Al posto del Voucher arriva il Libretto Famiglia: che cos’è?

Le famiglie, non avendo più a disposizione dei Voucher, avranno al loro posto un libretto nominativo prepagato, contenente titoli del valore di 10 euro, da consegnare al prestatore d’opera per ogni ora di lavoro.
Il libretto nominativo, c.d. Libretto Famiglia, sarà acquistabile attraverso la piattaforma telematica dell’INPS o presso gli uffici postali, è utilizzabile per il pagamento delle prestazioni occasionali fornite alle persone fisiche non esercenti attività professionale o d’impresa.

In particolare, tali prestazioni consistono in piccoli lavori domestici, inclusi i lavori di giardinaggio, di pulizia, di manutenzione, attività di assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane o di insegnamento privato supplementare.
L’articolo 54-bis del D.L. n. 50/2017, Manovra correttiva 2017, all’esame della Commissione Bilancio del Senato per la conversione in legge, propone questo strumento per la retribuzione delle prestazioni di lavoro occasionale fornite alle persone fisiche non esercenti attività professionale o d’impresa. Per questi ultimi soggetti è, invece, istituito il contratto di lavoro occasionale specificatamente disciplinato.

Libretto Famiglia: dove si potrà acquistare? E per quali prestazioni?
Il libretto nominativo, c.d. Libretto Famiglia, sarà acquistabile presso la piattaforma telematica dell’INPS o presso gli uffici postali e utilizzabile per il pagamento delle prestazioni occasionali che possono consistere in:
a) piccoli lavori domestici – inclusi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione
b) assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
c) insegnamento privato supplementare.

Titolo di pagamento del valore di 10 euro
Il Libretto Famiglia contiene titoli di pagamento del valore di 10 euro ciascuno utilizzabili per compensare una prestazione di durata non superiore ad un’ora.
Per ogni titolo di pagamento sono a carico dell’utilizzatore gli oneri contributivi pari a:
– 1,65 euro di contribuzione IVS, da versare alla Gestione Separata INPS;
– 0,25 euro per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Limiti quantitativi
In ogni caso, le prestazioni di lavoro occasionale non possono superare in un anno (civile) i seguenti limiti quantitativi:
– 2.500 euro, per prestazioni rese complessivamente da ogni prestatore in favore dello stesso utilizzatore;
– 5.000 euro, per ciascun prestatore con riferimento alla totalità degli utilizzatori;
– 5.000 euro, per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori.
Quest’ultimo limite può essere superato, computando i compensi erogati nella misura del 75% del loro importo, se la prestazione è resa da uno dei seguenti soggetti:
– titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
– giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi scolastico o universitario);
– persone disoccupate, ai sensi dell’articolo 19 del D.Lgs. 150/2015;
– percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito. In tal caso l’INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa, relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito, gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni occasionali in esame.