Rientrano nei presenti indirizzi i tirocini promossi sul territorio regionale e rivolti a cittadini dell’Unione europea o a cittadini extracomunitari in condizione di regolarità, a partire dai sedici anni.
- Non possono essere attivati tirocini extracurriculari per tipologie di attività lavorative elementari, connotate da compiti generici e ripetitivi per le quali non può essere previsto un tirocinio;
- i tirocinanti non possono sostituire i lavoratori subordinati nei periodi di picco, malattia, maternità, ferie o infortuni, o per ricoprire ruoli necessari all’organizzazione;
- il soggetto ospitante può realizzare con il medesimo tirocinante un solo tirocinio extracurriculare e non può realizzare un tirocinio extracurriculare con persone con cui ha avuto nei due anni precedenti rapporti di lavoro dipendente o altre forme di collaborazione (sono escluse da questa limitazione le esperienze di alternanza scuola-lavoro).
Il decreto Dignità modifica la disciplina del contratto a tempo determinato allo scopo di limitare l’utilizzo di questa fattispecie contrattuale considerata sempre più ricorrente e spesso non corrispondente ad una reale necessità dei datori di lavoro. Il decreto riduce la durata massima dei contratti e il numero delle proroghe possibili, reintroduce le clausole giustificatrici, incrementa i costi e i termini per l’impugnazione.
La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro illustra le modalità operative e le criticità del nuovo obbligo, in vigore dal 1° luglio 2018, di corrispondere le retribuzioni esclusivamente con modalità tracciabili, con le modalità appositamente individuate dalla Legge di bilancio 2018.
Il 30 aprile scade il termine per redigere il rapporto biennale (anni 2016-2017), relativo alla situazione del personale occupato (inclusi i lavoratori cassintegrati, in aspettativa e le lavoratrici in maternità), così come previsto dall’articolo 46 del
Al fine di promuovere l’occupazione giovanile, la Legge 27 dicembre 2017 n. 205 ha disciplinato un nuovo esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per le nuove assunzioni, effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2018, di lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti.