Archivi categoria: Imposte e tasse

Assegnazione e cessione di beni ai soci e trasformazione in società semplice

Con riferimento alle operazioni agevolate dall’art. 1 co. 115 ss. della L. 28.12.2015 n. 208

Male and female business people shaking hands

(assegnazione e cessione di beni ai soci, trasformazione in società semplice ed estromissione degli immobili strumentali dell’imprenditore individuale), l’Agenzia delle Entrate ha:

  • istituito i codici tributo per il versamento delle imposte sostitutive dovute (ris. 9.2016 n. 73);
  • fornito ulteriori chiarimenti in merito alle agevolazioni in materia di imposte dirette e indirette (circ. 16.9.2016 n. 37).

Versamento delle imposte sostitutive

La ris. Agenzia delle Entrate 13.9.2016 n. 73 ha istituito i codici tributo per i versamenti delle imposte sostitutive dovute per le operazioni agevolate in commento.

I codici tributo sono i seguenti:

  • “1836”, per l’imposta sostitutiva dell’8% o del 10,5% sulle plusvalenze che emer­go­no a seguito dell’assegnazione o cessione di beni ai soci e della trasfor­ma­zione in società semplice;
  • “1837”, per l’imposta sostitutiva del 13% sulle riserve in sospensione d’imposta an­nullate per effetto dell’assegnazione di beni ai soci e della trasformazione in so­cietà semplice;
  • “1127”, per l’imposta sostitutiva dell’8% sulle plusvalenze che emergono a seguito dell’estromissione degli immobili strumentali dell’imprenditore individuale.

Le imposte in questione devono essere versate:

  • per il 60%, entro il 30.11.2016;
  • per la restante parte, entro il 16.6.2017.

Per espressa disposizione di legge, per tali imposte sostitutive si applicano i criteri pre­visti dal DLgs. 9.7.97 n. 241. Conseguentemente, gli importi a debito possono essere compensati nel modello F24 con crediti tributari e/o contributivi vantati dallo stesso contribuente.

IVA e altre imposte indirette

L’IVA e le imposte di registro, ipotecaria e catastale devono essere versate nei termini ordinari e con i codici tributo previsti per ciascuna di tali imposte (per le quali non vi so­no, quindi, codici tributo ad hoc che connotano le operazioni agevolate).

Chiarimenti in materia di imposte dirette e indirette

La circ. Agenzia delle Entrate 16.9.2016 n. 37 ha fornito ulteriori chiarimenti sulle ope­ra­zioni agevolate in commento, dopo quelli contenuti nella precedente circ. 1.6.2016 n. 26.

I principali chiarimenti della nuova circolare sono i seguenti:

  • in caso di assegnazione, è necessario annullare riserve di patrimonio netto in misura pari al valore attribuito al bene in sede di assegnazione, che può essere pari, superiore o inferiore al valore netto di iscrizione in bilancio del bene;
  • è possibile compensare le plusvalenze e le minusvalenze da assegnazione solo se l’immobile è un “bene merce”, mentre nella cessione agevolata le plusvalenze e le minusvalenze sono sempre compensabili;
  • se viene assegnato un bene con annullamento di una riserva in sospensione d’imposta, il socio di società di capitali realizza un utile in natura, ma può scom­putare da questo le somme assoggettate ad imposta sostitutiva del 13% in capo alla società;
  • le riserve in sospensione d’imposta possono essere utilizzate solo dopo avere esaurito le altre riserve (di utili o di capitale) presenti in bilancio;

l’opzione per l’imposta di registro sul valore catastale è subordinata alla me­de­sima op­zione per l’imposta sostitutiva sulle plusvalenze; per gli immobili abitativi as­se­gna­ti o ceduti a persone fisiche non imprenditori, invece, sono possibili scelte distinte.


Questa notizia è curata dalla redazione dello Studio Luisa Mariani, consulente del lavoro con sede in Lissone.
La redazione è composta da uno staff di professionisti, dediti alla ricerca e all’approfondimento, sempre al fianco del cliente per offrirgli la più completa consulenza del lavoro e fiscale e garantirgli un costante aggiornamento.

Terreni agricoli: estensione dell’esenzione IMU

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha chiarito che l’esenzione dall’IMU prevista per i terreni agricoli dalla Legge di Stabilità del 2016 (art. 1, c. 13, L 208/2015), in scadenza il 16 giugno 2016, è estesa:
– ai familiari coadiuvanti  del coltivatore diretto, che siano proprietari/comproprietari dei terreni agricoli coltivati dall’impresa agricola diretto coltivatrice, di cui è titolare un altro componente del nucleo familiare. Tali coadiuvanti esercitano direttamente l’attività agricola e sono iscritti come coltivatori diretti nel nucleo familiare del capo azienda negli appositi elenchi previdenziali;
– alle società agricole in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale.
– a favore del coltivatore diretto e dell’imprenditore agricolo professionale, persone fisiche, iscritti nella previdenza agricola, che abbiano costituito una società di persone alla quale abbiano affittato o concesso in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente.

Nota MEF 23/05/2016 n. 20535


Questa notizia è curata dalla redazione dello Studio Luisa Mariani, consulente del lavoro con sede in Lissone.
La redazione è composta da uno staff di professionisti, dediti alla ricerca e all’approfondimento, sempre al fianco del cliente per offrirgli la più completa consulenza del lavoro e fiscale e garantirgli un costante aggiornamento.

Professionisti e piccoli imprenditori: come recuperare l’IRAP

Una recente sentenza delle Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha stabilito che il post-16professionista che, nello svolgimento della propria attività, si avvale solo di un lavoratore dipendente con mansioni di segreteria ovvero generiche o meramente esecutive, e di beni strumentali minimi non è soggetto all’IRAP: infatti la presenza minimale di strumenti e di collaborazione non costituisce autonoma organizzazione (Cass. SU 10 maggio 2016 n. 9451).
Di seguito riportiamo le modalità per recuperare l’IRAP non dovuto.

▪ Se sono stati versati gli acconti IRAP per il 2015
Si può presentare la dichiarazione IRAP 2016 in bianco, compilando il frontespizio e il quadro IR al fine di indicare gli acconti pagati che risulterebbero così a credito. Sarà così possibile chiederli a rimborso o in compensazione con le altre imposte;

▪ Se non sono stati versati acconti IRAP per il 2015
Non si deve presentare la dichiarazione IRAP. In tal caso però si corre il rischio di vedersi irrogare le sanzioni per mancata presentazione della dichiarazione ed omessi versamenti.

▪ Per il periodo d’imposta 2014
Esistendo la certezza di rientrare nei casi di esclusione dalla soggettività IRAP, il contribuente, entro il 30 settembre 2016, può presentare una dichiarazione integrativa “a favore” e recuperare così l’imposta non dovuta. La dichiarazione dovrà contenere sempre il frontespizio ed il quadro IR dove saranno indicate esclusivamente le imposte versate e non dovute, che saranno poi riportate nel rigo IR27 a credito.

▪ Per gli anni precedenti
Si può presentare istanza di rimborso (art. 38, D.P.R. n. 602/1973) per gli anni precedenti e precisamente per i versamenti effettuati entro 48 mesi.
Per i contribuenti che non sono certi dell’esonero IRAP, è preferibile seguire la via prudenziale di pagare l’imposta determinata presentando la dichiarazione puntualmente presentata e poi avviare l’iter per il rimborso. Con questa scelta si evita l’irrogazione di sanzioni.
Si precisa che il termine di 48 mesi entro cui l’istanza di rimborso IRAP deve essere presentata decorre:
– dalla data di versamento del saldo;
– dalla data di versamento dell’acconto, se quest’ultimo non era dovuto o non era dovuto in quella misura o ancora la relativa disposizione non era applicabile.
Sino ad oggi si possono ancora presentare istanze di rimborso IRAP relative all’anno di imposta 2011, per cui il saldo è stato versato nel giugno/luglio 2012, o relative al periodo di imposta 2012 per cui il primo e il secondo acconto sono stati versati a giugno/luglio e novembre 2012.

L’istanza di rimborso, redatta in carta semplice, deve essere presentata a mano o notificata tramite raccomandata AR all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente in base al domicilio fiscale del soggetto richiedente e deve contenere:
– i dati anagrafici e l’attività svolta dal richiedente,
– le indicazioni in merito alla data, alla natura (saldo o acconti) e all’anno di imposta dei versamenti IRAP di cui si chiede il rimborso,
– le motivazioni per l’insussistenza del presupposto dell’autonoma organizzazione, quindi, in particolare, gli elementi che escludono di fatto un’attività autonomamente organizzata (per esempio l’esiguità di beni strumentali impiegati, l’impiego di un dipendente) e dunque l’obbligo di assoggettamento all’IRAP.
Dal momento che l’onere di provare l’assenza di un’autonoma organizzazione grava sul contribuente, all’istanza devono essere allegati i documenti a supporto delle motivazioni (ad es. il registro dei beni ammortizzabili, il contratto di assunzione dell’unico lavoratore, etc.), nonché copia dei versamenti effettuati.
Trascorsi 90 giorni dalla presentazione dell’istanza di rimborso l’Agenzia delle Entrate deve dare una risposta al contribuente.
In caso di diniego espresso o di rifiuto tacito al rimborso (il silenzio vale rifiuto), il contribuente può intraprendere la via del contenzioso.
Se l’IRAP di cui chiede il rimborso non supera € 20.000, dovrà presentare prima il reclamo. In tal caso il valore della lite è dato dall’IRAP chiesta a rimborso, al netto di interessi o altri accessori. Se la domanda di rimborso riguarda più annualità, il valore della lite è dato dall’importo di ogni singolo periodo d’imposta. Nell’atto di reclamo da notificare all’ufficio, il contribuente dovrà chiedere al giudice tributario il riconoscimento del rimborso.
Decorsi 90 giorni senza che sia stato notificato l’accoglimento del reclamo o si è conclusa la mediazione o in caso di rigetto, il contribuente avrà 30 giorni per depositare il reclamo in CTP, con il contestuale versamento del contributo unificato.


Questa notizia è curata dalla redazione dello Studio Luisa Mariani, consulente del lavoro con sede in Lissone.
La redazione è composta da uno staff di professionisti, dediti alla ricerca e all’approfondimento, sempre al fianco del cliente per offrirgli la più completa consulenza del lavoro e fiscale e garantirgli un costante aggiornamento.