fini Irpef è nata in un’epoca in cui gli autonomi non godevano del diritto a prestazioni analoghe a quelle dei lavoratori dipendenti.


Questa notizia è curata dalla redazione dello Studio Luisa Mariani, consulente del lavoro con sede in Lissone.
La redazione è composta da uno staff di professionisti, dediti alla ricerca e all’approfondimento, sempre al fianco del cliente per offrirgli la più completa consulenza del lavoro e fiscale e garantirgli un costante aggiornamento.

Apprendistato Accordo interconfederale Cooperative

Il 26 luglio 2016 è stato firmato tra AGCI, Confcooperative, Legacoop e CGIL, CISL, UIL, l’accordo interconfederale Cooperative sull’apprendistato di 1° e 3° livello.post-1

Apprendistato di 1° livello

L’accordo prevede che all’apprendista di 1° livello vada attribuito un livello di inquadramento contrattuale al fine della determinazione della retribuzione di riferimento e la retribuzione vada stabilita in misura percentuale rispetto a tale livello di inquadramento, come sotto riportata ed in applicazione della tabella allegata all’accordo stesso, cui si rinvia:
Retribuzione della prestazione di lavoro in azienda

Primo anno

non inferiore al 45% della retribuzione di riferimento spettante per il livello di inquadramento

Secondo anno

non inferiore al 55% della retribuzione di riferimento spettante per il livello di inquadramento

Terzo anno

non inferiore al 65% della retribuzione di riferimento spettante per il livello di inquadramento
Quarto anno

non inferiore al 70% della retribuzione di riferimento spettante per il livello di inquadramento

Apprendistato di 3° livello

Per l’apprendistato di 3° livello è previsto l’inquadramento, anche ai fini retributivi ed in coerenza con il percorso formativo, come segue:
per i percorsi di durata superiore all’anno:

  • per la prima metà del periodo di apprendistato, due livelli sotto quello di destinazione finale;
  • per la seconda metà del periodo di apprendistato, un livello sotto quello di destinazione finale;

per i percorsi di durata non superiore all’anno, per tutto il periodo di apprendistato un livello sotto quello di destinazione finale.


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Contratti di secondo livello: proroga deposito telematico

Al fine di fruire delle agevolazioni fiscali previste dalla legge (DI 25 marzo 2016), i datori di lavoro che sottoscrivono contratti integrativi relativi ai premi di risultato, alla post-1partecipazione dei lavoratori agli utili o alle misure di welfare aziendale (contratti di secondo livello), devono obbligatoriamente effettuarne il deposito in modalità telematica, tramite il sito Cliclavoro, secondo le istruzioni fornite dal Ministero del Lavoro.
La scadenza del termine per il deposito dei contratti stipulati prima del 16 maggio 2016 è stata prorogata al 15 luglio 2016.
L’obiettivo del deposito del contratto è quello di effettuare un monitoraggio delle prassi attuate nelle singole imprese o a livello locale, verificandone la conformità alle norme di legge. Quest’anno, infatti, la tassazione agevolata al 10%, sui premi di produttività è soggetta ad un miglioramento effettivo delle performance aziendali che deve essere, quindi, misurabile.
Il Ministero del Lavoro ha precisato che il deposito dei contratti di secondo livello può avvenire con qualsiasi utenza di Cliclavoro associata all’azienda senza che sia più necessario che l’utenza sia associata al Legale rappresentate o all’Amministratore delegato.
Per effettuare il deposito, è necessario compilare il modello telematico indicando:
– i dati del datore di lavoro;
– il numero dei lavoratori coinvolti;
– le misure introdotte;
– gli indicatori previsti per la misurazione dei parametri prefissati.
Al modello va allegato il file del contratto in formato pdf.
Il modello così completo viene inviato automaticamente alla DTL competente e il datore di lavoro dichiara, in questo modo, la conformità del contratto alla legge (art. 1, c. 182-189 L. 208/2015; DI 25 marzo 2016).

https://www.cliclavoro.gov.it/Aziende/Adempimenti/Pagine/Detassazione-Deposito-contratti.aspx


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Detassazione dei premi di risultato: deposito dei contratti in modalità telematica

Dal 16 maggio 2016, per poter fruire della detassazione agevolata dei premi di risultato prevista nel DI del 25 marzo 2016, il deposito dei contratti aziendali e territoriali di secondo livello deve avvenire esclusivamente in modalità telematica.
La disposizione è contenuta nel suddetto decreto (di cui è stato pubblicato l’avviso nella Gazzetta Ufficiale del 14 maggio n. 112) che disciplina l’erogazione dei premi di risultato e la partecipazione agli utili di impresa con tassazione agevolata e prevede misure di welfare aziendale.
Per avviare la procedura è necessario compilare il modello telematico indicando:

  • i dati del datore di lavoro;
  • il numero dei lavoratori coinvolti;
  • gli indicatori dei parametri prefissati;
  • il contratto aziendale o territoriale in formato pdf.

Con riferimento ai contratti aziendali o territoriali sottoscritti nell’anno 2015 Il termine per effettuare l’invio sarà invece il 15 giugno 2016.

DI 25 marzo 2016


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Firmato il decreto relativo alla detassazione sugli aumenti di produttività

Con la firma del DI 25 marzo 2016, la detassazione dei premi di risultato e delle somme post-2erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa introdotta dalla legge di Stabilità 2016 diviene operativa.
E’ prevista, salva espressa rinuncia scritta del lavoratore, una tassazione agevolata, con imposta sostitutiva del 10%, per i premi di risultato di ammontare variabile e per le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa, entro il limite di € 2.000 lordi (€ 2.500 per le aziende che “coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro”) in favore di lavoratori che hanno percepito nell’anno precedente redditi da lavoro dipendente fino a € 50.000 (art. 1, c. 182-189, L. 208/2015).
Affinché possa essere applicata la detassazione i premi di risultato o le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili devono essere erogati in esecuzione di contratti territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale , o dalle loro RSA o dalla RSU.

Tra le novità si segnalano quelle relative ai premi di risultato e ai criteri di misurazione, rispetto al regime operante fino al 2014. Nella nozione di premio vanno oggi ricondotte le sole «somme di ammontare variabile la cui corresponsione è legata ad incrementi di redditività, produttività, qualità, efficienza ed innovazione» e non, quindi, il più ampio concetto di retribuzione di produttività, adottato in passato, in cui venivano incluse, ad esempio, anche eventuali quote o maggiorazioni retributive. Di conseguenza, l’imposizione sostitutiva opera solo nei confronti di somme erogate a seguito del raggiungimento di un effettivo miglioramento dei risultati aziendali, i cui criteri e regole di misurazione devono essere innanzitutto concordati e, conseguentemente, codificati nel contratto collettivo aziendale o territoriale.

E’ richiesto il deposito del contratto aziendale o territoriale (entro 30 giorni dalla sottoscrizione) unitamente alla dichiarazione di conformità del contratto alle disposizioni di legge, redatta sulla base del modello reso disponibile sul sito del Ministero del lavoro.

Le nuove disposizioni sono applicabili alle erogazioni effettuate nel 2016 e nei periodi d’imposta successivi.

Qualora tali erogazioni si riferiscano a premi di risultato o partecipazioni agli utili relativi al 2015, il regime è applicabile solo se vengono rispettate tutte le condizioni dettate dalla Legge di Stabilità e dal Decreto attuativo.

DI 25 marzo 2016


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