Smart working: una nuova modalità di lavoro subordinato

In arrivo il lavoro agile (c.d. “smart working”), un modo più elastico per gestire i rapporti di lavoro subordinato, pubblici e privati, pensato per migliorare la produttività e agevolare il lavoratore, conciliando i tempi di vita e lavoro.
In base a quanto prevede il disegno di legge sul lavoro autonomo e sul lavoro agile (c.d. Jobs Act degli autonomi) approvato in via definitiva e ora in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, la flessibilità accordata dal lavoro agile risiede nella possibilità, per il lavoratore, di svolgere parte delle proprie mansioni all’esterno dei locali aziendali, senza una postazione fissa ed entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, mediante l’utilizzo degli strumenti tecnologici messi a sua disposizione per lo svolgimento dell’attività lavorativa (art. 18).


L’attuazione di quanto sopra passa attraverso la conclusione, tra il lavoratore e il datore di lavoro, di un apposito accordo scritto (sia ai fini della regolarità amministrativa, sia ai fini della prova) volto a regolare la prestazione lavorativa al di fuori dei locali aziendali, che potrà essere resa senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro e organizzata per fasi, cicli e obiettivi (art. 19).
In particolare, oltre a regolamentare l’esercizio del potere direttivo da parte del datore di lavoro, nonché l’utilizzo degli strumenti di lavoro messi a disposizione del dipendente, l’intesa dovrà individuare i tempi di riposo di quest’ultimo, nonché le misure tecniche e organizzative necessarie ad assicurarne la disconnessione dalle strumentazioni di lavoro.
L’accordo potrà essere stipulato a tempo determinato o indeterminato. In questo secondo caso, le parti potranno recedere liberamente, a condizione di rispettare un termine di preavviso non inferiore a 30 giorni, elevato a 90 se il recesso è disposto dal datore di lavoro e il lavoratore in questione risulta affetto da disabilità, ai sensi dell’art. 1 della L. 12 marzo 1999 n. 68.
In ogni caso, è fatta salva la possibilità, per entrambe le parti, di recedere liberamente (quindi prima della scadenza del termine o senza il rispetto dei citati termini di preavviso, a seconda che l’accordo sia stipulato rispettivamente a tempo determinato o indeterminato), in presenza di un “giustificato motivo”.
Va da sé che la scelta di avvalersi del c.d. “smart working” non deve penalizzare il dipendente, al quale saranno comunque riconosciuti un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale, territoriale o aziendale applicato ai lavoratori impiegati esclusivamente all’interno dell’azienda (art. 20), nonché il diritto all’apprendimento periodico e la possibilità di beneficiare della detassazione dei premi di produttività eventualmente riconosciuti (art. 18).

Da garantire la tutela della sicurezza sul lavoro anche fuori azienda

Il provvedimento in esame affronta poi l’aspetto della sicurezza sul luogo di lavoro (artt. 22 e 23). In particolare, è sancito l’obbligo del datore di lavoro di garantire la tutela della salute e della sicurezza del lavoratore anche con riferimento alla prestazione resa all’esterno dei locali aziendali, nonché l’obbligo di consegnare al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con periodicità annuale, un’informativa scritta che individui i rischi generali e specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro. Resta ferma, in ogni caso, la necessità che il dipendente collabori per l’attuazione delle misure di prevenzione predisposte a tutela delle attività prestate all’esterno dei locali aziendali.
Sempre nell’ambito della sicurezza sul lavoro, al lavoratore è garantita poi la tutela contro gli infortuni sul lavoro, compresi quelli “in itinere”, e contro le malattie professionali, anche nel caso in cui dipendano specificamente dai rischi connessi all’attività lavorativa resa all’esterno dei locali aziendali.
Con particolare riferimento all’infortunio “in itinere” (art. 23) eventualmente occorso lungo il tragitto tra l’abitazione del lavoratore e il luogo, esterno all’azienda, prescelto per rendere la prestazione, fatti salvi i limiti prescritti dall’art. 2 del DPR 30 giugno 1965 n. 1124, il Jobs Act degli autonomi ne garantisce la tutela, ma a condizione che la scelta del luogo sia dettata da esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità di conciliare le esigenze di vita e lavoro, nonché risponda al criterio della ragionevolezza.