Agevolazioni per le micro imprese localizzate nella zona franca urbana dell’Emilia Romagna – chiarimenti

zfuCon la ris. 22.9.2016 n. 78, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in relazione alla disciplina contenuta nell’art. 12 del DL 19.6.2015 n. 78 (conv. L. 6.8.2015 n. 125), che ha istituito una zona franca urbana (ZFU) nella Regione Emilia Romagna, nei territori colpiti dall’alluvione del 17.1.2014 e nei Comuni colpiti dal sisma del 20 e 29.5.2012. Per le micro imprese localizzate nella ZFU, infatti, sono previste agevolazioni fiscali.

In particolare, per il periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del DL 78/2015 (20.6.2015) e per quello successivo (2015 e 2016, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare), è prevista:
– l’esenzione dalle imposte sui redditi fino a concorrenza di 100.000,00 euro del reddito prodotto nella ZFU;
– l’esenzione dall’IRAP nel limite di 300.000,00 euro del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell’attività dell’impresa nella ZFU;
– l’esenzione dall’IMU per gli immobili nella ZFU, posseduti e utilizzati per l’eser-cizio dell’attività economica.

REQUISITI PER L’ACCESSO ALLE AGEVOLAZIONI
Sotto il profilo soggettivo l’impresa beneficiaria deve:
– essere una micro impresa secondo la definizione comunitaria e cioè occupare meno di 10 persone e realizzare un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro;
– avere conseguito un reddito lordo nel 2014 inferiore a 80.000,00 euro e avere un numero di addetti, in tale esercizio, inferiore o uguale a 5;
– essere già costituita alla data di presentazione dell’istanza e, comunque, non oltre il 31.12.2014;
– appartenere ai settori di attività individuati dai codici 45, 47, 55, 56, 79, 93, 95 e 96 della tabella ATECO 2007;
– svolgere la propria attività all’interno della zona franca.

OBBLIGO DI TENUTA DELLA CONTABILITÀ SEPARATA
Nel caso in cui l’impresa svolga la propria attività anche al di fuori della ZFU, l’obbligo per l’impresa di tenere un’apposita contabilità separata (ex art. 9 co. 6 del DM 10.4.2013) non sussiste per il periodo d’imposta 2015.
Ai fini dei controlli, tuttavia, le imprese devono:
– conservare ed esibire una documentazione idonea a ricostruire tutti gli elementi utili per la determinazione del reddito in relazione al quale è possibile beneficiare dell’esenzione dalle imposte sui redditi;
– predisporre un apposito prospetto, nel quale risulti l’ammontare del reddito agevolato, redatto sulla base della documentazione di cui sopra e di criteri obiettivi sostanzialmente coerenti a quelli seguiti nella contabilità separata tenuta per il 2016.

DETERMINAZIONE DEL REDDITO LORDO DEL 2014
In relazione al requisito secondo cui l’impresa beneficiaria deve avere prodotto un reddito lordo nel 2014 inferiore a 80.000,00 euro, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che assume rilevanza esclusivamente il reddito d’impresa, il cui ammontare è desumibile dai modelli di dichiarazione dei redditi relativi al periodo d’imposta 2014.
In particolare, si deve fare riferimento all’ammontare indicato:
– nel quadro RF o nel quadro RG del modello UNICO 2015, per le imprese individuali e le società di persone, rispettivamente, in contabilità ordinaria o in contabilità semplificata;
– nel quadro RF del modello UNICO 2015, per le società di capitali.

Mentre i soggetti c.d. “solari” possono beneficiare delle agevolazioni per i periodi d’imposta 2015 e 2016, se nel periodo d’imposta 2014 il reddito lordo è inferiore a 80.000,00 euro, per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare le agevolazioni spettano per i periodi d’imposta in corso al 20.6.2015 e al 20.6.2016, se il reddito lordo è inferiore a 80.000,00 euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 20.6.2015.

Società costituita nel 2014
Secondo l’Agenzia delle Entrate, l’impresa che si è costituita nel corso del 2014, con primo periodo d’imposta coincidente con il primo periodo di applicazione delle agevolazioni (nella specie 1.11.2014 – 31.12.2015), non soggiace al requisito del reddito.

ESERCIZIO DI ATTIVITÀ RIENTRANTE TRA QUELLE AMMISSIBILI
Ai fini dell’accesso alle agevolazioni, è sufficiente che l’impresa svolga una delle attività ammissibili (non è richiesto che l’attività sia esercitata in maniera prevalente o esclusiva) e che tale attività sia verificata alla data di presentazione dell’istanza di agevolazione.
L’attività esercitata dall’impresa, inoltre, deve essere effettivamente svolta all’interno della ZFU ove è ubicata la sede principale o una unità locale.

IMPRESA FAMILIARE
Allo stesso modo delle società di persone e delle società di capitali “trasparenti”, le imprese familiari determinano il reddito esente e ne imputano una quota “per trasparenza” ai familiari che collaborano all’impresa.
L’esenzione ai fini delle imposte sui redditi concessa all’imprenditore si trasforma, quindi, in un risparmio d’imposta fruibile anche dai singoli collaboratori, limitatamente alla quota loro imputata. A tal fine, è necessario che l’imprenditore comunichi al Ministero dello Sviluppo economico i dati identificativi dei familiari, al fine di consentire loro di utilizzare l’agevolazione nel modello F24 telematico.

COORDINAMENTO CON ALTRI “REGIMI FISCALI AGEVOLATI”
Nel caso di opzione per il “regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile” ex art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011 o per il “nuovo regime forfetario” di cui all’art. 1 co. 54 – 89 della L. 190/2014, le imprese possono accedere alle agevolazioni ZFU a condizione che abbiano optato per l’applicazione dell’IVA e delle imposte sui redditi nei modi ordinari nella prima dichiarazione utile (rispettivamente secondo le modalità previste dal co. 110 dell’art. 1 della L. 244/2007 e dal co. 70 dell’art. 1 della L. 190/2014); ciò presuppone la tenuta dell’ordinaria contabilità sin dall’inizio del periodo d’imposta per il quale avviene l’opzione.
Ai fini dell’accesso alle agevolazioni “Zone franche urbane-Emilia”, è necessaria, altresì, l’adozione di un comportamento coerente con il regime ZFU.


Questa notizia è curata dalla redazione dello Studio Luisa Mariani, consulente del lavoro con sede in Lissone.
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