Dal 2018 – NASPI – Contributo di licenziamento
(L. 205/2017, art. 1, c. 137)
Dal 01/01/2018, per ogni licenziamento nell’ambito di un licenziamento collettivo da parte di un datore di lavoro soggetto a CIGS, la % del contributo di licenziamento NASPI raddoppia, diventando l’82% del massimale NASPI.
Sono fatti salvi i licenziamenti collettivi avviati entro il 20/10/17.
Novità INPS – Legge n. 205 del 27.12.2017