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Ccnl terziario – Confcommercio – sospensione dell’erogazione della tranche di aumento

Il Direttore Generale di CONFCOMMERCIO, con Nota n. 9799 del 25 ottobre 2016, comunica post-4la stipula con le OO.SS. dell’accordo integrativo 24 ottobre 2016 relativo alla sospensione dell’erogazione della tranche di aumento retributivo, prevista per il prossimo mese di novembre dal CCNL 30 marzo 2015 del Terziario della distribuzione e dei servizi.

Gli importi, pertanto, dei minimi contrattuali rimangono fissati nei valori stabiliti a partire da giugno 2016

Le Parti si sono impegnate ad incontrarsi entro il 5 dicembre 2016 al fine di definire la nuova decorrenza degli aumenti contrattuali.


Questa notizia è curata dalla redazione dello Studio Luisa Mariani, consulente del lavoro con sede in Lissone.
La redazione è composta da uno staff di professionisti, dediti alla ricerca e all’approfondimento, sempre al fianco del cliente per offrirgli la più completa consulenza del lavoro e fiscale e garantirgli un costante aggiornamento.

Navigazione internet: controllo del dipendente

Il Codice della privacy e lo Statuto dei lavoratori:

– non permettono l’uso da parte del datore di sistemi software che consentono, con post-18modalità non percepibili dall’utente e in modo del tutto indipendente rispetto alla normale attività dell’utilizzatore, operazioni di monitoraggio, filtraggio, controllo e tracciatura costanti ed indiscriminati degli accessi a internet o al servizio di posta elettronica;
– permettono il controllo preterintenzionale dei lavoratori, nel rispetto dello Statuto dei lavoratori.

Controllo intenzionale

E’ vietata l’installazione di programmi informatici che abbiano la finalità esclusiva di monitorare la prestazione lavorativa.
Dunque, non si possono installare programmi informatici che permettono la tracciabilità della navigazione in internet, come la memorizzazione degli indirizzi IP nonché delle informazioni relative all’accesso ai servizi internet.

Controllo preterintenzionale

Il controllo preterintenzionale, ammesso, è quello attraverso l’utilizzo di programmi informatici con controllo incidentale della navigazione, per esigenze:

– organizzative e produttive;
– di sicurezza del lavoro;
– di tutela del patrimonio aziendale.

È necessario, prima di installare tali sistemi, cercare un accordo con le RSU/RSA*.

*se le RSA/RSU non sono presenti in azienda o se l’accordo sindacale non si riesca a trovare si può chiedere l’autorizzazione alla Direzione Territoriale del Lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più Direzioni Territoriali del Lavoro, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Le linee guida a garanzia degli interessati

I controlli da parte del datore di lavoro per motivi organizzativi o di sicurezza sono leciti solo se sono rispettati i principi di pertinenza e non eccedenza.
I sistemi software devono essere programmati e configurati in modo da cancellare periodicamente ed automaticamente i dati personali relativi agli accessi ad internet e al traffico telematico, la cui conservazione non sia necessaria.
L’Autorità prescrive ai datori di lavoro di informare con chiarezza e in modo dettagliato i lavoratori sulle modalità di utilizzo di Internet e della posta elettronica e sulla possibilità che vengano effettuati controlli.
Infatti, l’utilizzo di Internet da parte dei lavoratori può formare oggetto di analisi, profilazione e integrale ricostruzione mediante elaborazione di log file della navigazione web ottenuti, ad esempio, da un proxy server o da un altro strumento di registrazione delle informazioni. I servizi di posta elettronica sono parimenti suscettibili (anche attraverso la tenuta di log file di traffico e-mail e l’archiviazione di messaggi) di controlli che possono giungere fino alla conoscenza da parte del datore di lavoro (titolare del trattamento) del contenuto della corrispondenza.

Ma il Garante vieta:

– la lettura e la registrazione sistematica delle e-mail;
– il monitoraggio sistematico delle pagine web visualizzate dal lavoratore, perché ciò realizzerebbe un controllo a distanza dell’attività lavorativa vietato dallo Statuto dei lavoratori.

Per il principio di correttezza, l’eventuale trattamento dei dati deve essere ispirato ad un canone di trasparenza, in forza del quale è da escludere un controllo informatico all’insaputa dei lavoratori. Si dovrà informare comunque gli interessati, ai sensi dell’art. 13 del Codice della Privacy.

Si raccomanda, pertanto:

– l’adozione da parte delle aziende di un disciplinare interno, definito coinvolgendo anche le rappresentanze sindacali, nel quale siano chiaramente indicate le regole per l’uso di Internet e della posta elettronica (da pubblicizzare adeguatamente nella rete interna o mediante affissioni sui luoghi di lavoro, con modalità analoghe a quelle previste dall’art. 7 dello Statuto dei lavoratori, e da sottoporre ad aggiornamento periodico);
– l’adozione ogni misura in grado di prevenire il rischio di utilizzi impropri, così da ridurre controlli successivi sui lavoratori.

Per la navigazione internet è opportuno ad esempio:
– individuare preventivamente i siti considerati correlati o meno con la prestazione lavorativa;
– utilizzare filtri che prevengano determinate operazioni, quali l’accesso a siti inseriti in una sorta di black list o il download di file musicali o multimediali.

Se tali misure preventive non fossero sufficienti a evitare comportamenti anomali, gli eventuali controlli da parte del datore di lavoro devono essere effettuati con gradualità: prima si dovranno effettuare verifiche di reparto, di ufficio, di gruppo di lavoro, in modo da individuare l’area da richiamare all’osservanza delle regole; poi, ripetendosi l’anomalia, si potrebbe passare a controlli su base individuale.

Il datore di lavoro deve, comunque, specificare quali conseguenze, anche di tipo disciplinare, si riservi di trarre qualora constati che la posta elettronica o la rete internet sono utilizzate indebitamente.

Strumenti di lavoro

La nuova formulazione dell’art. 4 della Legge n. 300/1970 rende non necessario ricercare l’accordo sindacale o chiedere l’autorizzazione in caso di strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa.
Non possono essere considerati strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa, sistemi software che consentono, con modalità non percepibili dall’utente (c.d. in background ) e in modo del tutto indipendente rispetto alla normale attività dell’utilizzatore (cioè senza alcun impatto o interferenza sul lavoro del dipendente), operazioni di “monitoraggio”, “filtraggio”, “controllo” e “tracciatura” costanti ed indiscriminati degli accessi a internet o al servizio di posta elettronica.


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Adempimenti e scadenze novembre 2016

1 novembre 2016

Close-up of businesswoman holding pen in hands and writing a note.

– Corresponsione elemento di garanzia retributiva Soggetti: Aziende Alimentari – Industria
– Pagamento del 50% degli aumenti retributivi non corrisposti nel periodo 1/1/2016 – 30/6/2016. Soggetti: Fiori recisi
– Contributo aggiuntivo individuale Fondo ALTEA (assistenza sanitaria integrativa) Soggetti: Laterizi – Pmi Confimi
– Decorrenza nuovi minimi retributivi Soggetti: Servizi postali in appalto
– Decorrenza nuovi minimi retributivi Soggetti: Trasporto aereo – Handlers
– Erogazione Elemento economico di garanzia (copertura periodo 1/1/2014 – 31/10/2016) Soggetti: Agenzie immobiliari
– Decorrenza nuovi minimi retributivi Soggetti: Agenzie immobiliari
– Aumento percentuale compenso lavoro a turni nottuno: 42% a partire da tale scadenza. Soggetti: Cemento – Industria
– Elemento distintivo della retribuzione (di pari importo e in sostituzione della decorrenza aumenti minimi retributivi e indennità di posizione organizzativa) Soggetti: Chimica – Industria
– Elemento distintivo della retribuzione (di pari importo e in sostituzione della decorrenza aumenti minimi retributivi e indennità di posizione organizzativa) Soggetti: Chimica – Industria – Fibre
– Elemento distintivo della retribuzione (di pari importo e in sostituzione della decorrenza aumenti minimi retributivi e indennità di posizione organizzativa) Soggetti: Chimica – Industria – Lubrificanti e Gpl
– Elemento distintivo della retribuzione (di pari importo e in sostituzione della decorrenza aumenti minimi retributivi e indennità di posizione organizzativa) Soggetti: Abrasivi – Industria
– Decorrenza nuovi minimi retributivi Soggetti: Commercio – Confcommercio
– Pagamento elemento distintivo e aggiuntivo della retribuzione.
L’importo, a copertura del vuoto temporale contrattuale, è pari a 5 euro ed è corrisposto mensilmente, per 30 mesi consecutivi. Soggetti: Pulizia – artigianato


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Artigiani e Commercianti: imposizione contributiva

Con messaggio n. 4097 del 12 ottobre 2016, l’INPS ha comunicato che è stata ultimata inpsl’elaborazione dell’imposizione contributiva per tutti i soggetti iscritti alla gestione nel corso dell’anno 2016 e non già interessati da imposizione contributiva.
Sono stati, quindi, predisposti i modelli “F24” necessari per il versamento della contribuzione dovuta, i quali sono disponibili, in versione precompilata, nel Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti – Posizione assicurativa – Dati del modello F24 dove è possibile consultare anche il prospetto di sintesi degli importi dovuti con le relative scadenze e causali di pagamento.
Ricorda il messaggio che è previsto, inoltre, l’invio di email di alert ai titolari di posizione assicurativa, ovvero loro intermediari delegati.


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Esodo dei lavoratori: garanzia del datore di lavoro

A seguito di richieste di chiarimenti l’INPS, con messaggio n. 4095 del 12 ottobre 2016, ha inpsfornito nuove precisazioni in merito alla corretta predisposizione della garanzia fideiussoria che il datore di lavoro deve presentare all’Istituto ai fini dell’accesso alla prestazione di esodo a favore dei lavoratori prossimi a pensione.
Infatti la legge stabilisce che, per accedere alla prestazione di esodo, il datore di lavoro presenti all’Istituto una fideiussione bancaria a garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti nei confronti dell’Istituto stesso, aventi ad oggetto il versamento anticipato della provvista per la prestazione e per la contribuzione figurativa correlata.
La prestazione di esodo e la relativa contribuzione correlata, vanno maggiorate di una parte variabile, pari almeno al 15 % della predetta provvista, in funzione delle successive determinazioni adottate dall’Istituto.
Specifica quindi il messaggio INPS che nel corpo della fideiussione dovrà essere indicato espressamente (in cifre e numeri), oltre che l’importo relativo alla “parte fissa”, anche l’importo della “parte variabile”.
Inoltre, per una più puntuale predisposizione del prospetto di quantificazione dell’onere, occorre tener presente che:

– nel caso in cui il lavoratore abbia prestato attività lavorativa presso il datore di lavoro esodante per un periodo inferiore ai 2 o 4 anni precedenti la cessazione del rapporto di lavoro, va segnalata la criticità all’Istituto che provvederà a determinare il valore della contribuzione correlata e della relativa retribuzione ai fini della predisposizione della fideiussione e della determinazione della contribuzione correlata da versare (tale informazione va comunicata dal datore di lavoro esodante dandone evidenza nel file contenente i dati dei lavoratori allegato al modello Sc77);
– con riferimento alle domande di accesso alla procedura di esodo presentate a decorrere dal 1° maggio 2015, per la determinazione della misura della contribuzione correlata, l’imponibile previdenziale cui fare riferimento è quello dell’ultimo quadriennio;
– il piano relativo ai lavoratori interessati dal “programma di esodo” presentato dai datori di lavoro deve essere annuale. Solo eccezionalmente, in ragione per esempio dell’elevato numero di lavoratori interessati, è possibile prevedere più di un piano di esodo annuale, previa autorizzazione dell’Istituto.


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