Lavoratore transfrontaliero svizzero: definito il luogo di imponibilità per salari e stipendi

bandiera svizzeraCon la risoluzione n. 38/E del 28 marzo 2017, l’Agenzia delle Entrate ha fornito la definizione di lavoratore transfrontaliero svizzero al fine di stabilire il luogo di imponibilità dei salari e stipendi ricevuti.

In particolare, rileva la distanza tra il Comune di residenza e il confine con uno dei Cantoni del Ticino, dei Grigioni e del Vallese.

Con la risoluzione n. 38/E del 28 marzo 2017 l’Agenzia delle Entrate si è occupata della questione relativa al luogo di imponibilità dei salari e degli stipendi percepiti dai lavoratori transfrontalieri svizzeri.
In particolare, l’Agenzia ha definito il criterio per stabilire quando un soggetto è definibile lavoratore transfrontaliero svizzero.
Tale qualificazione, delineata all’interno dell’accordo del 3 ottobre 1974 stipulato tra Italia e Svizzera, va riconosciuta al lavoratore residente in un Comune il cui territorio sia compreso, in tutto ovvero in parte, nella fascia di venti chilometri dal confine con uno dei Cantoni del Ticino, dei Grigioni e del Vallese, ove si reca per svolgere la propria attività di lavoro dipendente.

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate